Sentenza del 08/09/2015 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - notifica atti impositivi - prova della notifica mediante deposito di fotocopie degli avvisi di ricevimento - disconoscimento ex art. 2719 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., le fotocopie degli avvisi di ricevimento depositate dall'Amministrazione, sostenendo che non fossero idonee a provare la regolare notifica degli atti impositivi prodromici alla cartella di pagamento.
La decisione
La contestazione non è stata ritenuta decisiva. È stato affermato che la regolarità della notifica può essere provata anche mediante fotocopie e che, anche in presenza di disconoscimento ex art. 2719 c.c., il giudice può valutarne l'efficacia rappresentativa sulla base di presunzioni e degli altri elementi acquisiti. Nel caso concreto, è stata valorizzata la circostanza che l'ultimo dei tre avvisi era stato ritualmente impugnato e che il relativo avviso di ricevimento recava una sottoscrizione identica a quella presente sugli avvisi disconosciuti. La prova della notifica è stata quindi ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
Art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della copia non impone automaticamente di escluderla dal giudizio: il giudice può comunque valutarne l'efficacia rappresentativa insieme agli altri elementi probatori e anche mediante presunzioni.
Massime di principio
- La notifica di atti impositivi può essere dimostrata anche attraverso la produzione di copie o fotocopie degli avvisi di ricevimento, purché il loro contenuto risulti attendibile nel contesto complessivo della causa.
- Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere valutato dal giudice e non comporta necessariamente l'inutilizzabilità della copia né richiede sempre la produzione dell'originale per poter decidere.
- L'efficacia probatoria della copia può essere ricostruita mediante presunzioni e indizi convergenti, quali la coerenza delle sottoscrizioni, la sequenza degli atti e il comportamento processuale del contribuente.
- L'impugnazione tempestiva di uno degli atti notificati può costituire un elemento indiziario contrario alla contestazione assoluta della conoscenza o della ricezione degli altri atti.
- In casi analoghi, chi contesta la copia dovrebbe indicare specificamente gli elementi di non conformità o falsità e non limitarsi a un disconoscimento generico; l'Amministrazione, invece, dovrebbe fornire documentazione e circostanze idonee a confermare la regolarità della notifica.
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