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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42782/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado riconoscendo la responsabilità dell'imputato per più episodi di ingiuria aggravata nei confronti di militari inferiori (capi A, C, D, E, F). Il ricorrente deduce carenze di motivazione della Corte di Appello, in particolare per non aver confutato adeguatamente i rilievi di inattendibilità delle persone offese formulati dal GUP e per presunti travisamenti probatori relativi alle chat e alle deposizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo con riferimento al capo A (Tammaro): ha annullato la decisione di appello limitatamente a tale capo e ha rinviato ad altra sezione della Corte Militare di Appello per nuovo giudizio, perché la Corte di Appello non ha adeguatamente confutato l'apprezzamento di inattendibilità del dichiarante operato dal giudice di primo grado. Per il resto (capi C, D, E, F) il ricorso è stato rigettato: la condanna per ingiuria ad inferiore aggravata è stata ritenuta correttamente motivata e confermata. In conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e condannato a rifondere le spese di parte civile Ciccognani per euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Sez. I, n. 37803 del 2016 (giurisprudenza)

    Richiamata dalla Corte di Appello per escludere la giustificazione delle espressioni offensive con richiamo a un presunto ius corrigendi del superiore; la Corte di Cassazione conferma che la posizione gerarchica non autorizza l'uso di offese verso i sottoposti

  • Sez. I, n. 185 del 1998 (giurisprudenza)

    Usata per precisare che la critica del superiore deve mirare al comportamento e non ricadere in disprezzo personale; frasi che esprimono disprezzo o attribuiscono qualità spregevoli configurano ingiuria

  • Sez. I, n. 7575 del 2014 (giurisprudenza)

    Ribadisce che espressioni volgari, pur comuni tra pari, acquistano significato offensivo se rivolte dal superiore al sottoposto violando regole di disciplina e i principi costituzionali

  • Sez. U., n. 41461 del 19.7.2012 (giurisprudenza)

    Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012

    Stabilisce che la deposizione della persona offesa può essere sufficiente anche senza riscontri esterni, ma richiede una verifica più penetrante della credibilità soggettiva del dichiarante

  • Art. 53, comma terzo Cost.

    art. 53, comma terzo, Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di disciplina e ai limiti del comportamento del superiore: i doveri costituzionali di imparzialità e di rispetto impongono limiti all'esercizio di autorità

  • Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 192 co. 3 cod. proc. pen.

    Citato per spiegare che la speciale previsione sui riscontri esterni non è automaticamente applicabile alle dichiarazioni della persona offesa; tuttavia la valutazione della attendibilità deve essere rigorosa

Massime di principio

  • Quando in secondo grado si riforma un'assoluzione, la motivazione deve confutare espressamente e punto per punto le ragioni che hanno determinato l'assoluzione in primo grado: il mancato confronto specifico integra vizio di motivazione e può determinare annullamento e rinvio
  • La posizione gerarchica del superiore non legittima l'uso di espressioni offensive o denigratorie verso i subordinati: la critica disciplinare deve mirare al comportamento e non al discredito della persona
  • La deposizione della persona offesa, anche se non corroborata da riscontri esterni, può essere valutata come prova idonea; tuttavia richiede un esame rigoroso della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto
  • Se il giudice di primo grado ha motivatamente ritenuto una fonte dichiarativa inattendibile per ragioni circostanziate, la Corte di Appello che intenda riformare deve offrire argomentazioni specifiche e solide per ribaltare tale giudizio
  • In contestazioni basate su messaggi o chat, il loro contenuto va valutato nel contesto complessivo e confrontato esplicitamente con le dichiarazioni: omissioni o travisamenti nell'analisi probatoria possono essere censurati in Cassazione

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