Cassazione Civile, Ordinanza n. 31703/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 1.904,00 ottenuto da un istituto di credito nei confronti del debitore. L'opposizione al decreto era stata rigettata dal giudice di pace; il tribunale, decidendo sull'appello, aveva confermato il rigetto e aveva liquidato le spese di lite in euro 14.500,00 oltre accessori. Il ricorrente ha censurato in cassazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, sostenendo che il tribunale avesse determinato le spese in modo incoerente con i parametri forensi e con il valore della causa, che andava ancorato, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., alla somma oggetto della pretesa monitoria pari a euro 1.904,00; ha inoltre dedotto l'erronea liquidazione della fase istruttoria, non essendosi svolta istruttoria in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che, ai fini della liquidazione delle spese ai sensi del d.m. n. 55/2014, il giudice deve muoversi entro i valori minimo e massimo della tariffa, potendo discostarsi dai valori medi con adeguata motivazione. Ha inoltre affermato che, nelle cause di pagamento di somme, se la domanda è rigettata o comunque non si ha pronuncia di accoglimento, il valore della controversia va riferito alla somma domandata; nel caso di conferma in appello del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il valore è quindi quello della somma ingiunta. Poiché il tribunale aveva liquidato le spese in un importo non coerente con il pertinente scaglione tariffario, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche osservato, in via generale, che la mancata attività istruttoria non impedisce la liquidazione della fase istruttoria, che comprende anche attività difensive e atti non strettamente probatori.
Norme richiamate
art. 4 d.m. n. 55/2014
Il giudice deve tenere conto dei valori medi delle tabelle, ma non è vincolato a essi; può liquidare il compenso tra minimo e massimo, con eventuale deroga motivata.
art. 5 d.m. n. 55/2014
Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente il valore della causa si determina in via generale secondo il codice di procedura civile; nelle cause per pagamento di somme, di regola, si guarda alla somma attribuita alla parte vincitrice, ma solo se vi sia accoglimento della domanda.
art. 10 c.p.c.
Per determinare il valore della controversia, ai fini tariffari, occorre fare riferimento al criterio legale del valore della domanda, qui pari all'importo ingiunto.
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali, i valori medi delle tabelle non costituiscono un vincolo assoluto, ma un parametro di riferimento dal quale il giudice può discostarsi solo con congrua motivazione.
- Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, quando la domanda sia rigettata o non venga accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese coincide con la somma domandata; se invece vi sia accoglimento, anche parziale, si guarda di regola alla somma attribuita alla parte vittoriosa.
- In caso di conferma in appello del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il valore della controversia ai fini tariffari va riferito alla somma portata dal decreto ingiuntivo definitivamente mantenuto.
- La mancata celebrazione di attività istruttoria non impedisce la liquidazione della relativa fase, poiché essa comprende anche attività difensive e atti processuali non strettamente probatori.
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