Regolamento (UE) 2022/870
Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, in via eccezionale e temporanea, una liberalizzazione rafforzata degli scambi tra l’Unione e l’Ucraina per sostenere l’economia ucraina colpita dalla guerra di aggressione russa. Le misure consistono nella soppressione di dazi, nella sospensione di regimi tariffari specifici, nella neutralizzazione dei dazi antidumping per le importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante il periodo di applicazione e nella sospensione temporanea del regolamento sulle importazioni comuni. L’accesso ai benefici è subordinato al rispetto di condizioni sostanziali, e la Commissione dispone di poteri di sospensione e di reintroduzione dei dazi in caso di violazioni o di gravi difficoltà per i produttori dell’Unione. Il testo prevede anche obblighi di monitoraggio, valutazione annuale e disposizioni transitorie per i flussi già in corso.
Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi a favore dell’Ucraina, in integrazione alle concessioni commerciali previste dall’accordo di associazione UE-Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Ucraina rientranti nelle categorie contemplate dall’accordo di associazione, in particolare prodotti industriali, prodotti ortofrutticoli soggetti al regime dei prezzi d’entrata e prodotti coperti da contingenti tariffari dell’allegato I-A. Opera sul territorio doganale dell’Unione e si applica temporaneamente fino al 5 giugno 2023; include una disciplina transitoria per i prodotti in transito dall’Ucraina verso l’Unione o sotto controllo doganale nell’Unione al 4 giugno 2022, purché sia presentata domanda entro sei mesi. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni derivanti dal rispetto delle norme di origine, delle procedure connesse e delle condizioni politiche e commerciali poste dall’articolo 2.
Misure di liberalizzazione temporanea degli scambi a favore dell’Ucraina
Il regolamento nasce nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e intende fornire un sostegno economico immediato, accelerando e ampliando temporaneamente l’accesso al mercato dell’Unione per i prodotti ucraini. Il testo si inserisce nel quadro dell’accordo di associazione UE-Ucraina e della zona di libero scambio globale e approfondito, richiamando la necessità di coerenza dell’azione esterna dell’Unione e della politica commerciale comune.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il conflitto del 24 febbraio 2022 ha compromesso gravemente la capacità dell’Ucraina di commerciare con il resto del mondo, sia per la distruzione di capacità produttive sia per l’indisponibilità di mezzi di trasporto, anche a causa della chiusura dell’accesso al Mar Nero. In tale scenario eccezionale, l’Unione ritiene opportuno stimolare i flussi commerciali mediante misure di liberalizzazione applicabili a tutti i prodotti interessati, in linea con la progressiva soppressione dei dazi prevista dall’accordo di associazione.
Ambito materiale delle misure
L’articolo 1 introduce tre categorie di liberalizzazione:
- i dazi doganali preferenziali all’importazione nell’Unione di taluni prodotti industriali originari dell’Ucraina sono fissati a zero, pur essendo tali prodotti soggetti all’eliminazione graduale in sette anni secondo l’allegato I-A dell’accordo di associazione;
- il regime dei prezzi d’entrata è sospeso per i prodotti ortofrutticoli interessati, con conseguente non applicazione dei dazi doganali;
- tutti i contingenti tariffari previsti dall’allegato I-A sono sospesi e i prodotti corrispondenti possono essere importati senza dazio.
Il medesimo articolo prevede inoltre due misure di rilievo per il diritto antidumping e per la disciplina delle importazioni:
- in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento non sono riscossi in alcun momento, neppure dopo la sua scadenza;
- l’applicazione del regolamento (UE) 2015/478 sul regime comune applicabile alle importazioni è temporaneamente sospesa per le importazioni originarie dell’Ucraina.
Condizioni per l’accesso ai benefici
L’accesso ai regimi preferenziali non è incondizionato. L’articolo 2 richiede:
- il rispetto delle norme di origine e delle procedure previste dall’accordo di associazione;
- l’astensione dell’Ucraina dall’introdurre nuovi dazi, oneri o restrizioni quantitative equivalenti sulle importazioni dall’Unione, dall’aumentare i livelli esistenti o dall’introdurre ulteriori restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo casi chiaramente giustificati nel contesto bellico;
- il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e un impegno costante nella lotta alla corruzione e alle attività illecite, con rinvio agli articoli 2, 3 e 22 dell’accordo di associazione.
Poteri di sospensione della Commissione
L’articolo 3 consente alla Commissione di sospendere, con atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame, la totalità o una parte dei regimi preferenziali se dispone di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni dell’articolo 2. Se la sospensione è richiesta da uno Stato membro per la violazione della condizione relativa ai dazi, agli oneri o alle restrizioni sulle importazioni dall’Unione, la Commissione deve esprimersi con parere motivato entro quattro mesi; se l’inosservanza è confermata, la procedura di sospensione viene avviata.
Clausola di salvaguardia per i produttori dell’Unione
L’articolo 4 contiene una vera e propria clausola di salvaguardia. Se un prodotto originario dell’Ucraina è importato in condizioni che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i dazi altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione possono essere ripristinati in qualsiasi momento.
La Commissione deve monitorare l’impatto del regolamento, anche con riguardo ai prezzi nel mercato dell’Unione, e può avviare un’inchiesta:
- su richiesta di uno Stato membro;
- su richiesta di una persona giuridica o associazione che rappresenti una quota rilevante dell’industria dell’Unione;
- di propria iniziativa, quando esistano elementi di prova prima facie sufficienti.
Per "quota rilevante" si intendono i produttori che realizzano complessivamente oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione dei prodotti interessati, riferita alla parte dell’industria che sostiene o si oppone alla richiesta, e che rappresentano almeno il 25 % della produzione totale di tali prodotti attribuibile all’industria dell’Unione.
L’inchiesta si conclude entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di apertura, salvo proroga in circostanze eccezionali. Entro tre mesi dal termine dell’indagine, la Commissione decide sulla reintroduzione dei dazi con atto di esecuzione; tale atto entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. Se dalla constatazione definitiva emerge che le condizioni non sono soddisfatte, la Commissione chiude l’inchiesta e il procedimento. In situazioni eccezionali che richiedano un intervento immediato e rendano impossibile l’inchiesta, possono essere applicate misure preventive dopo informazione del comitato competente.
Procedura di comitato e attuazione
L’articolo 5 rinvia al comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 e qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli atti di esecuzione previsti dal regolamento si applica la procedura d’esame dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Monitoraggio, trasparenza e valutazione
L’articolo 6 impone alla Commissione di includere nella relazione annuale sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione previste dal regolamento. Ove opportuno, la relazione deve contenere anche una valutazione dell’impatto sociale delle misure in Ucraina e nell’Unione. Inoltre, le informazioni sulle importazioni dei prodotti soggetti alla sospensione dei contingenti tariffari devono essere rese disponibili sul sito della Commissione.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e durata
L’articolo 7 disciplina i prodotti in transito: i regimi preferenziali si applicano anche ai prodotti che, al 4 giugno 2022, erano in transito dall’Ucraina verso l’Unione o sotto controllo doganale nell’Unione, purché la richiesta sia presentata alle autorità doganali competenti entro sei mesi da tale data.
L’articolo 8 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi fino al 5 giugno 2023. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Misure di liberalizzazione degli scambi
L’articolo 1 introduce tre regimi preferenziali principali: i dazi doganali preferenziali all’importazione nell’Unione di taluni prodotti industriali originari dell’Ucraina, soggetti all’eliminazione graduale in sette anni ai sensi dell’allegato I-A dell’accordo di associazione, sono fissati a zero; il regime dei prezzi d’entrata è sospeso per i prodotti interessati dell’allegato I-A, con conseguente non applicazione dei dazi doganali; tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A sono sospesi e i relativi prodotti possono essere importati senza dazio. Inoltre, in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del regolamento non sono riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza. Infine, il regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospeso per le importazioni originarie dell’Ucraina.
Condizioni per beneficiare dei regimi preferenziali
L’articolo 2 subordina i benefici al rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure previste dall’accordo di associazione; all’astensione dell’Ucraina dall’introdurre nuovi dazi, oneri, restrizioni quantitative o misure equivalenti sulle importazioni dall’Unione, dall’aumentare i livelli vigenti o dall’introdurre restrizioni ulteriori, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e al rispetto da parte dell’Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e dell’impegno costante nella lotta alla corruzione e alle attività illecite, richiamando gli articoli 2, 3 e 22 dell’accordo di associazione.
Sospensione temporanea dei benefici
L’articolo 3 attribuisce alla Commissione il potere di sospendere, mediante atto di esecuzione, la totalità o parte dei regimi preferenziali dell’articolo 1, lettere a), b) e c), quando siano riscontrate prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2. Se uno Stato membro chiede la sospensione per violazione della condizione di cui alla lettera b) dell’articolo 2, la Commissione deve fornire entro quattro mesi un parere motivato sull’effettiva inosservanza; in caso positivo, avvia la procedura di sospensione.
Clausola di salvaguardia e reintroduzione dei dazi
L’articolo 4 prevede che, qualora un prodotto originario dell’Ucraina sia importato a condizioni tali da causare o minacciare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i dazi doganali normalmente applicabili ai sensi dell’accordo di associazione possano essere ripristinati in qualsiasi momento. La Commissione deve monitorare attentamente l’impatto del regolamento, anche sui prezzi del mercato dell’Unione, tenendo conto di esportazioni, importazioni e produzione. L’inchiesta può essere avviata su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o associazione che rappresenti una quota rilevante dell’industria dell’Unione, oppure d’iniziativa della Commissione; l’indagine si conclude entro sei mesi dall’avviso, salvo proroga in circostanze eccezionali. La decisione sulla reintroduzione dei dazi è adottata entro tre mesi dalla conclusione dell’indagine e entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. In circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato, la Commissione può applicare misure preventive dopo aver informato il comitato competente.
Procedura di comitato
L’articolo 5 prevede l’assistenza del comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013, qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi espressamente richiamati si applica la procedura d’esame prevista dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Monitoraggio e relazione annuale
L’articolo 6 dispone che la relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito includa una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi introdotte dal regolamento e, se opportuno, una valutazione dell’impatto sociale in Ucraina e nell’Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), devono essere rese disponibili sul sito web della Commissione.
Disposizioni transitorie
L’articolo 7 estende i regimi preferenziali ai prodotti che, al 4 giugno 2022, erano in transito dall’Ucraina verso l’Unione o sotto controllo doganale nell’Unione, purché sia presentata una richiesta alle autorità doganali competenti dell’Unione entro sei mesi da tale data.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 5 giugno 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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