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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10784/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Milano che aveva confermato l'ordinanza del 24/04/2024 del Magistrato di Sorveglianza di Varese. Il Magistrato aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa al semestre dall'8/10/2021 al 7/4/2022, ritenendo rilevante la gravità della condotta del detenuto il 22/3/2022 (proferimento di espressioni ingiuriose nel corso di un controllo domiciliare, con contestuale deferimento all'autorità giudiziaria per diffamazione). Il difensore del ricorrente lamentava che il Collegio non avesse valutato il fatto nel contesto del comportamento complessivo durante la detenzione (per cui il beneficio era stato riconosciuto per gli altri dieci semestri), evidenziando l'unicità ed episodicità dell'evento, il mancato accertamento giudiziale definitivo e la remissione di querela; chiedeva dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

Il ricorrente, tramite il difensore munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione con dichiarazione del 17/01/2025. Per effetto della rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p.) il ricorso è stato dichiarato inammissibile. A norma di legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per volontà del ricorrente, alla corresponsione di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha richiamato inoltre la giurisprudenza che non opera distinzione ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p. tra le diverse ipotesi di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione effettuata dal difensore munito di procura speciale rende il ricorso inammissibile; il tribunale dichiara l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. d.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che l'art. 616 non operi distinzioni tra le diverse ipotesi di inammissibilità previste dagli artt. citati, applicandosi quindi la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per confronto: la giurisprudenza citata afferma che non vi sono differenze applicative tra le inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, e quelle contemplate dall'art. 591.

  • Corte Costituzionale

    Richiamata per il principio secondo cui la causa di inammissibilità ascrivibile alla volontà del ricorrente comporta responsabilità (colpa) e quindi l'applicazione delle sanzioni pecuniarie a meno che non emergano elementi idonei a escludere tale colpa.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (Arena); Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015 (Degennaro)

    Precedenti di Cassazione che confermano l'orientamento secondo cui l'art. 616 c.p.p. si applica senza distinzione tra le diverse ipotesi di inammissibilità; utili a sostenere la condanna pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione effettuata dal difensore munito di procura speciale produce inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, e impedisce la valutazione del merito; prima di rinunciare valutare attentamente le conseguenze.
  • L'inammissibilità per volontà del ricorrente comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (criterio consolidato dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale).
  • La remissione di querela e l'episodicità del comportamento possono influire sulla valutazione del disvalore della condotta ai fini di benefici (es. liberazione anticipata), ma non impediscono automaticamente che l'autorità di sorveglianza ritenga il fatto rilevante: è importante che il provvedimento motivi espressamente perché la remissione non incide sulla valutazione della rieducazione.
  • Quando si impugna un provvedimento che valuta la gravità di un fatto commesso in detenzione, conviene documentare il comportamento complessivo durante la detenzione e fornire elementi che dimostrino la natura episodica, l'insussistenza o l'irritualità del fatto, nonché eventuali atti di riconciliazione o remissione di querela.
  • La procura speciale è requisito rilevante: una dichiarazione di rinuncia resa da un difensore munito di procura speciale è efficace e produce effetti immediati sulla procedura; pertanto, il ricorrente che intenda evitare la rinuncia deve revocare tempestivamente la procura o adottare provvedimenti idonei prima della dichiarazione formale del difensore.

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