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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03612/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore di Parola impugnava l'ordinanza che disponeva il sequestro preventivo di euro 72.000,00 per il reato di riciclaggio denunciando vizi di motivazione. In particolare: (i) carenza di adeguata motivazione sul fumus commissi delicti, con mancanza di enunciazione di fatti e ragioni di diritto che rendessero plausibile l'impostazione accusatoria, e in particolare sull'origine delittuosa delle somme e sulla consapevolezza di tale provenienza da parte del prevenuto; (ii) omissione della motivazione sul requisito del periculum in mora, ossia l'assenza di ragioni che giustificassero l'urgenza e la necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al profilo del periculum in mora. Ha osservato che, pur essendo il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali limitato a violazioni di legge, tra queste rientrano i vizi motivazionali tanto gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice. Il motivo sul fumus è stato dichiarato manifestamente infondato per genericità e per mancato confronto con la motivazione impugnata. Tuttavia il Tribunale del riesame non ha motivato in ordine al periculum in mora, obbligo richiesto anche nei sequestri finalizzati alla confisca secondo la giurisprudenza di legittimità; la Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata per violazione di legge e ha disposto la cessazione del sequestro nei confronti di Parola Marco Francesco, con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali ai motivi attinenti a violazione di legge; la nozione di violazione di legge include anche gravi vizi motivazionali che rendono il provvedimento incomprensibile.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il provvedimento deve contenere motivazione concisa anche sul periculum in mora, collegata alle ragioni per cui è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca del profitto del reato; il sequestro preventivo finalizzato a tale confisca richiede motivazione sulle esigenze cautelari, salvo ipotesi in cui sia sufficiente dimostrare che il bene rientri nelle categorie confiscabili ex lege.

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce l'obbligo motivazionale anche sul periculum in mora per i sequestri finalizzati alla confisca e che individua i contenuti minimi richiesti alla motivazione (necessità di un giudizio prognostico e valutazione di proporzionalità).

  • Sez. 5, n. 6562 del 14/12/2018 (Pignataro)

    Richiama la necessità di adesione a un obbligo motivazionale del provvedimento di sequestro anche in ordine al periculum, per garantire criteri di proporzionalità e rispetto dei diritti di proprietà.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede il rinvio al giudice competente per nuovo giudizio qualora la Cassazione annulli l'ordinanza impugnata; applicata per il nuovo esame del requisito del periculum.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cessazione della misura cautelare reale e relative comunicazioni alla cancelleria.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica e distinta anche sul periculum in mora: il giudice deve spiegare perché e con quale prognosi sia necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio di merito.
  • In sede di impugnazione per cassazione di provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a violazioni di legge, ma i gravi vizi della motivazione (assenza dell'itinerario logico, carenza di coerenza o completezza) costituiscono motivi di illegittimità valutabili dalla Corte.
  • Una censure generica sul fumus commissi delicti è insufficiente: il ricorrente deve indicare punti specifici e il giudice di merito deve confrontarsi con le deduzioni difensive o motivare perché le ha ritenute irrilevanti.
  • Se l'unico titolo giustificativo del sequestro viene annullato in cassazione, la misura cautelare reale cessa automaticamente ed è disposta la restituzione o la revoca con le comunicazioni previste dalla legge.
  • I giudici di merito, quando dispongono sequestri collegati a confische di profitto, possono limitare la motivazione al rischio di dispersione/modifica del bene solo nelle ipotesi circoscritte previste dalla giurisprudenza; tuttavia non possono omettere ogni valutazione prognostica sul periculum.
  • In casi simili la difesa dovrebbe sollevare specificamente la mancanza di motivazione sul periculum e chiedere il confronto testuale con le pagine motivazionali; ciò aumenta le probabilità di accoglimento del ricorso per vizio motivazionale.

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