Cassazione Civile, Sentenza n. 6065/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008 per omessa applicazione della ritenuta a titolo d'imposta (art. 26, co.5, DPR 600/1973) su interessi passivi corrisposti da GDF Rinnovabili a favore di GDF Energia (EBL Italia). L'Amministrazione sostiene che, per effetto della corrispondenza e sostanziale parità dei flussi tra GDF Rinnovabili → EBL Italia → Electrabel Invest Luxembourg (EIL), e per l'assenza di un compenso reale per l'attività di rifinanziamento, il pagamento degli interessi va considerato diretto alla finanziaria lussemburghese (EIL) e dunque soggetto a ritenuta; inoltre l'Ufficio non applica l'esenzione prevista dall'art. 26-quater perché ritiene EBL Italia mera conduit e non beneficiario effettivo. Le questioni processuali riguardano anche la presunta carenza di motivazione dell'avviso e la mancata evocazione dell'art. 37-bis (disposizioni antielusive) nell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto fondati i tre motivi di cassazione (violazione norme di diritto e carente valutazione degli elementi indiziari) e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, rinviando la causa al giudice a quo per nuovi accertamenti in fatto e per la valutazione dei "test" indicativi del beneficiario effettivo (substantive business activity test, dominion test, business purpose test), nonché per integrare la motivazione ove necessario. Quanto al ricorso incidentale della contribuente, la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo (mancanza di motivazione implicita su questione sollevata) e ha assorbito il terzo; complessivamente la decisione di merito è stata cassata e la causa rinviata.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 26, comma 5
Disciplina l'obbligo di ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti da soggetto residente a soggetto non residente; è la norma fondamentale applicata per contestare l'omessa ritenuta quando il percettore formale non è il beneficiario effettivo.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 26-quater
Recepisce in parte la direttiva IRD prevedendo l'esenzione dalle imposte sugli interessi corrisposti a soggetti residenti in Stati membri UE a determinate condizioni (partecipazione diretta qualificata, ecc.); la Corte ricorda che i requisiti (es. partecipazione diretta) sono stringenti e devono essere verificati concretamente.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 37-bis
Contiene disposizioni antielusive e prescrizioni procedurali (contraddittorio preventivo, motivazione rafforzata). La Corte precisa che le norme antielusive non sono automaticamente il veicolo esclusivo per contestare la qualità di "beneficiario effettivo": l'accertamento sul beneficiario effettivo ai fini dell'art. 26-quater è distinto dall'accertamento di abuso ai sensi dell'art. 37-bis.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42, commi 2 e 3
Norme sulla motivazione degli atti di accertamento; la Corte ha ritenuto che l'avviso contestasse adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto, per cui la CTR ha errato nel dichiararne la nullità basandosi sull'assenza del richiamo all'art. 37-bis.
Direttiva 2003/49/CE (IR D) sull'imposizione degli interessi e delle royalties
"Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona" (art. 1, par. 4, citato nel testo).
Fondamento sovranazionale della disciplina: la direttiva riconosce l'esenzione se il percettore è beneficiario effettivo; introduce la clausola del "beneficial owner" da interpretare ampiamente (sentenze C-115/16 etc.). La Corte nazionale applica i criteri indicati dalla giurisprudenza europea e i tre test pratici per valutare il beneficiario effettivo.
Convenzione Italia-Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni (3 giugno 1981), art. 11, par. 2
Stabilisce la misura della ritenuta (10%) sugli interessi tra residenti di Italia e Lussemburgo; l'Amministrazione ha richiamato tale misura nella propria ricostruzione della ritenuta dovuta in caso di qualificazione di EIL come beneficiario effettivo.
Convenzione Italia-Lussemburgo, art. 24, par. 1
Prevede meccanismi per evitare la doppia imposizione (deduzione o esenzione in capo al residente lussemburghese per le imposte pagate in Italia); la Corte osserva che il rischio di doppia imposizione è affrontabile con gli strumenti convenzionali e non giustifica di per sé l'esclusione dell'accertamento sul beneficiario effettivo.
Direttiva 2003/49/CE, art. 3 comma 1 lett. b) (richiamata)
Definisce requisiti di partecipazione rilevanti per fruire dell'esenzione; la Corte sottolinea che l'Italia ha legittimamente adottato la regola della partecipazione diretta e dei diritti di voto come condizione stringente e che tale requisito è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- In controversie su esenzione da ritenuta per interessi transfrontalieri il contribuente che invoca lo status di "beneficiario effettivo" ha l'onere probatorio di dimostrare sostanzialmente (non solo formalmente) tale qualità.
- La verifica del "beneficiario effettivo" si articola in tre test distinti e autonomi: (i) substantive business activity test (attività economica reale), (ii) dominion test (capacità di disporre liberamente dei flussi), (iii) business purpose test (motivazioni economiche dell'interposizione).
- L'accertamento sul beneficiario effettivo e l'eventuale ricorso alle norme antielusive sono ambiti diversi: non è sempre necessario che l'Ufficio fondi la contestazione sull'art. 37-bis per negare l'esenzione prevista dall'art. 26-quater se il percettore non soddisfa i requisiti di beneficiario effettivo.
- Gli elementi indiziari (verbali del CdA, tempistiche dei flussi, esiguità del margine, identità del management, obbligo contrattuale di rimessa) vanno valutati analiticamente e complessivamente: anche indizi singolarmente deboli possono costituire prova se sinergicamente convergono.
- L'approccio "look-through" (guardare al beneficiario finale nell'UE) è ammesso entro i limiti della direttiva e solo se il beneficiario finale è stabilito nell'Unione e soddisfa i requisiti espressi dalla normativa comunitaria e nazionale.
- Le pretese impositive devono essere motivate; tuttavia la mancanza di un esplicito richiamo a disposizioni antielusive non determina automaticamente la nullità dell'atto se l'avviso espone chiaramente fatti e ragioni di diritto che giustificano la pretesa.
- In caso di decisioni di merito carenti nella motivazione o nella valutazione degli indizi, la Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame di fatto secondo i parametri indicati.
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