L.R. Basilicata 51/2018
ISTITUZIONE DELLA BANCA DEL LATTE UMANO DONATO DELLA BASILICATA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata la Banca del latte umano donato per promuovere l’allattamento materno, disciplinandone finalità, qualità, riservatezza e regolamento attuativo. La donazione è gratuita e richiede consenso scritto; la banca opera per neonati con specifiche necessità mediche. La copertura finanziaria iniziale è stata poi modificata da legge successiva per l’esercizio 2019.
Istituzione della Banca del latte umano donato della Basilicata
Istituzione della Banca del latte umano donato della Basilicata
La legge istituisce nel territorio della Regione Basilicata la Banca del latte umano donato, quale servizio sanitario finalizzato a promuovere l’allattamento materno e a garantire la disponibilità di latte umano donato per specifiche esigenze cliniche dei neonati.
Finalità e principi generali
La disciplina pone alcuni principi di fondo:
- la donazione e l’utilizzo del latte umano devono essere completamente gratuiti, senza alcuna remunerazione;
- ad ogni madre è riconosciuta la libertà di scegliere il tipo di latte con cui nutrire il proprio figlio;
- il latte di una donatrice non può essere somministrato a un bambino diverso dal proprio senza il consenso scritto dei genitori del minore ricevente.
Funzioni e ambito operativo della Banca
La Banca opera nell’esclusivo interesse della salute dei bambini e svolge funzioni di selezione, raccolta, controllo, trattamento, conservazione e distribuzione del latte umano donato. Il latte è destinato a specifiche necessità mediche e deve essere gestito secondo le norme vigenti e secondo le procedure e tecniche ritenute più idonee dalla migliore scienza medica.
La distribuzione può riguardare il latte della madre o quello di una donatrice, anche eventualmente arricchito, con particolare attenzione ai neonati prematuri o affetti da patologie dell’apparato digerente, di origine immunologica o allergica.
Costituzione e promozione della donazione
Il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata individua la struttura ospedaliera presso cui opera la Banca.
La struttura è chiamata anche a promuovere:
- la cultura della donazione;
- la motivazione alla donazione fondata sulla protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno;
- la diffusione di informazioni sull’utilità del latte umano donato e sulle metodiche di trattamento utilizzate per garantire sicurezza e qualità del prodotto finale.
Qualità del latte e requisiti organizzativi
La Banca deve operare nel rispetto delle Linee di indirizzo nazionali per l’organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato, nell’ambito della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno.
Il regolamento attuativo disciplina, a garanzia della qualità del latte:
- i criteri di esclusione delle donazioni;
- le procedure di raccolta e conservazione;
- le procedure operative;
- i requisiti strutturali.
Il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali è verificato dal Dipartimento Politiche della Persona.
Donatrici: informazione, consenso e selezione
Alle donatrici devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per una donazione consapevole e responsabile. Il consenso alla donazione deve essere espresso per iscritto e l’identificazione delle donatrici avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo.
La selezione delle donatrici deve tutelare la salute delle donatrici stesse, delle madri naturali e dei bambini riceventi, tenendo conto in particolare:
- degli stili di vita;
- dell’uso di droghe, alcool o tabacco;
- dei rischi di malattie sessualmente trasmissibili.
Riservatezza e protezione dei dati
Tutti i documenti e i codici identificativi della Banca devono essere conservati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il regolamento attuativo stabilisce:
- i criteri di accesso ai dati;
- le garanzie per i dati presenti nel registro delle donazioni e per i dati sanitari raccolti;
- le misure di custodia e sicurezza delle informazioni.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deve emanare il regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Copertura finanziaria
La legge originariamente prevedeva per l’anno 2019 una copertura di 50.000 euro per spese in conto capitale e la svolta delle attività di raccolta e conservazione a invarianza di spesa con risorse umane disponibili. La disposizione sulla copertura finanziaria è stata successivamente abrogata e sostituita da un diverso stanziamento per l’esercizio 2019 previsto dalla legge regionale 13 marzo 2019, n. 2.
Pubblicazione ed efficacia
La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è obbligatoria per chiunque spetti osservarla e farla osservare.
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