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Legge

L.R. Abruzzo 2/2004

Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore - capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 2/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Abruzzo istituisce corsi di formazione professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capobagnino degli stabilimenti idroterapici, demandando alla Giunta regionale linee guida, durata, programmi, valutazione finale e requisiti di strutture e accesso. La norma è però dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 319/2005, quindi non è più utilizzabile.

Corsi di formazione per massaggiatore-capobagnino

Corsi di formazione per massaggiatore-capobagnino

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, l’istituzione di corsi di formazione professionale finalizzati all’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capobagnino degli stabilimenti idroterapici. Il provvedimento si colloca nell’ambito della normativa statale e regionale richiamata e mira a formare operatori tecnico-sanitari per attività connesse all’assistenza fisico-manuale e alle prestazioni idroterapiche e balneotermali.

Finalità e ambito della formazione

I corsi sono destinati alla preparazione di figure in grado di:

  • prestare assistenza fisico-manuale su prescrizione medica;
  • svolgere, nei limiti delle rispettive competenze, attività di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero funzionale;
  • operare nell’ambito idroterapico, balneotermale e massoterapico.

La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo.

Organizzazione dei corsi e compiti della Giunta regionale

Alla Giunta regionale è affidata la definizione degli aspetti operativi dei corsi. In particolare, essa deve emanare linee guida che stabiliscano:

  • durata dei corsi;
  • programmi di studio;
  • modalità di valutazione finale.

Lo stesso atto della Giunta deve inoltre:

  • individuare i requisiti delle strutture pubbliche e private abilitate a realizzare i corsi;
  • definire i requisiti necessari per l’accesso alla frequenza dei corsi;
  • subordinare l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi al rilascio da parte della Direzione regionale Sanità, sulla base dei requisiti previsti.

Regime giuridico attuale e obsolescenza

La legge è stata dichiarata illegittima costituzionalmente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 319/2005. Per questo motivo il provvedimento è da considerarsi obsoleto e non utilmente applicabile nella pratica.

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