L.R. Abruzzo 2/2004
Istituzione corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore - capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Abruzzo istituisce corsi di formazione professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capobagnino degli stabilimenti idroterapici, demandando alla Giunta regionale linee guida, durata, programmi, valutazione finale e requisiti di strutture e accesso. La norma è però dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 319/2005, quindi non è più utilizzabile.
Corsi di formazione per massaggiatore-capobagnino
Corsi di formazione per massaggiatore-capobagnino
La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, l’istituzione di corsi di formazione professionale finalizzati all’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capobagnino degli stabilimenti idroterapici. Il provvedimento si colloca nell’ambito della normativa statale e regionale richiamata e mira a formare operatori tecnico-sanitari per attività connesse all’assistenza fisico-manuale e alle prestazioni idroterapiche e balneotermali.
Finalità e ambito della formazione
I corsi sono destinati alla preparazione di figure in grado di:
- prestare assistenza fisico-manuale su prescrizione medica;
- svolgere, nei limiti delle rispettive competenze, attività di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero funzionale;
- operare nell’ambito idroterapico, balneotermale e massoterapico.
La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo.
Organizzazione dei corsi e compiti della Giunta regionale
Alla Giunta regionale è affidata la definizione degli aspetti operativi dei corsi. In particolare, essa deve emanare linee guida che stabiliscano:
- durata dei corsi;
- programmi di studio;
- modalità di valutazione finale.
Lo stesso atto della Giunta deve inoltre:
- individuare i requisiti delle strutture pubbliche e private abilitate a realizzare i corsi;
- definire i requisiti necessari per l’accesso alla frequenza dei corsi;
- subordinare l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi al rilascio da parte della Direzione regionale Sanità, sulla base dei requisiti previsti.
Regime giuridico attuale e obsolescenza
La legge è stata dichiarata illegittima costituzionalmente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 319/2005. Per questo motivo il provvedimento è da considerarsi obsoleto e non utilmente applicabile nella pratica.
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