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Legge

L.R. Abruzzo 4/2004

Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 4/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Abruzzo, il controllo sostitutivo sugli atti obbligatori di enti locali ed enti dipendenti dalla Regione, affidandolo al Difensore civico regionale o alle strutture regionali competenti, con nomina di commissario ad acta in caso di inerzia. Prevede anche una norma sui controlli preventivi degli enti regionali, ma tale articolo è stato abrogato. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali dipendenti in Abruzzo

Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali dipendenti

La legge regionale Abruzzo disciplina il potere sostitutivo in caso di omissione o ritardo nell’adozione di atti obbligatori da parte degli enti locali e di alcuni enti dipendenti dalla Regione. Il meccanismo mira a garantire l’adozione di atti dovuti entro termini perentori previsti da leggi statali o regionali.

Ambito di applicazione

Per gli enti locali, comprese le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il controllo sostitutivo è esercitato dal Difensore civico regionale, ai sensi dell’art. 136 del TUEL, fino a diversa disciplina della materia. Resta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere nei propri statuti forme autonome di controllo sostitutivo; in tal caso, l’ente deve darne immediata comunicazione al Difensore civico regionale.

Per gli enti dipendenti dalla Regione, come II.PP.A.B., Enti Parco, Consorzi di Bonifica, Amministrazioni separate dei beni ad uso civico e altri enti dipendenti, le disposizioni sul controllo sostitutivo si applicano in quanto compatibili, secondo il diverso riparto di competenze previsto dalla legge.

Procedura del controllo sostitutivo

Quando l’ente non adotta l’atto obbligatorio, il soggetto competente diffida l’ente inadempiente a provvedere entro un termine di regola non inferiore a trenta giorni. Se il termine decorre inutilmente, viene nominato un commissario ad acta.

Gli atti obbligatori sono quelli che l’ente deve adottare entro termini perentori stabiliti da leggi statali o regionali. La disciplina prevede dunque un intervento sostitutivo solo in presenza di un dovere giuridico puntuale e temporalmente vincolato.

Nomina e funzioni del commissario ad acta

Il commissario è scelto tra dipendenti regionali, anche in quiescenza, con qualifica non inferiore alla categoria D, oppure tra iscritti a specifici albi professionali, nel rispetto del criterio di adeguata professionalità in relazione all’atto da compiere.

La delibera di nomina deve indicare il termine per l’adozione dell’atto e va pubblicata all’albo dell’ente interessato per cinque giorni, a decorrere dal giorno successivo alla ricezione. Il commissario opera avvalendosi delle strutture dell’ente inadempiente, che deve fornire assistenza, documenti e collaborazione. Se l’atto risulta particolarmente complesso o laborioso, può essere nominato anche un collaboratore del commissario.

L’ente conserva il potere di adottare l’atto omesso o ritardato fino all’insediamento del commissario.

Trattamento economico e spese

Al commissario e all’eventuale collaboratore spettano l’indennità di missione e i rimborsi di viaggio secondo la disciplina dei dipendenti regionali, oltre a un gettone di presenza pari a 150 euro per ogni giornata di effettiva presenza presso l’ente. La spesa è posta a carico dell’ente che ha omesso o ritardato l’atto, ma la relativa previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

Controllo sugli enti dipendenti dalla Regione

Per gli enti dipendenti dalla Regione, la diffida è adottata dalle Direzioni regionali competenti per materia. In caso di ulteriore inerzia, le stesse Direzioni chiedono al Presidente della Giunta regionale la nomina del commissario ad acta.

Disposizioni sulle II.PP.A.B.

Fino all’entrata in vigore della legge di riordino, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si applicano le norme sul controllo sostitutivo previste per gli enti locali.

Norme sui controlli preventivi degli enti regionali dipendenti

La legge conteneva anche una modifica alla disciplina dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli Enti Parco, dei Consorzi di Bonifica, delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico e di altri enti dipendenti dalla Regione, attribuendoli alle competenti Direzioni regionali fino a nuove disposizioni. Tale articolo è stato però abrogato, e quindi non produce più effetti.

Regime finanziario e decorrenza

L’applicazione della legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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