Sentenza del 07/06/2022 n. 1881 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Notifica - PEC - Allegato - Atto nativo digitale - Copia informatica - Indifferenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto valida la notifica effettuata via PEC anche quando l'allegato è una copia per immagini su supporto informatico; ha affermato l'indifferenza tra l'allegazione del documento informatico originario (atto nativo digitale) e la copia informatica, purché l'allegato sia completo e leggibile e sia possibile ricostruire l'integrità e l'identità del contenuto trasmesso tramite le ricevute della PEC
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC sostenendo che l'allegato fosse una "copia informatica" (scansione del documento cartaceo) e non l'atto nativo digitale, ritenendo pertanto viziata la notifica
Norme richiamate
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n.82/2005)
il giudice ha fatto riferimento ai principi del CAD secondo i quali il documento informatico e le copie informatiche, se realizzate secondo le regole tecniche, hanno valore probatorio e possono sostituire i documenti cartacei nei procedimenti amministrativi e nelle notifiche
Regole tecniche sui documenti informatici e sulla conservazione sostitutiva (atti tecnici e DPCM/disciplinari tecnici)
è richiamata l'esigenza che i documenti informatici e le copie per immagine rispettino criteri di leggibilità, integrità e conservazione secondo le regole tecniche per poter avere pieno valore probatorio
Normativa sulla PEC e sulle notifiche telematiche (norme quadro sulla ricezione via PEC)
la sentenza conferma che la trasmissione tramite PEC, con le relative ricevute di consegna e accettazione, è idonea a dimostrare l'avvenuta notificazione quando l'allegato è il documento informatico o la copia informatica
Massime di principio
- Per la validità della notifica via PEC non è determinante che l'allegato sia un atto nativo digitale: anche la copia informatica (scansione) è ammissibile se è completa e leggibile
- La prova dell'avvenuta notificazione si fonda sulle ricevute della PEC (accettazione e avvenuta consegna) e sulla corrispondenza tra l'allegato trasmesso e l'atto di cui si dà notifica
- È opportuno allegare documenti in formati standard e stabili (es. PDF/PDF‑A) e curare la qualità della scansione per evitare contestazioni sulla leggibilità o completezza
- Per ridurre il rischio di inutilizzabilità dell'atto, conservare copia dell'allegato, ricevute PEC e metadati che attestino integrità e data/ora della trasmissione
- Se si intende impugnare una notifica basata su copia informatica, la contestazione deve riguardare fatti concreti (alterazione, incompletezza, illeggibilità) poiché la mera natura di "copia" non è di per sé sufficiente a invalidare la notifica
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