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Messaggio

Messaggio numero 25499 del 22-10-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce che, per i lavoratori soggetti al Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2007, la notifica degli atti di vincolo del TFR per mutui o cessioni deve essere effettuata al datore di lavoro anche per la quota a carico del Fondo. In alcuni casi il datore di lavoro deve trasmettere al Fondo sia l’atto notificato sia la comunicazione con l’importo da trattenere sul TFR complessivo.

Notifica dei contratti di mutuo con cessione di quote di retribuzione e TFR

Notifica dei contratti di mutuo contro cessione di quote di retribuzione e TFR

Il documento chiarisce le modalità di notifica degli atti con cui si vincola il TFR al pagamento di contratti di mutuo o cessioni, con particolare riferimento ai lavoratori per i quali le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 devono essere conferite al Fondo di Tesoreria ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’obiettivo è precisare a chi debba essere indirizzata la notifica e quali adempimenti spettino al datore di lavoro nei rapporti con il Fondo di Tesoreria.

Contesto normativo

L’INPS segnala che alle sedi territoriali e alla Direzione Generale sono pervenute copie di contratti trasmesse da società finanziarie cessionarie di quote di retribuzione e di TFR, finalizzate a vincolare, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 180 del 1950, le somme spettanti al lavoratore a titolo di TFR per l’estinzione del debito residuo alla cessazione dell’attività lavorativa.

Viene richiamato inoltre il decreto ministeriale 30 gennaio 2007, che all’articolo 2 stabilisce che le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo. È citata anche la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, che disciplina le modalità di conguaglio dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria con le quote di TFR erogate per conto del Fondo stesso.

Soggetto destinatario della notifica

Il messaggio afferma in modo espresso che la notifica degli atti finalizzata a vincolare il TFR all’estinzione di contratti di mutuo deve essere effettuata al datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria.

Pertanto:

  • il datore di lavoro è il destinatario della notifica del vincolo sul TFR;
  • ciò vale anche per la quota di TFR che deve essere conferita al Fondo di Tesoreria;
  • le società finanziarie cessionarie non notificano direttamente al Fondo per ottenere il vincolo della quota maturata dal 1° gennaio 2007.

Comunicazione relativa alla trattenuta sul TFR

Il messaggio precisa che il datore di lavoro resta anche l’unico destinatario della comunicazione prevista dall’articolo 61, ultimo comma, del D.P.R. n. 895 del 1950. Tale comunicazione ha ad oggetto l’indicazione della somma da trattenere sul TFR complessivamente maturato alla data di cessazione del rapporto, fino alla concorrenza del residuo debito della cessione.

Rapporti con il Fondo di Tesoreria e trasmissione degli atti

La circolare n. 70, al punto 7.3, prevede che il Fondo sia tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste quando il datore di lavoro comunichi che le prestazioni da porre a carico del Fondo siano superiori all’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali.

In tale ipotesi il documento dispone che il datore di lavoro, con la comunicazione al Fondo di Tesoreria, deve trasmettere:

  • l’atto notificato dal cessionario finalizzato a vincolare il TFR all’estinzione del contratto di mutuo;
  • la comunicazione di cui all’articolo 61, ultimo comma, del D.P.R. n. 895/50, contenente l’indicazione della somma da trattenere sul TFR, corrispondente al residuo debito per la cessione.

Effetti operativi per i datori di lavoro

Il messaggio ha rilievo operativo per i datori di lavoro che gestiscono lavoratori con TFR soggetto al Fondo di Tesoreria. In sintesi, essi devono:

  • ricevere la notifica del vincolo sul TFR anche per la quota di competenza del Fondo;
  • essere l’unico interlocutore per la comunicazione dell’importo da trattenere sul TFR;
  • trasmettere al Fondo gli atti e le comunicazioni richiesti nei casi in cui le prestazioni da porre a carico del Fondo superino i contributi disponibili.

Il documento non introduce nuovi importi o scadenze, ma chiarisce il flusso degli adempimenti tra cessionario, datore di lavoro e Fondo di Tesoreria.

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