Messaggio numero 25301 del 18-10-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che, ai fini del requisito dei 18 mesi di lavoro effettivo per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, possono essere cumulati più rapporti di lavoro anche non continuativi e svolti con diversi datori di lavoro operanti nella stessa area di crisi. Le dimissioni del lavoratore rilevano solo rispetto all’ultimo rapporto con l’azienda che ha attivato la mobilità e non impediscono il computo dei rapporti precedenti.
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e requisito lavorativo ex art. 11, comma 2, l. n. 223/1991
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia: chiarimento sul requisito lavorativo
Il messaggio dell’INPS interviene sul requisito lavorativo richiesto per accedere al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991. Il documento precisa come debba essere computato il periodo di "lavoro effettivo" di 18 mesi, con particolare attenzione ai rapporti di lavoro conclusi con dimissioni volontarie.
Quesito posto dalle sedi e dalle organizzazioni sindacali
Numerose sedi e alcune organizzazioni sindacali hanno chiesto se, ai fini del raggiungimento del requisito di 18 mesi, possano essere considerati anche rapporti di lavoro svolti con datori di lavoro diversi, purché appartenenti alla stessa area di crisi, quando tali rapporti si siano conclusi con dimissioni del lavoratore.
Orientamento ministeriale richiamato
L’INPS richiama un precedente chiarimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo cui il requisito soggettivo di cui all’articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991 può essere desunto da più rapporti di lavoro:
- anche se intervallati nel tempo;
- anche se prestati con più datori di lavoro;
- purché i datori operino nelle aree per le quali sia stato accertato lo stato di grave crisi occupazionale.
Il criterio era già stato recepito dal messaggio n. 1024 del 19 ottobre 2000, le cui istruzioni vengono espressamente confermate.
Incidenza delle dimissioni volontarie
Il documento affronta poi la questione delle dimissioni, precisando che esse comportano l’impossibilità di corrispondere prestazioni di disoccupazione, ma solo con riferimento al rapporto di lavoro in cui le dimissioni sono state rassegnate.
In particolare, il Ministero del lavoro, interpellato sul punto, ha ritenuto che:
- le dimissioni del lavoratore rilevano solo rispetto all’ultimo rapporto di lavoro;
- tale ultimo rapporto è quello intercorrente con l’azienda che ha attuato la procedura di mobilità;
- le dimissioni relative a rapporti precedenti non pregiudicano il computo dei periodi utili per raggiungere i 18 mesi di lavoro effettivo.
Conferma operativa delle istruzioni precedenti
L’INPS conferma, in conclusione, la validità operativa del messaggio n. 1024 del 19 ottobre 2000. Ne deriva che, per il requisito dei 18 mesi, è consentito sommare più periodi lavorativi anche non continuativi e svolti presso diversi datori di lavoro nelle aree di crisi, senza che le dimissioni intervenute in rapporti precedenti impediscano il raggiungimento del requisito.
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