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Messaggio

Messaggio numero 25374 del 19-10-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce, per gli apprendisti dal 1° gennaio 2007, la ripartizione della contribuzione datoriale del 10% tra le diverse gestioni previdenziali e la quota destinata alla malattia, richiamando le riduzioni per i datori di lavoro con fino a 9 addetti e la misura della contribuzione a carico dell’apprendista pari al 5,84%. Precisa inoltre che tale ripartizione riguarda solo i rapporti di apprendistato e non i lavoratori agevolati di cui alla circolare n. 22/2007.

Ripartizione della contribuzione per apprendisti e malattia

Ripartizione della contribuzione per apprendisti e indennità di malattia

Il messaggio INPS n. 25374 del 19 ottobre 2007 interviene in materia di apprendistato dopo le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007. L’obiettivo è chiarire la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani e definire la quota destinata al finanziamento dell’indennità economica di malattia.

Quadro normativo e decorrenza

La nota richiama la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto, con effetto sui periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2007:

  • la rideterminazione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti, complessivamente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
  • l’estensione ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

Il documento richiama inoltre le circolari INPS n. 22 del 23 gennaio 2007 e n. 43 del 23 gennaio 2007, alle quali rinvia per gli aspetti normativi e di prassi.

Decreto ministeriale di riparto

La ripartizione della contribuzione tra le diverse gestioni previdenziali, comprensiva della quota utile al finanziamento della prestazione di malattia, è stata affidata al DM Lavoro/Economia del 28 marzo 2007, in attuazione del comma 773 della legge n. 296/2006.

Il decreto, indicato come in corso di pubblicazione sulla G.U., stabilisce la seguente ripartizione del 10% dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti dal 1° gennaio 2007:

  • FPLD: 9,01%
  • Cuaf: 0,11%
  • Malattia: 0,53%
  • Maternità: 0,05%
  • INAIL: 0,30%
  • Totale: 10,00%

Riduzione per i datori di lavoro fino a nove addetti

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota datoriale del 10% è ridotta, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, nei seguenti termini:

  • riduzione di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno;
  • riduzione di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

Quota a carico dell’apprendista

Alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro si aggiunge la quota a carico dell’apprendista. A seguito dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, tale quota è fissata nella misura del 5,84% a decorrere da gennaio 2007.

Ambito di applicazione

Il messaggio precisa che la ripartizione del carico contributivo datoriale del 10% riguarda esclusivamente i rapporti di apprendistato.

Restano invece esclusi i lavoratori agevolati indicati al punto 2 della circolare n. 22/2007: per tali soggetti, pur applicandosi dal 1° gennaio 2007 obblighi contributivi in misura pari a quella degli apprendisti e ferma restando la quota a carico del dipendente, continua a operare la tutela tramite la gestione ex articolo 37 della legge n. 88/1989, in base al settore di attività.

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