Messaggio numero 25374 del 19-10-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce, per gli apprendisti dal 1° gennaio 2007, la ripartizione della contribuzione datoriale del 10% tra le diverse gestioni previdenziali e la quota destinata alla malattia, richiamando le riduzioni per i datori di lavoro con fino a 9 addetti e la misura della contribuzione a carico dell’apprendista pari al 5,84%. Precisa inoltre che tale ripartizione riguarda solo i rapporti di apprendistato e non i lavoratori agevolati di cui alla circolare n. 22/2007.
Ripartizione della contribuzione per apprendisti e malattia
Ripartizione della contribuzione per apprendisti e indennità di malattia
Il messaggio INPS n. 25374 del 19 ottobre 2007 interviene in materia di apprendistato dopo le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007. L’obiettivo è chiarire la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani e definire la quota destinata al finanziamento dell’indennità economica di malattia.
Quadro normativo e decorrenza
La nota richiama la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto, con effetto sui periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2007:
- la rideterminazione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti, complessivamente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- l’estensione ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
Il documento richiama inoltre le circolari INPS n. 22 del 23 gennaio 2007 e n. 43 del 23 gennaio 2007, alle quali rinvia per gli aspetti normativi e di prassi.
Decreto ministeriale di riparto
La ripartizione della contribuzione tra le diverse gestioni previdenziali, comprensiva della quota utile al finanziamento della prestazione di malattia, è stata affidata al DM Lavoro/Economia del 28 marzo 2007, in attuazione del comma 773 della legge n. 296/2006.
Il decreto, indicato come in corso di pubblicazione sulla G.U., stabilisce la seguente ripartizione del 10% dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti dal 1° gennaio 2007:
- FPLD: 9,01%
- Cuaf: 0,11%
- Malattia: 0,53%
- Maternità: 0,05%
- INAIL: 0,30%
- Totale: 10,00%
Riduzione per i datori di lavoro fino a nove addetti
Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota datoriale del 10% è ridotta, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, nei seguenti termini:
- riduzione di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno;
- riduzione di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.
Quota a carico dell’apprendista
Alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro si aggiunge la quota a carico dell’apprendista. A seguito dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, tale quota è fissata nella misura del 5,84% a decorrere da gennaio 2007.
Ambito di applicazione
Il messaggio precisa che la ripartizione del carico contributivo datoriale del 10% riguarda esclusivamente i rapporti di apprendistato.
Restano invece esclusi i lavoratori agevolati indicati al punto 2 della circolare n. 22/2007: per tali soggetti, pur applicandosi dal 1° gennaio 2007 obblighi contributivi in misura pari a quella degli apprendisti e ferma restando la quota a carico del dipendente, continua a operare la tutela tramite la gestione ex articolo 37 della legge n. 88/1989, in base al settore di attività.
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