Messaggio numero 25434 del 19-10-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce che, quando un’ordinanza di protezione civile sospende anche gli adempimenti formali oltre ai versamenti contributivi, tali adempimenti vanno comunque effettuati entro il termine della sospensione o quello previsto dalla norma; in caso contrario si decade dal beneficio. Per il sisma di Catania del 2002, si precisa che la definizione agevolata ex art. 1, comma 1011, L. 296/2006 richiedeva entro il 30 giugno 2007 sia la regolarizzazione degli adempimenti sia il pagamento del dovuto ridotto al 50% del capitale residuo, al netto di quanto già versato, con le ordinarie modalità di rateizzazione.
Sospensione degli adempimenti formali per calamità naturali
Sospensione degli adempimenti formali connessi alla sospensione contributiva per calamità naturali
Il messaggio dell’INPS fornisce precisazioni operative sulla sospensione degli adempimenti di carattere formale disposta in occasione di calamità naturali. Il chiarimento riguarda il rapporto tra sospensione dei versamenti contributivi e obbligo di completare anche gli adempimenti amministrativi collegati.
Ambito di applicazione
L’Istituto richiama il caso in cui le ordinanze di protezione civile non sospendano soltanto i versamenti contributivi, ma anche i termini per l’esecuzione degli adempimenti connessi, come:
- la presentazione dei modelli di denuncia;
- l’istanza per il riconoscimento del beneficio;
- le eventuali certificazioni richieste;
- ogni altro adempimento collegato al versamento dei contributi.
Termini per l’esecuzione degli adempimenti
Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione devono essere effettuati:
- alla scadenza del periodo di sospensione;
- oppure entro il diverso termine eventualmente stabilito dalla norma che dispone la sospensione.
Il documento precisa che, se il soggetto interessato non provvede entro tali termini, non può successivamente invocare il beneficio previsto dall’ordinanza. L’inerzia oltre il termine stabilito determina infatti la decadenza dal beneficio.
Caso specifico: sisma di Catania del 2002
Il messaggio si sofferma in particolare sulla disciplina relativa al sisma di Catania del 2002. Viene richiamato l’art. 1, comma 1011, della legge 296/2006, che consente ai soggetti destinatari dell’OPCM 3442/2005, coordinata con la legge 290/2006, di definire agevolmente la propria posizione entro il 30 giugno 2007.
Contenuto della definizione agevolata
La definizione agevolata riguarda sia gli adempimenti sia i versamenti e prevede che il soggetto interessato corrisponda:
- l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale;
- al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi;
- con riduzione del 50 per cento;
- ferma restando la disciplina vigente in materia di rateizzazione.
Conseguenze del mancato adempimento entro il termine
L’INPS chiarisce che, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007, i soggetti interessati dovevano completare tutti gli adempimenti e il relativo versamento. Non è invece sufficiente, per beneficiare della definizione agevolata, il solo pagamento successivo del 50% del capitale residuo senza la preventiva regolarizzazione degli adempimenti.
In altri termini, chi intenda chiudere la propria posizione in un momento successivo alla scadenza, limitandosi a versare la metà del capitale residuo, non può avvalersi del beneficio se non ha anche effettuato gli adempimenti richiesti nei termini stabiliti.
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