Sentenza del 27/01/2016 n. 1460 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di Euro 79.138,39, corrispondenti alle ritenute IRPEF applicate nel 2005 sulle somme ricevute da Aurora Assicurazioni, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, quale liquidazione per il riscatto di un fondo di previdenza complementare. Sosteneva che, in quanto residente in Argentina, tali somme fossero imponibili soltanto in Argentina ai sensi dell'art. 18 della Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni. Contestava inoltre la qualificazione delle somme, la valutazione della propria residenza fiscale, l'applicazione dell'art. 15 della Convenzione, la produzione tardiva di documenti e la necessità di provare l'effettiva tassazione in Argentina.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le somme percepite per il riscatto della previdenza complementare, erogate in connessione con la cessazione del rapporto di lavoro, fossero assimilabili ai redditi di lavoro dipendente e al TFR. Ha confermato che il contribuente doveva essere considerato fiscalmente residente anche in Italia, poiché vi conservava il centro degli interessi familiari, sociali ed economici e disponeva di un'abitazione permanente a Roma. Le censure sulla residenza e sulla valutazione delle prove sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti. È stata inoltre considerata autonoma e comunque non superata la ragione secondo cui il rimborso avrebbe richiesto una certificazione idonea a dimostrare non solo la residenza fiscale argentina, ma anche la sussistenza delle condizioni convenzionali per l'esenzione o la riduzione dell'imposta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni, art. 18
le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato
La disposizione non è stata applicata perché le somme sono state ricondotte alla disciplina delle remunerazioni da lavoro dipendente e, soprattutto, perché il contribuente è stato considerato residente anche in Italia secondo i criteri convenzionali.
Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni, art. 15
Disciplina le remunerazioni da lavoro dipendente. La Corte ha ritenuto applicabile il paragrafo 2, in presenza di una residenza fiscale concorrente e di elementi che consentivano di tassare il reddito in Italia.
Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni, art. 4
I criteri convenzionali di residenza impongono di considerare elementi quali l'abitazione permanente e il centro degli interessi personali ed economici. La presenza di tali collegamenti in Italia ha consentito di ritenere prevalente la residenza italiana.
Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni, art. 29
Per ottenere esenzioni o riduzioni convenzionali non è sufficiente una semplice certificazione di residenza fiscale estera; occorre una certificazione attestante anche la sussistenza delle condizioni richieste dalla Convenzione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. h-bis
Le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto a titolo di riscatto di fondi di previdenza complementare sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 2, comma 2, 3, comma 1, e 43
La residenza fiscale italiana può derivare dalla presenza dei requisiti sostanziali di collegamento con il territorio e non viene esclusa automaticamente dall'iscrizione all'A.I.R.E. o dalla residenza formalmente dichiarata all'estero.
D.Lgs. n. 124 del 1993
Le prestazioni dei fondi di previdenza complementare comunque erogate in relazione alla cessazione del rapporto sono state ricondotte alla disciplina delle prestazioni assimilate al lavoro dipendente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel giudizio sul rimborso tributario, le qualificazioni e le argomentazioni dell'Amministrazione volte a negare i presupposti del rimborso costituiscono difese e non domande nuove, salvo il giudicato interno.
Massime di principio
- L'iscrizione all'A.I.R.E. e la residenza anagrafica all'estero non sono decisive da sole: la residenza fiscale viene valutata anche sulla base dell'abitazione permanente, dei legami familiari, degli interessi economici e della situazione complessiva del contribuente.
- Quando una persona mantiene collegamenti sostanziali con due Stati, occorre applicare i criteri della Convenzione contro le doppie imposizioni per individuare lo Stato di residenza prevalente, considerando il centro degli interessi personali ed economici.
- Le somme corrisposte al termine del rapporto di lavoro per il riscatto di una previdenza complementare possono essere trattate fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente o come prestazioni analoghe al TFR.
- Per ottenere il rimborso di ritenute applicate in Italia sulla base di una Convenzione internazionale non basta dimostrare la residenza fiscale nell'altro Stato: è normalmente necessario provare che ricorrono tutte le condizioni convenzionali per l'esenzione, la riduzione o l'attribuzione esclusiva del potere impositivo.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice di merito, se la motivazione è coerente e sufficientemente argomentata.
- In una controversia di rimborso, il contribuente ha l'onere di provare i fatti che fondano il diritto restitutorio, compresi la propria posizione fiscale e i presupposti per applicare la Convenzione invocata.
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