Sentenza n. 3284/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 295/2023 del 20 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione in materia di risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 35.637,71 netti oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, passata in giudicato, nella parte in cui aveva riconosciuto in suo favore € 35.637,71 netti, oltre agli interessi dalla maturazione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da mancata percezione di poste retributive. Ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere al pagamento e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato fondato sul passaggio in giudicato della sentenza, sul decorso del termine di 120 giorni dalla relativa notificazione e sull'inerzia dell'amministrazione, che non ha dimostrato l'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito e ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e l'amministrazione non aveva provato di avere adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, € 35.637,71 netti, oltre agli interessi legali riconosciuti nel titolo giudiziale. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario è stato determinato in € 1.000,00, a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'accoglimento, dimostrare il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'inadempimento dell'amministrazione.
- L'amministrazione debitrice ha l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiararne l'obbligo di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, incluse le eventuali modifiche di bilancio, e i relativi oneri possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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