Sentenza del 25/02/2020 n. 4998 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso richiesto dalla Fondazione per Euro 843.814,00 relativo a imposta sostitutiva IRES su plusvalenza derivante dalla cessione di n. 2.805.000 azioni di U. Italiano S.p.a.; la Fondazione ha invocato l'esclusione dalla base imponibile prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 153/1999 (regime agevolativo per le fondazioni bancarie a seguito di scorporo e conferimento dell'azienda bancaria). L'Agenzia censura che la cessione contestata non fosse una "dismissione" effettiva della partecipazione originaria ma parte di operazioni ripetute di acquisto e vendita a carattere speculativo, perciò non riconducibili alle finalità della norma agevolativa; inoltre solleva profili di compatibilità con il diritto UE (artt. 107-108 TFUE) e la necessità di verificare se la Fondazione agisse come "impresa" intervenendo nella gestione della banca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la sentenza di merito abbia applicato l'art. 13 D.Lgs. n. 153/1999 senza verificare tutti i presupposti di operatività della norma (in particolare l'assenza di carattere speculativo delle operazioni e l'eventuale ingerenza della Fondazione nella gestione della società bancaria, con profili di aiuto di Stato). La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, per un nuovo esame che valuti i profili di natura speculativa delle operazioni e la compatibilità con il diritto UE; ha altresì disposto che la Corte di merito si pronunci sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 13
Per le fondazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nè alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
La Corte rileva che l'art. 13 mira a favorire dismissioni reali delle partecipazioni derivanti dallo scorporo dell'azienda bancaria; l'applicazione richiede verifica che la vendita non sia di natura speculativa e che sussistano le condizioni poste dal quadro normativo.
L. 26 novembre 1993, n. 489, art. 1, comma 4
Citata nel contesto evolutivo delle agevolazioni introdotte per favorire la dismissione delle partecipazioni da parte degli enti conferenti; contribuisce alla cornice normativa che giustifica il regime fiscale di favore.
L. 30 luglio 1990, n. 218, artt. 1 e 7
Norme di delega e disciplina iniziale della ristrutturazione bancaria che hanno introdotto lo scorporo e il ruolo delle fondazioni, utili per contestualizzare la ratio delle successive agevolazioni fiscali.
D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356
Disciplina originaria dello scorporo e del conferimento dell'azienda bancaria; rilevante per ricostruire il presupposto storico-giuridico delle partecipazioni di fondazioni.
L. 23 dicembre 1998, n. 461 e successive modifiche
Legge delega che ha portato al D.Lgs. n. 153/1999 e all'assetto agevolativo; anche utile per il quadro storico-normativo.
Art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE)
Fondamentale per valutare se il regime fiscale possa configurare aiuto di Stato; la norma vieta aiuti statali incompatibili con il mercato interno salvo autorizzazione.
Art. 108 TFUE (ex art. 88 TCE)
Stabilisce il ruolo di notifica e controllo della Commissione europea; la Corte segnala che, se la norma nazionale configurasse aiuto di Stato, non potrebbe essere applicata senza preventiva decisione della Commissione.
Decisione Commissione 2003/146/CE
Rileva che le misure del D.Lgs. n. 153/1999 non costituiscono aiuti se destinati a fondazioni che non svolgono attività d'impresa; tuttavia la Commissione pone condizioni (assenza di ingerenza nella gestione della società).
Decisione Commissione 2002/581/CE
Si riferisce alle misure a favore delle imprese bancarie (non esaminando espressamente le fondazioni); citata dall'Agenzia ma con limitata portata rispetto alle fondazioni.
Giurisprudenza CGUE (es. C-222/04, C-66/02, C-148/04)
La Corte UE ha precisato che il semplice possesso di partecipazioni non rende automaticamente la fondazione un'impresa, salvo che la fondazione eserciti effettivo controllo intervenendo nella gestione dell'impresa, il che attiva la disciplina sugli aiuti di Stato.
D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (convertito L. 1 agosto 2003, n. 212)
Ha introdotto regimi particolari per le fondazioni con patrimonio netto inferiore a Euro 200.000.000 o con sede in regioni a statuto speciale, rimuovendo l'obbligo di dismissione per tali fondazioni e modificando la ratio dell'agevolazione.
L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 7
Ha introdotto limiti al diritto di voto per le fondazioni, con esclusioni per le fondazioni tutelate dal comma 3-bis (fondazioni più piccole), richiamata per delineare il quadro normativo speciale applicabile alla resistente.
Massime di principio
- L'art. 13 D.Lgs. n. 153/1999 esclude plusvalenze dalla tassazione solo se la vendita rappresenta una dismissione coerente con la finalità normativa (diversificazione e riduzione delle partecipazioni derivanti dallo scorporo), non se è parte di operazioni speculative di mercato.
- In presenza di cessioni seguite da riacquisti ripetuti, il giudice deve valutare la natura sostanziale delle operazioni (finalità di diversificazione vs. finalità speculative) prima di riconoscere il beneficio fiscale; pattern ripetuti di acquisto/vendita possono escludere l'agevolazione.
- La verifica sulla qualifica della fondazione come soggetto non economico è necessaria: se la fondazione interviene effettivamente nella gestione della società partecipata (controllo operativo diretto o indiretto) può essere considerata "impresa" ai fini UE, con conseguente possibile configurazione di aiuto di Stato e obbligo di notifica alla Commissione.
- La presenza di autorizzazioni ministeriali alla cessione non esaurisce l'accertamento: l'autorità giudiziaria deve comunque valutare la coerenza dell'operazione con la ratio normativa e i profili di diritto UE.
- In contenziosi simili l'onere probatorio grava sulla fondazione che invoca l'esenzione: deve emergere chiaramente che la vendita è un'operazione di diversificazione/dismissione e non un'operazione finanziaria speculativa.
- Se la normativa nazionale crea un beneficio fiscale applicabile a fondazioni che operano come imprese, occorre valutare preliminarmente la compatibilità con gli artt. 107-108 TFUE; in caso di dubbio rilevante, il giudice nazionale deve esaminare gli elementi fattuali che possono far scattare l'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato.
- Se emergono dubbi di fatto (es. motivazioni speculative o ingerenza nella gestione), la decisione corretta è il rinvio al giudice di merito perché accerti i fatti e applichi correttamente sia il diritto interno sia i parametri UE.
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