Sentenza del 20/07/2015 n. 4275 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del momento rilevante ai fini della validità del procedimento di riscossione. Secondo il principio richiamato, le attività interne, come la formazione del ruolo e la sua consegna al concessionario, non assumono rilievo decisivo nel rapporto esterno con il contribuente. L'atto conclusivo ed esterno del procedimento è la notifica della cartella di pagamento; pertanto, ciò che rileva è che tale notifica sia effettuata entro il termine inderogabile previsto dalla legge.
La decisione
La sentenza afferma che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005, il termine deve essere riferito alla notifica della cartella al contribuente e non alle precedenti attività interne dell'amministrazione o dell'agente della riscossione. La notifica costituisce quindi l'adempimento determinante per rendere efficace la pretesa tributaria. Una notifica effettuata oltre il termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, o dalle disposizioni transitorie applicabili, comporta l'illegittimità della cartella per decadenza.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. 602/1973
Stabilisce il termine entro cui la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente. Il termine riguarda l'attività esterna di notifica, che deve essere compiuta entro il limite decadenziale previsto dalla legge.
Art. 26 del D.P.R. 602/1973
Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione.
Art. 36 del d.lgs. 46/1999
Prevede la disciplina applicabile alle situazioni pendenti, inclusi i termini rilevanti per la notifica delle cartelle secondo il regime transitorio.
Sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 15 luglio 2005
Ha spostato l'attenzione dalle attività interne di formazione e consegna del ruolo alla notifica della cartella, individuata come momento esterno e decisivo del procedimento tributario nei confronti del contribuente.
Massime di principio
- Nel procedimento di riscossione, il contribuente deve verificare soprattutto la data di notifica della cartella, non soltanto la data di formazione del ruolo o della sua consegna all'agente della riscossione.
- I termini per la notifica della cartella hanno natura decadenziale: se l'atto è notificato oltre il termine previsto dalla legge, la pretesa può essere contestata per tardività.
- Le attività interne dell'amministrazione non possono, di regola, sostituire o rendere irrilevante la notifica tempestiva dell'atto al contribuente.
- In una situazione analoga è necessario individuare il regime normativo applicabile ratione temporis, verificare il termine previsto e confrontarlo con la data effettiva e documentata della notifica.
- La contestazione deve concentrarsi sulla tempestività e sulla regolarità della notifica, fermo restando che l'esito concreto dipende dal tributo, dall'anno d'imposta e dalle disposizioni transitorie applicabili.
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