Cassazione Penale, Ordinanza n. 24045/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Tribunale di Palermo alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità penale, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto una mera riproposizione di doglianze già esaminate in appello e un tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio secondo criteri alternativi. Il secondo motivo invocava l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in relazione all'inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione imposto al soggetto sottoposto a misura di prevenzione; anche questa censura è stata ritenuta reiterativa e infondata, perché la Corte territoriale aveva legittimamente valorizzato i presupposti di pericolosità sociale già posti a base della misura e l'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni. Il terzo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato per il preteso limitato disvalore del fatto: la Corte ha ritenuto la motivazione d'appello adeguata, poiché fondata sull'assenza di resipiscenza e di elementi favorevoli, secondo il principio per cui il diniego può essere motivato anche con un solo elemento ritenuto preponderante ai sensi dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
disposizione che sanziona l'inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche valorizzando i presupposti di pericolosità sociale già alla base della misura di prevenzione e l'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni
art. 133 c.p.
il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche con il richiamo a un solo elemento ritenuto preponderante tra quelli indicati dalla norma
art. 616 c.p.p.
implica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera reiterazione di censure già disattese dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova valutazione del fatto sulla base di criteri di apprezzamento alternativi.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata, nei reati connessi all'inosservanza di prescrizioni imposte a soggetti sottoposti a misura di prevenzione, valorizzando la ratio di tutela dell'interesse pubblico sottesa alla disciplina, il giudizio di pericolosità sociale e l'allarme derivante dalla violazione dell'ordine giudiziario.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto anche dal richiamo a un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., quando tale elemento sia ritenuto prevalente e idoneo a giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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