Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24045/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Tribunale di Palermo alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità penale, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto una mera riproposizione di doglianze già esaminate in appello e un tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio secondo criteri alternativi. Il secondo motivo invocava l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in relazione all'inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione imposto al soggetto sottoposto a misura di prevenzione; anche questa censura è stata ritenuta reiterativa e infondata, perché la Corte territoriale aveva legittimamente valorizzato i presupposti di pericolosità sociale già posti a base della misura e l'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni. Il terzo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato per il preteso limitato disvalore del fatto: la Corte ha ritenuto la motivazione d'appello adeguata, poiché fondata sull'assenza di resipiscenza e di elementi favorevoli, secondo il principio per cui il diniego può essere motivato anche con un solo elemento ritenuto preponderante ai sensi dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011

    disposizione che sanziona l'inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche valorizzando i presupposti di pericolosità sociale già alla base della misura di prevenzione e l'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni

  • art. 133 c.p.

    il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche con il richiamo a un solo elemento ritenuto preponderante tra quelli indicati dalla norma

  • art. 616 c.p.p.

    implica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera reiterazione di censure già disattese dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova valutazione del fatto sulla base di criteri di apprezzamento alternativi.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata, nei reati connessi all'inosservanza di prescrizioni imposte a soggetti sottoposti a misura di prevenzione, valorizzando la ratio di tutela dell'interesse pubblico sottesa alla disciplina, il giudizio di pericolosità sociale e l'allarme derivante dalla violazione dell'ordine giudiziario.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto anche dal richiamo a un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., quando tale elemento sia ritenuto prevalente e idoneo a giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.