Sentenza del 10/05/2022 n. 14783 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso d'accertamento per tardivo versamento della tassa di concessione governativa (TCG) relativa a servizi telefonici cellulari e radiomobili anno 2005. La contribuente contestava: carenza di motivazione dell'atto (mancata indicazione del presupposto dell'accertamento, del termine di scadenza e degli elementi necessari per la legittimità dell'accertamento); erronea qualificazione della riscossione come obbligo del sostituto d'imposta (sostenendo che il gestore avrebbe riscosso per conto dell'erario e che le eventuali sanzioni dovrebbero gravare sul gestore); difformità nel calcolo degli importi indicati nelle fatture e contestazione dell'effettivo pagamento di una specifica fattura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso d'accertamento, che indicava i numeri e le scadenze delle fatture) e ha accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza della CTR nella parte relativa alle sanzioni e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente limitatamente alle sanzioni, stabilendo che le sanzioni dovute ammontano a Euro 28.245,00. Le spese processuali sono compensate. In sintesi: contenimento dell'esposizione sanzionatoria a favore della contribuente, con conferma della doverosità del tributo in relazione ai pagamenti tardivi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 641 del 1972, Tariffa allegata, art. 21
La tassa di concessione governativa è dovuta in relazione alla scadenza periodica delle bollette; il termine per il pagamento della TCG coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale (termine della bolletta) e la tassa è dovuta con riferimento ai mesi considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone.
D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13
Individua il dies a quo per il decorso del termine triennale di decadenza per l'accertamento dell'omesso pagamento della tassa, riferendosi alle singole scadenze delle bollette.
D.L. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2
Prevede la sanzione del 30% del tributo per il pagamento effettuato oltre il termine; la Corte ha applicato la misura sanzionatoria rispetto all'importo complessivo del tributo versato in ritardo.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 6 e 7
Esigenza di adeguata motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto che l'indicazione delle fatture e delle scadenze nel provvedimento sia sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamati in relazione ai profili di motivazione e vizio di motivazione della decisione; l'art. 360 n.3 è stato invocato per vizio di motivazione della decisione di merito, accolto parzialmente dalla Cassazione.
Decreto del Ministero delle Finanze 24 settembre 1991
Disciplinava i termini e le modalità di versamento all'erario da parte del concessionario (gestore). Prevede comunicazioni periodiche dei mancati/ritardati pagamenti del concessionario all'Amministrazione finanziaria, ma non esclude la responsabilità diretta dell'utente come soggetto passivo.
D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, convertito in L. n. 50 del 2014
Interpretazione autentica che conferma che la TCG non è stata abrogata.
Massime di principio
- La tassa di concessione governativa sui terminali radiomobili resta dovuta e il soggetto passivo è l'utente del servizio, non il gestore, che agisce come mero incaricato della riscossione e del versamento.
- Il termine per il pagamento della TCG si determina per relationem con la scadenza della bolletta commerciale: il pagamento oltre la scadenza contrattuale integra il presupposto per l'applicazione delle sanzioni.
- Per la legittimità dell'avviso di accertamento è sufficiente una motivazione che indichi le fatture, le relative scadenze e la causale (tardivo pagamento); tale indicazione soddisfa gli obblighi di motivazione ex L. 212/2000 art.7 quando i dati essenziali sono ricavabili dall'atto.
- La responsabilità per le sanzioni ricade sull'utente che ha pagato in ritardo, anche se il gestore ha fatturato e versato successivamente; la mera qualità del gestore come riscossore non lo qualifica come sostituto d'imposta responsabile delle sanzioni a carico dell'utente.
- Il dies a quo per la decadenza dell'accertamento è la scadenza della singola bolletta: perciò gli accertamenti devono riferirsi a ciascun periodo di fatturazione.
- In caso di errori di computo o contestazioni sull'ammontare delle singole voci in fattura, il giudice può correggere o determinare l'ammontare delle sanzioni decidendo nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori.
- Le spese processuali possono essere compensate quando il quadro giurisprudenziale è in evoluzione e l'esito complessivo della controversia giustifica tale misura.
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