Ordinanza n. 2123/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto dirigenziale Giunta Regionale della Campania – Dott.ssa Francesca De Falco (allegato 2) n. 39 del 06.05.2026 avente ad oggetto Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 190/2024 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico “Battery Energy Storage System” (BESS) denominato “Benevento Energia S.r.l” e delle relative opere di connessione alla RTN di Potenza pari a 73,61 MW e di capacità pari a 592,60 MWh da ubicarsi nel Comune di Benevento, proposto dalla società BENEVENTO Energia S.R.L.; - del Verbale di chiusura della Conferenza di Servizi (allegato 3) prot. 0403863 del 29 aprile 2026, recante determinazione favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica per il progetto di realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia “Battery Energy Storage System” (BESS) denominato “Benevento Energia Srl” e delle relative opere di connessione alla RTN di potenza pari a 73,61 MW e di capacità pari a 592,60 MWh da ubicarsi nel comune di Benevento (Bn) proposto dalla Benevento Energia Srl; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi, per quanto occorra, i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi e i pareri ivi acquisiti, nella parte in cui hanno consentito il superamento del dissenso della Provincia di Benevento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto BESS da 73,61 MW e 592,60 MWh, nonché verbale favorevole di chiusura della conferenza di servizi che ha superato il dissenso della Provincia
Esito
Favorevole al resistente (regione e operatore economico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Provincia di Benevento ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto dirigenziale regionale di autorizzazione unica, il verbale conclusivo della conferenza di servizi e gli atti presupposti, nella parte in cui hanno consentito il superamento del dissenso provinciale in relazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di accumulo elettrochimico e delle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità, evidenziando soltanto la natura tecnica delle questioni dedotte.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né ha accolto o respinto nel merito la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni, anche per la loro natura tecnica, necessitassero di adeguato approfondimento nella sede di merito. Ha inoltre rilevato che, prima dell'avvio dei lavori e della messa in esercizio dell'impianto, dovevano ancora essere espletati una serie di adempimenti e acquisita ulteriore documentazione. In ragione di ciò, e bilanciando gli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto sufficiente fissare sollecitamente l'udienza pubblica di merito al 13 aprile 2027, compensando le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 190/2024
È richiamato quale base normativa dell'autorizzazione unica impugnata, senza ulteriore interpretazione nella decisione.
art. 55 c.p.a.
"domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato"
È richiamato quale disciplina della tutela cautelare; il TAR ha soddisfatto le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una sospensione espressa.
Massime di principio
- Quando le questioni cautelari presentano una rilevante complessità tecnica e richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione sostanziale alla sede di merito.
- La celere fissazione dell'udienza di merito può costituire misura cautelare adeguata quando l'efficacia dell'atto impugnato non determina un'immediata e irreversibile compromissione, anche perché l'avvio dei lavori o l'esercizio dell'impianto sono subordinati ad ulteriori adempimenti e acquisizioni documentali.
- Nel bilanciamento cautelare, la pendenza di adempimenti autorizzatori e documentali anteriori all'esecuzione dell'intervento può rendere non necessaria la sospensione immediata del provvedimento, purché sia assicurata una trattazione sollecita del merito.
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