Sentenza n. 29/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento “del Provvedimento Dirigenziale n. 420 del 20 gennaio 2026, notificato in data 06 febbraio 2026 alla ricorrente, con il quale veniva disposta la “risoluzione in danno, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 della scrittura privata n. 4167/rn – 205 in data 04/04/2023 stipulata con l’o. e. 4streets s.r.l. per i lavori di realizzazione del sentiero trattorabile di collegamento al villaggio di pourcil désot, nel comune di hône (cig 95149511f6 – cup b14h15001940002 – codice programmazione se11s02022) affidamento del completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, all’o. e. ivies s.p.a. accertamento e introito somme dovute. escussione garanzie fideiussorie. Impegno di spesa, nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali ed ogni atto ad esso collegato e riconducibile, annullare gli stessi con riconoscimento dell’illegittimità della risoluzione nonché della conseguente segnalazione all’ANAC”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di risoluzione in danno del contratto d'appalto, affidamento del completamento dei lavori ad altra impresa, escussione delle garanzie e segnalazione all'ANAC
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appaltatrice ha impugnato la risoluzione in danno del contratto per grave inadempimento, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, sostenendo che il mancato rilascio dell'autorizzazione al subappalto avrebbe determinato le difficoltà esecutive; violazione dei doveri di correttezza e buona fede; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; illegittimità derivata e vizi procedurali della segnalazione all'ANAC, effettuata prima della notificazione del provvedimento di risoluzione. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla risoluzione contrattuale e l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all'impresa subentrante, oltre a contestare nel merito le censure. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio la tardività delle contestazioni rivolte al diniego di autorizzazione al subappalto, adottato e comunicato nel giugno 2024 e successivamente confermato nell'agosto 2024, mentre il ricorso è stato notificato soltanto nel marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario, in relazione all'impugnazione della risoluzione contrattuale ex art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016. Ha qualificato tale atto come risoluzione per inadempimento di natura privatistica, inserita nell'esecuzione di un rapporto contrattuale paritetico, e non come esercizio di un potere autoritativo. Le censure contro il diniego di autorizzazione al subappalto sono state dichiarate irricevibili perché proposte tardivamente: l'atto era stato comunicato nel giugno 2024 e le sue ragioni ribadite nell'agosto 2024, sicché era ormai consolidato. Il quarto motivo, relativo alla segnalazione all'ANAC, è stato respinto: la segnalazione costituisce una comunicazione obbligatoria della determinazione di risoluzione e non è soggetta, in quanto tale, a una distinta formalità partecipativa; il contraddittorio riguarda l'atto di risoluzione e, per l'eventuale annotazione nel Casellario ANAC, è assicurato dal successivo procedimento con avviso di avvio e possibilità di controdedurre. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile, in parte irricevibile e per il resto respinto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni
La risoluzione dichiarata ai sensi di questa disposizione ha natura privatistica ed è riconducibile all'esecuzione di un rapporto contrattuale paritetico; le relative controversie spettano al giudice ordinario.
art. 105, comma 4, lett. c), d.lgs. 50/2016
all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere […] che si intende subappaltare
Il diniego di autorizzazione al subappalto fondato sulla mancata indicazione del subappalto in sede di offerta costituisce un atto contestabile davanti al giudice amministrativo, ma le relative censure devono essere proposte tempestivamente.
art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 105 d.lgs. 50/2016.
art. 11 c.p.a.
È richiamato nel dispositivo per la declaratoria parziale di inammissibilità e per la declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
art. 9, comma 1, del regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici, come modificato dalla delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025
Impone la comunicazione all'ANAC della determinazione di risoluzione; tale comunicazione non richiede una distinta fase partecipativa.
art. 11 del regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici, nella versione del 2025
Assicura la partecipazione dell'impresa nel procedimento di eventuale annotazione nel Casellario mediante avviso di avvio del procedimento e possibilità di presentare controdeduzioni.
Massime di principio
- La controversia sulla risoluzione del contratto d'appalto pubblico dichiarata ai sensi dell'art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016, in quanto risoluzione per grave inadempimento nell'ambito dell'esecuzione di un rapporto contrattuale paritetico, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa.
- L'autorizzazione al subappalto, diversamente dalla risoluzione contrattuale, costituisce esercizio di una funzione autoritativa e discrezionale della stazione appaltante, sicché le controversie relative al suo diniego appartengono alla giurisdizione amministrativa; le relative censure devono tuttavia essere proposte nel termine decadenziale decorrente dalla comunicazione dell'atto lesivo.
- La segnalazione all'ANAC della risoluzione contrattuale costituisce una comunicazione obbligatoria della determinazione adottata dalla stazione appaltante e, in quanto tale, non richiede una distinta fase partecipativa o un autonomo contraddittorio difensivo.
- Il contraddittorio procedimentale concernente l'eventuale annotazione nel Casellario informatico ANAC è assicurato nell'ambito del successivo procedimento di annotazione, mediante avviso di avvio e possibilità per l'operatore economico di presentare controdeduzioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →