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Sentenza

Sentenza del 21/06/2019 n. 16709 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IVA applicata alla TARSU/TIA per gli anni 2000-2005. Il ricorso si fondava su sette motivi: genericità del ricorso introduttivo, non impugnabilità del silenzio-rifiuto, omessa pronuncia, prescrizione biennale, vizi di motivazione, difetto di giurisdizione del giudice tributario e violazione dell'onere della prova sui versamenti effettuati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato la giurisdizione tributaria, ritenendo impugnabile il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata all'ente impositore. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla genericità del ricorso e all'omessa pronuncia, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione perché non rilevabile d'ufficio e non adeguatamente allegata e provata, e ha escluso vizi nella valutazione della prova. La restituzione è rimasta tuttavia limitata a 8,32 euro, relativi al solo anno 2005, poiché soltanto per tale annualità era stato documentato l'effettivo pagamento dell'IVA. Nessuna pronuncia sulle spese, data l'assenza di difese del contribuente. Il Comune deve inoltre versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19

    Consentono di ricondurre alla giurisdizione tributaria la controversia contro l'ente impositore relativa all'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 22 e 57

    Disciplinano il contenuto e l'ammissibilità del ricorso tributario, il deposito degli atti e il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello. Il motivo del Comune è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Individua i vizi denunciabili in cassazione. La Corte ha rilevato l'erroneo richiamo al vizio di omessa o insufficiente motivazione, applicandosi alla fattispecie la disciplina dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del diritto, incluso l'effettivo pagamento delle somme. Per questo la restituzione è stata riconosciuta solo per l'annualità 2005.

  • Codice civile, artt. 2935 e seguenti

    L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che determina l'inizio della decorrenza del termine.

    La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio sulla base di fatti non introdotti dalla parte interessata; chi la eccepisce deve indicare il termine applicabile, il dies a quo e provare i fatti necessari.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, impone alla parte ricorrente il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Quando il rimborso è richiesto direttamente all'ente pubblico impositore e si impugna il silenzio-rifiuto su un'istanza amministrativa, la controversia può rientrare nella giurisdizione tributaria; la giurisdizione ordinaria tende invece a sussistere quando la domanda è proposta direttamente contro il fornitore o il concessionario in un rapporto privatistico.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve provare sia l'indebita applicazione del tributo sia l'effettivo pagamento delle somme per ciascuna annualità; la mancata prova di una specifica annualità impedisce di ottenere il rimborso per quella annualità.
  • L'eccezione di prescrizione deve essere specificamente proposta e documentata dalla parte interessata, indicando il tipo di prescrizione, il termine applicabile e il momento iniziale della decorrenza; non è sufficiente un richiamo generico.
  • In cassazione i motivi relativi a vizi processuali devono indicare con precisione l'atto, il passaggio processuale e il concreto pregiudizio subito; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità o autosufficienza.
  • La qualificazione astratta dell'illegittimità del silenzio-rifiuto non comporta automaticamente la condanna al rimborso per tutti i periodi richiesti: la restituzione viene riconosciuta soltanto nei limiti delle somme effettivamente provate.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione può comportare, oltre alla soccombenza nel giudizio, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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