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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21962/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia traeva origine da lettere di addebito emesse da Aeroporti di Roma S.p.A., in nome e per conto della Regione Lazio, con cui alla compagnia aerea veniva richiesto il pagamento dell'IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) per il periodo gennaio-maggio 2014, in relazione a tutti gli atterraggi e decolli effettuati nel periodo considerato. Il ricorso originario per l'annullamento degli atti era stato respinto in primo grado, e l'appello era stato a sua volta respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. La compagnia aerea proponeva quindi ricorso per cassazione articolando sette motivi di impugnazione, ma successivamente, preso atto dell'orientamento sopravvenuto della Corte di cassazione sul tema, depositava nota con cui chiedeva di non proseguire nel giudizio e di dichiararlo estinto con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di non voler proseguire il giudizio, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'art. 390 c.p.c., e ha quindi dichiarato estinto il processo. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del grado, considerando che l'orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla tesi della ricorrente era sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso, quando la questione era ancora nuova nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera nei soli casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del processo quando ricorrano i relativi presupposti, come nel caso di rinuncia o abbandono del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la norma ha natura eccezionale e non è estensibile o analogicamente applicabile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia a coltivare il ricorso per cassazione, quando accettata o comunque quando ne ricorrano i presupposti processuali, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il soccombente processuale abbandona il ricorso dopo un mutamento giurisprudenziale sopravvenuto rispetto alla sua proposizione, specie se la questione era allora nuova o non ancora consolidata.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato costituisce una misura eccezionale e presuppone le ipotesi tassativamente previste dalla legge; non può essere applicato per analogia ai casi di estinzione del processo.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità si consolida in senso contrario alla tesi della parte ricorrente solo successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ciò può incidere sulla regolazione delle spese, ma non muta automaticamente l'esito processuale se il ricorrente rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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