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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21438/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto integrato bandito da un Comune per la progettazione e realizzazione di una scuola elementare e per la ristrutturazione di piazze cittadine, aggiudicato a un'ATI composta da una società mandataria e da un architetto mandante. Dopo una prima fase di cognizione in cui il Comune otteneva una condanna al pagamento di somme per inadempimento dell'appalto, l'ente avviava l'esecuzione anche contro il professionista, notificandogli precetto e poi procedendo a pignoramento immobiliare. Il professionista proponeva opposizione all'esecuzione, sostenendo che il titolo esecutivo non fosse a lui riferibile perché l'ATI era verticale e la responsabilità non poteva estendersi automaticamente al mandante; inoltre eccepiva l'impignorabilità degli immobili conferiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 170 c.c., perché il debito sarebbe derivato da una garanzia volontaria e comunque da obbligazione estranea ai bisogni della famiglia. In cassazione deduceva: 1) violazione della disciplina sull'ATI e della normativa sugli appalti, per erronea estensione del titolo al mandante e per pretesa competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione a valutare il perimetro del titolo; 2) violazione dell'art. 170 c.c. e del giudicato esterno, sostenendo che i beni del fondo patrimoniale non fossero aggredibili; 3) ulteriore violazione dell'art. 170 c.c. e dei principi giurisprudenziali in tema di debiti estranei ai bisogni familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in base alla disciplina applicabile all'ATI e alla giurisprudenza richiamata, la mandataria rappresentava anche la mandante nei rapporti con la stazione appaltante e la responsabilità verso il committente era solidale, sicché il titolo formatosi nei confronti della capogruppo poteva essere azionato anche nei confronti del mandante; ha inoltre escluso che il giudice dell'esecuzione potesse rimettere in discussione un accertamento già coperto da giudicato sulla portata del titolo. Quanto ai motivi sul fondo patrimoniale, la Corte ha ribadito che chi invoca l'impignorabilità ex art. 170 c.c. ha l'onere di provare sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, sia la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore; nella specie il ricorrente non aveva dimostrato una diversa fonte di sostentamento del nucleo familiare, e non bastava richiamare il precedente giudicato che aveva escluso solo la copertura assicurativa del debito, senza qualificare quel debito come mera garanzia estranea ai bisogni familiari. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità dei motivi di ricorso

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica illustrazione delle argomentazioni

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    richiamato per l'opposizione pre-esecutiva al precetto

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    richiamato per l'opposizione all'esecuzione dopo l'avvio del pignoramento

  • art. 170 c.c.

    i beni conferiti in fondo patrimoniale sono impignorabili solo se il debitore prova l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno vincola il giudice nei limiti del decisum già formato, ma non consente di ampliare il contenuto della pronuncia oltre quanto effettivamente accertato

  • art. 12 Preleggi

    richiamato dal ricorrente in combinazione con la violazione del giudicato e dell'art. 170 c.c.

  • art. 2740 c.c.

    la regola della responsabilità patrimoniale generale è derogata in via eccezionale dall'art. 170 c.c.

  • art. 144 c.c.

    richiamato per affermare che i coniugi possono regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare, ma la prova di tale assetto grava sul debitore che invoca l'impignorabilità

  • art. 143 c.c.

    richiamato nel definire la normale destinazione dei proventi dell'attività di ciascun coniuge ai bisogni familiari

  • art. 2 Cost.

    richiamato insieme all'art. 29 Cost. per la nozione ampia di bisogni della famiglia

  • art. 29 Cost.

    richiamato insieme all'art. 2 Cost. per la nozione ampia di bisogni della famiglia

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 11, comma 3, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157

    per l'appalto oggetto di causa prevedeva che l'offerta congiunta comportasse responsabilità solidale verso l'amministrazione di tutte le imprese raggruppate

  • art. 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 65

    ha sostituito la disciplina previgente richiamata in tema di responsabilità solidale dell'ATI

  • art. 3, comma 8, D.P.R. 34/2000

    richiamato nel primo motivo come norma violata in tema di ATI e appalti

  • art. 13 L. 109/94

    richiamato nel primo motivo come norma violata in tema di ATI e appalti

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato per il nuovo giudizio introdotto dal Comune

Massime di principio

  • Nelle associazioni temporanee di imprese costituite per appalti pubblici, la responsabilità verso la stazione appaltante può essere solidale e il mandato conferito alla capogruppo produce effetti anche esterni, con conseguente spendita del rapporto nei confronti delle imprese mandanti secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
  • Se su un determinato titolo esecutivo o sulla portata di un precedente accertamento si è formato il giudicato, il giudice dell'esecuzione non può integrare o correggere la decisione definitiva mediante una nuova valutazione del medesimo oggetto.
  • Chi intende sottrarre beni del fondo patrimoniale all'esecuzione deve provare rigorosamente sia che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia, intesi in senso ampio, sia che il creditore conosceva tale estraneità; la mera allegazione della natura professionale o imprenditoriale del debito non è sufficiente.
  • Il giudicato esterno non può essere utilizzato per attribuire a una precedente sentenza un contenuto che essa non ha espresso, né per trasformare un accertamento sulla non operatività di una copertura assicurativa in un giudizio definitivo sulla natura del debito ai fini dell'art. 170 c.c.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione richiede una chiara e specifica esposizione delle censure, non essendo sufficiente una critica generica o assertiva della motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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