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Sentenza

Sentenza del 25/05/2018 n. 6313 - Comm. Trib. Prov. Catania

Imposte sui redditi e Irap - Deduzioni a favore di società sportive dilettantistiche - Spese di sponsorizzazione - Presunzione legale assoluta di inerenza e deducibilità - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute da un’impresa nei confronti di una società sportiva dilettantistica. L’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 introduce una presunzione legale di inerenza e di deducibilità, entro il limite quantitativo previsto dalla norma, quando la sponsorizzazione è diretta a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato svolge effettivamente l’attività promozionale pattuita.

La decisione

La deducibilità è stata riconosciuta in presenza delle condizioni previste dalla norma: il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica, la spesa deve rispettare il limite quantitativo di legge, la sponsorizzazione deve avere finalità promozionale e deve essere stata concretamente eseguita. Non impediscono il beneficio, di per sé, l’assenza di registrazione o di dati certi del contratto, l’omessa dichiarazione dei redditi da parte dello sponsorizzato o la ritenuta antieconomicità della spesa, purché sia provata l’effettiva attività promozionale. L’esito è quindi favorevole al contribuente, nei limiti della verifica delle condizioni sostanziali previste dall’art. 90, comma 8.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002

    Le spese di sponsorizzazione sostenute entro il limite previsto dalla norma sono presunte, salvo prova contraria, inerenti all’attività d’impresa e congrue.

    La disposizione opera come presunzione legale di inerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione a favore di società sportive dilettantistiche, purché ricorrano congiuntamente i requisiti soggettivi, quantitativi e oggettivi e sia dimostrata l’effettiva attività promozionale.

Massime di principio

  • Per beneficiare della presunzione, occorre verificare cumulativamente che il destinatario sia una società o associazione sportiva dilettantistica, che la spesa rientri nel limite quantitativo previsto e che l’attività pubblicitaria sia stata realmente svolta.
  • L’effettività della prestazione promozionale è il requisito centrale: è opportuno conservare fatture, pagamenti, fotografie, locandine, materiale pubblicitario, riferimenti sui social o altra documentazione idonea a dimostrare la visibilità del marchio o dei prodotti.
  • Irregolarità formali del contratto, mancata registrazione, assenza di alcuni dati contrattuali o inadempimenti fiscali dello sponsorizzato non escludono automaticamente la deduzione, se l’attività promozionale è provata in concreto.
  • La presunzione agevola il contribuente anche rispetto alle contestazioni di antieconomicità, ma non copre spese fittizie o prestazioni mai eseguite.
  • In caso di contestazione, l’Amministrazione può concentrarsi sulla mancanza dei requisiti sostanziali, sull’inesistenza dell’attività pubblicitaria o sul superamento del limite quantitativo; il contribuente deve quindi dimostrare la realtà e la finalità promozionale dell’operazione.

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