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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1807

Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un regime UE volto a rimuovere gli ostacoli alla circolazione transfrontaliera dei dati non personali, in particolare gli obblighi di localizzazione imposti dagli Stati membri. Mira inoltre a garantire che le autorità competenti possano accedere ai dati per fini ufficiali anche quando questi sono trattati in un altro Stato membro, e a favorire il cambio di fornitore e la portabilità dei dati per gli utenti professionali. Il testo si coordina con il regolamento (UE) 2016/679, che resta pienamente applicabile ai dati personali e agli insiemi misti nei limiti in cui siano coinvolti dati personali.

Stabilisce un quadro comune per la libera circolazione nell’Unione dei dati non personali, vietando gli obblighi ingiustificati di localizzazione dei dati, disciplinando l’accesso dei dati da parte delle autorità competenti e promuovendo la portabilità dei dati per gli utenti professionali.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali nell’Unione, sia quando sono fornite come servizio a utenti residenti o stabiliti nell’Unione, sia quando sono effettuate da una persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione per proprie esigenze. Si applica anche ai servizi offerti nell’Unione da fornitori non stabiliti nell’Unione. Nei casi di insiemi di dati misti, si applica alla parte contenente dati non personali; se dati personali e non personali sono indissolubilmente legati, resta ferma l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679. Sono escluse le attività che non rientrano nel diritto dell’Unione; restano inoltre salve le norme sull’organizzazione interna degli Stati membri e le attribuzioni di poteri e responsabilità tra autorità pubbliche e organismi di diritto pubblico, nonché la disciplina della sicurezza nazionale, che rimane di competenza esclusiva degli Stati membri.

Regolamento (UE) 2018/1807 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea

Il regolamento si inserisce nel quadro della strategia europea per l’economia dei dati e mira a rimuovere gli ostacoli al trattamento transfrontaliero dei dati non personali. Il legislatore evidenzia, nei considerando, che la digitalizzazione dell’economia, l’Internet of Things, l’intelligenza artificiale e i servizi cloud rendono essenziale evitare frammentazioni nazionali basate su obblighi di localizzazione o su pratiche di vincolo al fornitore (vendor lock-in).

Finalità e rapporto con il diritto UE vigente

L’obiettivo è quello di creare un insieme uniforme di regole nel mercato interno, senza incidere sulla disciplina della protezione dei dati personali, del rispetto della vita privata e delle comunicazioni elettroniche, in particolare sul regolamento (UE) 2016/679, sulla direttiva (UE) 2016/680 e sulla direttiva 2002/58/CE. Il regolamento opera quindi sui dati diversi dai dati personali, pur riconoscendo che, nei dataset composti da dati personali e non personali, la parte personale resta soggetta al GDPR e, se le componenti sono inscindibili, il GDPR continua a prevalere per l’intero trattamento nei limiti della sua applicabilità.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai trattamenti elettronici di dati non personali nell’Unione quando il servizio è reso a utenti residenti o stabiliti nell’Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento del fornitore, oppure quando il trattamento è effettuato da soggetti stabiliti nell’Unione per proprie esigenze. La nozione di trattamento è ampia e comprende archiviazione, organizzazione, conservazione, consultazione, trasmissione, diffusione, cancellazione e altre operazioni su dati elettronici. Sono esclusi i trattamenti che non rientrano nel diritto dell’Unione; restano inoltre salve le norme nazionali sull’organizzazione interna degli Stati membri relative alla distribuzione di poteri e responsabilità tra autorità pubbliche e organismi di diritto pubblico, nonché la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 definisce in modo funzionale i concetti cardine: "dati" come dati non personali; "fornitore di servizi" come il soggetto che presta servizi di trattamento; "utente" e "utente professionale" come utilizzatori, inclusi autorità pubbliche e organismi di diritto pubblico; "autorità competente" come l’ente che, ai sensi del diritto nazionale, può accedere ai dati per l’esercizio di funzioni ufficiali; e "obbligo di localizzazione dei dati" come qualsiasi vincolo che imponga di trattare dati nel territorio di un determinato Stato membro o che ostacoli il trattamento in un altro Stato membro.

Divieto degli obblighi di localizzazione dei dati

Il perno del regolamento è il divieto degli obblighi di localizzazione dei dati, consentiti solo se giustificati da motivi di sicurezza pubblica e nel rispetto della proporzionalità. Il testo chiarisce che la nozione di sicurezza pubblica va interpretata in senso restrittivo, in linea con l’articolo 52 TFUE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione i progetti di atti che introducano o modifichino tali obblighi secondo la direttiva (UE) 2015/1535. Inoltre, entro il 30 maggio 2021 devono abrogare gli obblighi vigenti incompatibili con il divieto; se intendono mantenere un obbligo esistente, devono comunicarlo e motivarlo alla Commissione, che può formulare osservazioni e raccomandare modifiche o abrogazioni.

Trasparenza e pubblicità degli obblighi nazionali

Per rendere effettivo il principio di libera circolazione, gli Stati membri devono pubblicare informazioni dettagliate sugli obblighi di localizzazione in un portale unico nazionale online aggiornato periodicamente, oppure renderle disponibili tramite un punto informativo centrale istituito da altro atto UE. Devono inoltre comunicare alla Commissione l’indirizzo di tale portale, consentendo la pubblicazione di un elenco consolidato e aggiornato degli obblighi vigenti nell’Unione. L’impostazione è chiaramente orientata alla trasparenza per operatori economici e pubbliche amministrazioni.

Accesso ai dati da parte delle autorità competenti

Il regolamento tutela espressamente il potere delle autorità competenti di chiedere o ottenere accesso ai dati per fini ufficiali conformemente al diritto UE o nazionale. Tale accesso non può essere negato per il solo fatto che i dati siano trattati in un altro Stato membro. Se non esistono meccanismi specifici di cooperazione o strumenti internazionali applicabili, l’autorità competente può attivare la procedura di assistenza tramite l’autorità di un altro Stato membro. L’accesso a tutti i locali, compresi strumenti e dispositivi di trattamento, deve comunque rispettare il diritto dell’Unione e le norme procedurali nazionali, incluse eventuali autorizzazioni giudiziarie preventive.

Sanzioni e misure provvisorie

Gli Stati membri possono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la mancata cooperazione nell’accesso ai dati. In caso di abuso da parte dell’utente, possono essere adottate misure provvisorie rigorosamente proporzionate, soprattutto in situazioni urgenti che richiedano l’accesso ai dati. Se una misura provvisoria comporta la rilocalizzazione dei dati per oltre 180 giorni, la Commissione deve esserne informata e può verificare la compatibilità della misura con il diritto dell’Unione.

Portabilità dei dati e autoregolamentazione

La portabilità dei dati è trattata come elemento essenziale per la concorrenza e per evitare il lock-in contrattuale e tecnico. Il regolamento non introduce un regime rigido di dettaglio, ma affida alla Commissione il compito di favorire codici di condotta di autoregolamentazione a livello UE. Tali codici dovrebbero facilitare il cambio di fornitore, l’uso di formati strutturati e interoperabili, la trasparenza precontrattuale su tempi, costi e requisiti tecnici, nonché approcci di certificazione che aiutino gli utenti professionali a confrontare i servizi. Il testo indica anche il coinvolgimento di PMI, start-up, utenti e fornitori di cloud, con obiettivi temporali di sviluppo e attuazione rispettivamente entro il 29 novembre 2019 e il 29 maggio 2020.

Cooperazione amministrativa tra Stati membri

Ciascuno Stato membro deve designare un punto di contatto unico per l’applicazione del regolamento. Le richieste di assistenza tra autorità devono essere debitamente motivate, trasmesse tramite il punto di contatto e gestite con tempestività, in proporzione all’urgenza. Le informazioni scambiate sono utilizzabili solo per la finalità per cui sono state richieste. I punti di contatto hanno anche una funzione informativa verso gli utenti in merito al regolamento e ai codici di condotta.

Monitoraggio, relazione e orientamenti della Commissione

La Commissione deve pubblicare entro il 29 maggio 2019 orientamenti sull’interazione tra questo regolamento e il GDPR, soprattutto per i dataset misti. Entro il 29 novembre 2022 deve presentare una relazione sull’attuazione del regolamento, valutando in particolare l’applicazione ai dati misti, l’eccezione per pubblica sicurezza e il grado di elaborazione/attuazione dei codici di condotta, nonché l’effettiva trasparenza informativa da parte dei fornitori. Gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per tale valutazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica da sei mesi dopo la pubblicazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, pur richiedendo misure nazionali di coordinamento, notifica e trasparenza nei limiti previsti dal testo.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 dichiara l’obiettivo di garantire la libera circolazione dei dati non personali nell’Unione attraverso disposizioni su obblighi di localizzazione, messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e portabilità dei dati per gli utenti professionali.

Ambito di applicazione e coordinamento con il GDPR

L’articolo 2 delimita l’applicazione ai trattamenti elettronici di dati non personali nell’Unione, sia in forma di servizio sia per uso proprio. Per i dataset misti, il regolamento si applica alla parte non personale, senza pregiudicare il regolamento (UE) 2016/679 quando i dati siano inscindibili. Restano escluse le attività fuori dal diritto UE e sono fatte salve le norme sull’organizzazione interna degli Stati membri relative alle funzioni pubbliche in materia di trattamento dei dati.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, dati, trattamento, progetto di atto, fornitore di servizi, obbligo di localizzazione dei dati, autorità competente, utente e utente professionale. Rileva in particolare la nozione ampia di obbligo di localizzazione, comprensiva di vincoli legislativi, regolamentari, amministrativi e di prassi che impongano il trattamento in un determinato territorio o ostacolino il trattamento altrove.

Divieto degli obblighi di localizzazione dei dati

L’articolo 4 stabilisce che gli obblighi di localizzazione dei dati sono vietati salvo che siano giustificati da motivi di sicurezza pubblica e rispettino il principio di proporzionalità. Gli Stati membri devono notificare immediatamente alla Commissione i progetti di atti che introducono o modificano tali obblighi, secondo la direttiva (UE) 2015/1535. Entro il 30 maggio 2021 devono abrogare gli obblighi vigenti non conformi; se ritengono conforme un obbligo esistente, devono comunicarlo alla Commissione entro la stessa data con motivazione, e la Commissione ne valuta la compatibilità entro sei mesi. Gli Stati membri devono inoltre pubblicare le informazioni sugli obblighi di localizzazione tramite un portale nazionale online o un punto informativo centrale e comunicarne l’indirizzo alla Commissione.

Accesso dei dati da parte delle autorità competenti

L’articolo 5 chiarisce che il regolamento non pregiudica il diritto delle autorità competenti di chiedere od ottenere accesso ai dati per fini ufficiali conformemente al diritto UE o nazionale, e che l’accesso non può essere rifiutato perché i dati sono trattati in un altro Stato membro. In assenza di specifici meccanismi di cooperazione, l’autorità competente può chiedere assistenza a un’autorità di un altro Stato membro. Sono ammesse sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive per l’inadempimento dell’obbligo di fornire i dati, nonché misure provvisorie rigorosamente proporzionate in caso di abuso, con obbligo di informare la Commissione se la rilocalizzazione dura oltre 180 giorni.

Portabilità dei dati e codici di condotta

L’articolo 6 affida alla Commissione il compito di incoraggiare e facilitare codici di condotta di autoregolamentazione a livello UE per rendere più agevole il cambio di fornitore e la portabilità in formati strutturati, di uso comune e leggibili elettronicamente. I codici devono riguardare almeno: informazione precontrattuale, requisiti tecnici e tempi/costi del trasferimento, approcci di certificazione e tabelle di marcia per la comunicazione. La Commissione deve favorire l’elaborazione dei codici in cooperazione con tutti i portatori di interesse; il testo indica come obiettivi lo sviluppo entro il 29 novembre 2019 e l’attuazione entro il 29 maggio 2020.

Cooperazione tra Stati membri

L’articolo 7 impone a ciascuno Stato membro di designare un punto di contatto unico per i rapporti con gli altri Stati membri e con la Commissione. La richiesta di assistenza deve essere debitamente motivata e trasmessa tramite il punto di contatto; l’autorità richiesta deve rispondere tempestivamente entro un termine proporzionato all’urgenza. Le informazioni scambiate sono utilizzate solo per la questione per cui sono state richieste. I punti di contatto forniscono anche informazioni generali agli utenti, inclusi i codici di condotta.

Valutazione, monitoraggio e orientamenti della Commissione

L’articolo 8 prevede una relazione della Commissione entro il 29 novembre 2022 sull’attuazione del regolamento, con particolare attenzione agli insiemi di dati misti, all’eccezione per motivi di pubblica sicurezza e all’efficacia dei codici di condotta e della trasparenza informativa. Gli Stati membri devono fornire le informazioni necessarie. Entro il 29 maggio 2019 la Commissione deve pubblicare orientamenti sull’interazione tra questo regolamento e il regolamento (UE) 2016/679, soprattutto per i dataset composti da dati personali e non personali.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercato internolibera circolazione dei datiservizi digitalicontratti e portabilità dei datipubblica amministrazione e appalti pubblici

Testo integrale

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