Sentenza del 31/03/2022 n. 10287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana che, dopo la riassunzione del giudizio, aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente ritenendo, tra l'altro, non applicabile l'IVA e respingendo alcune doglianze relative alla legittimità e alla motivazione degli avvisi di accertamento TIA per gli anni 2001-2005. In cassazione ASCIT deduceva vari motivi di diritto (violazione di norme processuali e civili, mancata delega nella convenzione per l'emissione degli avvisi, errata applicazione del regolamento comunale e norme tributarie). Poco prima dell'udienza ASCIT ha rinunciato al ricorso per cassazione con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, con accettazione. Per effetto dell'estinzione il provvedimento impugnato (la sentenza di appello/CTR) è passato in giudicato. La Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicabilità del contributo aggravatorio previsto dal D.P.R. n.115/2002 in quanto il meccanismo sanzionatorio si applica all'inammissibilità originaria e non a quella sopravvenuta.
Norme richiamate
Codice Civile
richiamato nel motivo di cassazione relativo alla presunta violazione di regole che avrebbero inciso sulla validità degli atti impugnati; la Corte censura l'errata valutazione della devoluzione della controversia ma non si pronuncia nel merito per l'estinzione del giudizio
Codice di Procedura Civile
artt. 99, 112, 115, 116, 324, 336, 338, 360 n.3, 390, 391, 395
art.338 c.p.c. applicato per il principio secondo cui l'estinzione del giudizio d'appello o di revocazione (e per analogia per la rinuncia in cassazione) fa passare in giudicato la sentenza impugnata; artt.390-391 disciplinano la rinuncia in cassazione; art.360 n.3 richiamato per vizi di motivazione e violazioni processuali dedotte dal ricorrente
D.Lgs. n. 546/1992
art. 63; richiamo a art. 392 c.p.c.
richiamato in relazione alle modalità di riassunzione del giudizio e ai termini e forme di impugnazione nelle controversie tributarie
D.Lgs. n. 446/1997
citato in relazione alla normativa fiscale sulla tariffazione dei servizi locali; la CTR si era pronunciata su questioni di applicabilità di imposte (es. IVA)
D.Lgs. n. 22/1997
richiamato a supporto di argomenti regolamentari e normativi connessi alla gestione rifiuti e relative competenze della concessionaria
D.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicabilità del contributo aggravatorio per la sopravvenuta inammissibilità del gravame, conformemente alla giurisprudenza citata (Cass. n.13636/2015)
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte o quando la controparte non abbia interesse alla prosecuzione, determina l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; pertanto la decisione di merito resta definitiva.
- Le norme processuali (art.338 c.p.c. e principi consolidati) si applicano per effetto analogico anche alla rinuncia in cassazione: l'estinzione produce effetti paragonabili a quelli previsti per l'estinzione dell'appello/ revocazione ai fini del passaggio in giudicato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese di giudizio; inoltre non si applicano automaticamente sanzioni/contributi previsti per l'inammissibilità originaria se l'inammissibilità è sopravvenuta.
- Quando una controversia è stata integralmente devoluta al giudice per effetto di pronunce precedenti (es. rinvio o cassazione che annulla con rinvio), il giudice del rinvio è tenuto a decidere l'intera controversia che gli è stata rimessa, salvo questioni non riproposte dalle parti.
- Sul piano sostanziale, questioni relative alla legittimazione della concessionaria a emettere avvisi di accertamento dipendono dalla presenza di una delega/attribuzione espressa nella convenzione o negli atti di affidamento: in assenza di delega tale attività può essere censurata dal contribuente.
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