Sentenza del 07/10/2015 n. 5231 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Trasferimento di beni e diritti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Riqualificazione del negozio giuridico - Cessione d'azienda - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato l'atto di trasferimento come cessione d'azienda, sostenendo che il complesso di progetti autorizzati, diritti di proprietà intellettuale, nulla osta, permessi, domande e licenze fosse idoneo a individuare un'organizzazione produttiva autonoma. Da tale riqualificazione sarebbe derivata l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro. Il contribuente ha contestato tale impostazione, evidenziando che non erano stati trasferiti i pannelli fotovoltaici né il diritto di superficie, ossia beni e diritti indispensabili per la concreta realizzazione e gestione dell'impianto.
La decisione
La riqualificazione come cessione d'azienda è stata esclusa. Il trasferimento riguardava soltanto progetti, autorizzazioni, diritti e titoli amministrativi, senza il trasferimento degli asset essenziali per l'esercizio dell'attività, quali i pannelli fotovoltaici e il diritto di superficie. Pertanto, non risultava trasferito un complesso organizzato di beni idoneo a costituire un'azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c., con conseguente esclusione dell'applicazione dell'imposta proporzionale di registro fondata sulla cessione d'azienda.
Norme richiamate
Art. 2555 del codice civile
È azienda il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Per configurare una cessione d'azienda non è sufficiente il trasferimento di singoli beni, progetti o autorizzazioni: occorre un complesso organizzato di elementi potenzialmente idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa. Nel caso esaminato, l'assenza dei pannelli fotovoltaici e del diritto di superficie impediva di individuare un'azienda funzionante o potenzialmente autonoma.
Art. 2 del d.P.R. 633/1972
La disposizione rileva per la qualificazione delle operazioni come cessioni di beni ai fini IVA. Il trasferimento di progetti, diritti e autorizzazioni, privo degli elementi materiali e giuridici essenziali per l'esercizio dell'attività, non può essere automaticamente trattato come trasferimento di un'azienda.
Massime di principio
- La cessione d'azienda richiede il trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti idoneo, almeno potenzialmente, a proseguire l'attività economica; il trasferimento isolato di autorizzazioni, progetti o diritti non è normalmente sufficiente.
- Nel settore degli impianti da fonti rinnovabili, occorre verificare quali asset siano indispensabili per la concreta produzione di energia. Se mancano beni essenziali, come l'impianto o il diritto di superficie, il negozio può non integrare una cessione d'azienda.
- La qualificazione fiscale dell'operazione deve basarsi sulla sostanza economica e sulla concreta composizione del compendio trasferito, non soltanto sulla finalità imprenditoriale perseguita dalle parti o sull'esistenza di autorizzazioni amministrative.
- Per distinguere una cessione d'azienda da una cessione di singoli beni o diritti è necessario valutare congiuntamente l'autonomia funzionale del complesso trasferito, la presenza degli asset essenziali e la sua capacità di consentire la prosecuzione dell'attività senza integrazioni sostanziali da parte dell'acquirente.
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