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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14496/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per: omessa o insufficiente motivazione circa la legalità e la rilevanza giuridica dell'operazione economica (c.d. "operazione Calco") posta in essere tramite una persona giuridica; travisamento della prova rispetto al contenuto di intercettazioni; errata individuazione dell'elemento soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis c.p.), contestando che sia stato provato il dolo specifico in capo al Longoni e che la consapevolezza del dolo del coimputato non possa essere automaticamente estesa al ricorrente; rilievi sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la valutazione sull'irrilevanza delle ragioni economiche esposte dalla difesa e sulla configurabilità del dolo specifico, anche alla luce della posizione fattuale di socio occulto e di amministratore di fatto del Longoni nella Okman s.r.l.s.; ha confermato che il trasferimento fraudolento di valori può sussistere anche in presenza di finalità economiche concorrenti e che è sufficiente la consapevolezza del ricorrente circa l'intenzione elusiva di un concorrente; ha ritenuto irrilevante il mancato avvio di una misura di prevenzione patrimoniale a carico del coimputato ai fini dell'elemento soggettivo quando tale misura poteva essere ragionevolmente prevista. Anche il motivo sulla pena è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha motivatamente rimodulato la pena tenendo conto del valore dell'operazione e della biografia penale. Conseguentemente la decisione della Corte d'Appello è confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    citato nel testo in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare

    norma procedurale applicata per la trattazione del ricorso in forma cartolare, come novellata dal D.Lgs. n. 150/2022

  • D. Lgs. n. 150/2022

    novella procedurale richiamata per l'applicazione dell'art. 611 cod. proc. pen. (modalità di trattazione del ricorso)

  • art. 110 cod. pen.

    principio di concorso di persone nel reato, richiamato nella valutazione della responsabilità concorrente

  • art. 512bis cod. pen.

    norma sostanziale contestata: trasferimento fraudolento di valori; la Corte interpreta che il dolo specifico di eludere misure di prevenzione può sussistere anche in presenza di finalità economiche concorrenti e può essere imputato a chi fosse consapevole dell'intenzione elusiva di un altro concorrente

  • art. 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    richiamata tra le norme invocate per censurare motivazione e valutazione delle prove (motivi di ricorso per cassazione)

  • artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen.

    richiamati come reati ai quali può riferirsi il concorso; la giurisprudenza citata estende il principio della consapevolezza del dolo anche a fattispecie correlate di ricettazione e altri reati patrimoniali

Massime di principio

  • Il dolo specifico di trasferire valori per eludere misure di prevenzione patrimoniale può coesistere con finalità economiche legittime; la presenza di una finalità economica non esclude automaticamente il dolo elusivo.
  • Basta che almeno un concorrente agisca con l'intenzione elusiva e che gli altri siano consapevoli di tale intenzione perché sussista responsabilità concorrente; non è necessario che tutti i partecipanti abbiano lo stesso dolo specifico.
  • L'assenza o il mancato avvio di una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del coimputato non esclude il dolo specifico se era ragionevolmente prevedibile l'avvio di un procedimento o la possibilità di applicare misure preventive.
  • L'uso di veicoli societari, intestazioni a prestanome o di strutture societarie opache richiede giustificazione concreta e cogente per essere ritenuto legittimo; la mera utilità imprenditoriale non basta a escludere rilevanza penale quando le modalità appaiono studiate per eludere controlli o misure ablative.
  • Errori o imprecisioni minori nella ricostruzione di singole intercettazioni o contatti non sono decisivi se la valutazione probatoria d'insieme dei giudici di merito è solida e fondata su una trama probatoria ampia.
  • Nella determinazione della pena i giudici possono tener conto sia del valore dell'operazione illecita sia della biografia personale dell'imputato; il bilanciamento tra attenuanti e recidiva deve essere adeguatamente motivato e difficilmente riformabile in Cassazione se ben argomentato.

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