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Provvedimento

Provvedimento del 01/03/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento individua gli Stati o territori con i quali non risultano in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti, ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie prevista dalla legge n. 228/2012 e dal decreto attuativo del 21 febbraio 2013. Sono esclusi tutti gli Stati non compresi nell’elenco dei Paesi UE/SEE e assimilati indicati nel testo.

Individuazione degli Stati o territori esclusi ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie

Individuazione degli Stati o territori ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 2013/26948 del 1 marzo 2013, individua gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero dei crediti, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013. La finalità è quella di dare attuazione alle regole applicative dell’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla legge di stabilità 2013.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama come base normativa:

  • l’articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce l’imposta sulle transazioni finanziarie;
  • il comma 500 della stessa legge, che demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di applicazione;
  • il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, che disciplina le modalità attuative;
  • l’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del medesimo decreto, che affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione degli Stati o territori rilevanti.

Sono inoltre richiamate le norme sulle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate e la disciplina normativa di riferimento, tra cui il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, la legge n. 228/2012, la direttiva 2011/16/UE, la direttiva 2010/24/UE recepita dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, e la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010.

Stati o territori considerati esclusi

Il provvedimento stabilisce che sono da considerarsi privi degli accordi richiesti tutti gli Stati o territori diversi da quelli espressamente elencati nel testo. L’elenco dei Paesi con i quali gli accordi risultano vigenti comprende:

  • Austria
  • Belgio
  • Bulgaria
  • Cipro
  • Danimarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Germania
  • Grecia
  • Irlanda
  • Islanda
  • Lettonia
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Malta
  • Norvegia
  • Paesi Bassi
  • Polonia
  • Portogallo
  • Regno Unito
  • Repubblica ceca
  • Romania
  • Slovacchia
  • Slovenia
  • Spagna
  • Svezia
  • Ungheria

Di conseguenza, tutti gli Stati o territori non ricompresi in tale elenco sono quelli con i quali non risultano in vigore gli accordi richiesti dalla disciplina applicabile.

Effetto operativo del provvedimento

Il contenuto del provvedimento serve a delimitare, per l’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, l’ambito degli Stati o territori che non consentono il regime agevolato collegato alla presenza di accordi di cooperazione amministrativa e assistenza al recupero crediti. Il documento non introduce ulteriori adempimenti, importi o termini, ma si limita all’individuazione dei Paesi rilevanti ai fini della normativa attuativa.

Data e sottoscrizione

Il provvedimento è datato Roma, 1 marzo 2013, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Attilio Befera.

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