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Provvedimento

Provvedimento del 22/02/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello e le specifiche tecniche per comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica presso cui ricevere i modelli 730-4. Disciplina termini, modalità di invio, casi particolari, revoche, istruzioni di compilazione e caratteristiche di stampa.

comunicazione telematica mod. 730-4 per sostituti d’imposta

Comunicazione telematica per la ricezione dei mod. 730-4

Il documento disciplina le modalità e i termini con cui i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica presso cui ricevere i risultati contabili dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo. Contestualmente approva il modello di comunicazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Finalità e quadro normativo

Il provvedimento dà attuazione all’art. 16, commi 1, 2 e 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. L’obiettivo è regolare il flusso telematico tra CAF, professionisti abilitati, Agenzia delle entrate e sostituti d’imposta, assicurando la corretta e tempestiva messa a disposizione dei dati necessari per le operazioni di conguaglio.

L’attività interessa anche i professionisti abilitati ai sensi del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 10, e art. 7-quinquies, convertito dalla legge n. 248/2005.

Soggetti obbligati e soggetti esclusi

Il modello deve essere presentato da tutti i sostituti d’imposta per comunicare l’indirizzo telematico presso cui ricevere i modelli 730-4.

Sono esclusi dall’applicazione delle modalità descritte:

  • l’INPS;
  • i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze.

I sostituti appartenenti a un gruppo societario possono indicare la sede telematica di una società del medesimo gruppo.

Termini e modalità di invio

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai risultati contabili trasmessi nello stesso anno da CAF e professionisti.

L’invio può avvenire:

  • direttamente dal sostituto d’imposta, se abilitato ai servizi telematici;
  • tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

La scelta dell’intermediario, quando prevista, ha efficacia sino a revoca.

Casi di esonero dall’invio

I sostituti d’imposta che abbiano già ricevuto, a partire dall’anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle entrate, e che non abbiano variazioni rispetto ai dati già comunicati, non devono ripresentare il modello.

Modello approvato e reperibilità

È approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti:

Può anche essere prelevato da altri siti internet, purché:

  • rispetti le caratteristiche tecniche dell’Allegato 3;
  • rechi l’indirizzo del sito di provenienza;
  • riporti gli estremi del provvedimento di approvazione.

Struttura della comunicazione

La comunicazione è costituita da un unico prospetto e contiene:

  • i dati del sostituto d’imposta;
  • l’indicazione della sede telematica dove rendere disponibili i mod. 730-4;
  • eventuali dati di un intermediario incaricato;
  • eventuale revoca per cessazione dell’attività;
  • firma della comunicazione;
  • dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica e alla delega, se presenti.

È inoltre prevista la possibilità di presentare una comunicazione sostitutiva, che annulla la precedente.

Dati del sostituto d’imposta

Nel frontespizio devono essere indicati:

  • codice fiscale del sostituto;
  • protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato nell’anno precedente a quello di invio della comunicazione;
  • oppure, se il modello 770 Semplificato non è stato presentato, la relativa casella di mancata presentazione;
  • numero di cellulare e/o indirizzo e-mail, essendo obbligatoria l’indicazione di almeno uno dei due recapiti.

Tali recapiti servono all’Agenzia delle entrate per comunicazioni rapide utili alla gestione del flusso telematico.

Comunicazione sostitutiva

Se varia uno o più dati già comunicati, il sostituto deve trasmettere una nuova comunicazione. Nel riquadro “Comunicazione sostitutiva” deve essere indicato il protocollo della precedente comunicazione da sostituire.

La nuova comunicazione deve essere inviata entro il medesimo termine del 31 marzo.

Quadro A: ricezione diretta presso il sostituto

Il quadro A è alternativo al quadro B ed è riservato ai sostituti che vogliono ricevere i mod. 730-4 presso la propria utenza telematica.

Sono previste due sezioni alternative:

  • Sezione I: per utenti abilitati al servizio Fisconline;
  • Sezione II: per utenti abilitati al servizio Entratel, con indicazione del codice sede Entratel.

La compilazione del quadro A non è compatibile con la compilazione del quadro B.

Quadro B: ricezione presso un intermediario

Il quadro B è alternativo al quadro A ed è usato quando i mod. 730-4 devono essere resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato.

Nel quadro B devono essere indicati:

  • codice fiscale dell’intermediario incaricato;
  • codice sede Entratel dell’intermediario;
  • numero di cellulare dell’intermediario e/o indirizzo e-mail dell’intermediario, con obbligo di indicarne almeno uno.

Il quadro B è utilizzabile anche dalle società appartenenti allo stesso gruppo che intendano far pervenire i mod. 730-4 presso la società abilitata del gruppo.

Revoca della comunicazione per cessazione dell’attività

Se il sostituto cessa l’attività e perde la qualifica di sostituto d’imposta, deve trasmettere una comunicazione di revoca barrando l’apposita casella.

La revoca richiede l’indicazione della partita IVA cessata ed è accolta solo se:

  • la partita IVA è formalmente corretta;
  • risulta cessata in Anagrafe Tributaria;
  • è abbinata al sostituto;
  • non risultano altre partite IVA attive abbinate al sostituto.

La revoca non va usata per cambiare intermediario: in quel caso occorre una comunicazione sostitutiva.

Impegno alla trasmissione telematica e delega

Se la comunicazione è trasmessa da un intermediario, il riquadro “Impegno alla presentazione telematica” deve contenere:

  • codice fiscale dell’intermediario;
  • data dell’impegno;
  • firma dell’intermediario.

L’intermediario deve conservare copia cartacea della comunicazione sottoscritta dal sostituto e corredata della delega.

Il riquadro “Delega del sostituto” è riservato ai casi in cui il sostituto incarica un intermediario alla ricezione dei mod. 730-4. Se è compilato il quadro B, questo riquadro deve essere presente; se è compilato il quadro A, non va utilizzato.

Regole di compilazione e controlli tecnici

Le specifiche tecniche stabiliscono che:

  • ogni fornitura telematica è composta da record a lunghezza fissa di 1.900 caratteri;
  • sono previsti tre tipi di record: A, B e Z;
  • il record A è di testa, il record B contiene la comunicazione, il record Z è di coda;
  • i record devono essere inviati in sequenza con un solo record A, un solo record B per ciascun modello e un solo record Z.

Se la dimensione complessiva supera 3 MB compressi, occorre predisporre più forniture, mantenendo ciascuna comunicazione integralmente nella stessa fornitura.

I controlli tecnici prevedono lo scarto della comunicazione in caso di:

  • campi non conformi alle specifiche;
  • codici fiscali non formalmente corretti o non registrati in Anagrafe Tributaria;
  • omocodia non correttamente risolta;
  • incoerenza tra protocollo 770, caselle di non presentazione, o comunicazioni sostitutive incomplete;
  • violazioni delle regole su revoca, sede Entratel o combinazione dei campi previsti.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo.

Regole specifiche su protocollo 770 e comunicazioni sostitutive

È obbligatoria l’indicazione del protocollo del modello 770 Semplificato dell’anno precedente.

Se il 770 non è stato presentato, deve essere barrata l’apposita casella.

Nelle comunicazioni sostitutive deve essere indicato il protocollo dell’ultima comunicazione regolarmente acquisita. L’assenza o l’erroneità del protocollo comporta lo scarto.

Regole specifiche per la revoca

La revoca è ammessa solo in caso di cessazione dell’attività del sostituto. La partita IVA cessata deve essere coerente con l’Anagrafe Tributaria.

La presenza di una partita IVA attiva abbinata al sostituto impedisce l’accettazione della revoca.

Allegato 3: caratteristiche di stampa del modello

Il modello cartaceo deve essere predisposto su fogli singoli formato A4, separatamente dalle istruzioni. Sono consentite:

  • stampa su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola formato A4;
  • riproduzione e compilazione mediante stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo.

Caratteristiche della carta:

  • colore bianco;
  • opacità tra 86% e 88%;
  • peso 80 gr./mq.

Caratteristiche grafiche:

  • conformità ai fac-simili allegati;
  • area grafica centrale di altezza 65 sesti di pollice e larghezza 75 decimi di pollice;
  • indicazione sul bordo laterale sinistro dei dati del soggetto che cura la stampa e degli estremi del provvedimento.

Colori:

  • nero per la stampa tipografica;
  • azzurro pantone 311 U per i fondini;
  • ammessa anche la stampa monocromatica in nero.

Informativa privacy

L’allegato contiene l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I dati sono trattati dal Ministero dell’economia e delle finanze, dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari per l’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati.

L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei limiti di legge. Il consenso non è richiesto ai soggetti pubblici; per gli intermediari il conferimento dei dati è obbligatorio per legge.

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