Sentenza del 10/05/2022 n. 4291 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della validità degli avvisi di accertamento per carenza della sottoscrizione richiesta dall'art. 42, D.P.R. n. 600/1973; questione se la sottoscrizione debba essere effettuata dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato "di carriera direttiva" e se la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012 (conv. l. n. 44/2012) incida sulla validità degli atti
La decisione
il giudice ha ritenuto validi gli avvisi di accertamento: ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973 la sottoscrizione deve essere apposta dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; tale figura corrisponde a un funzionario di area terza come individuato nel contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, senza necessità della qualifica dirigenziale. Ne consegue che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012 non determina la nullità degli atti già sottoscritti da tali funzionari
Norme richiamate
art. 42, D.P.R. n. 600/1973
richiede che gli avvisi di rettifica e gli accertamenti d'ufficio siano sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato 'di carriera direttiva'; la sottoscrizione è requisito di validità dell'atto
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012, conv. l. n. 44/2012
la declaratoria di incostituzionalità di tale norma non altera la validità degli atti firmati da funzionari di carriera direttiva individuati secondo il contratto del comparto; quindi l'incostituzionalità non produce effetti di annullamento automatico degli accertamenti già sottoscritti
contratto collettivo nazionale comparto agenzie fiscali (quadriennio 2002-2005)
definizione di area terza
individua il 'funzionario di carriera direttiva' come appartenente all'area terza; tale qualifica è sufficiente ai fini della sottoscrizione anche in assenza di qualifica dirigenziale
Massime di principio
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve essere apposta dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato in possesso della qualifica di 'carriera direttiva'; occorre verificare la delega o il ruolo ricoperto dal firmatario.
- La qualifica dirigenziale non è necessaria se il firmatario è un funzionario di area terza secondo il contratto del comparto agenzie fiscali: tale condizione soddisfa il requisito previsto dall'art. 42 DPR 600/1973.
- La declaratoria di incostituzionalità di norme che riguardano la posizione o la nomina di funzionari non determina automaticamente la nullità degli atti amministrativi già sottoscritti, se la sottoscrizione è avvenuta da soggetti i cui poteri sono riconosciuti da altre norme o dal contratto collettivo.
- Nelle impugnazioni è più efficace contestare direttamente l'assenza di sottoscrizione o l'effettiva mancanza di delega valida, piuttosto che fare affidamento su questioni relative alla qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
- In caso di dubbio, acquisire e allegare negli atti processuali la documentazione sulla delega, sulla qualifica contrattuale del firmatario e sulla data di nomina/attribuzione dei poteri per comprovare (o confutare) la legittimità della sottoscrizione.
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