Parere del Garante n. 65 del 06/02/2026
Parere su istanza di accesso civico - 6 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su una richiesta di parere del RPCT del Consiglio della Provincia autonoma di Trento relativa al riesame di un diniego parziale di accesso civico. L’istanza riguardava il verbale della Prima commissione permanente e la documentazione trasmessa ai consiglieri, in particolare i curricula dei candidati alla nomina di tre componenti del consiglio di amministrazione di un ente pubblico economico provinciale. Il Garante conferma la legittimità del diniego per i curricula dei candidati non selezionati, perché la loro ostensione costituirebbe una diffusione sproporzionata di dati personali, idonea a determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Quanto al verbale della commissione, ritiene invece corretta la scelta dell’amministrazione di trasmetterlo con oscuramenti mirati delle informazioni eccedenti, salvaguardando il nucleo conoscitivo necessario alla finalità di trasparenza e controllo pubblico.
Parere su un riesame di diniego parziale di accesso civico relativo al verbale della Prima commissione permanente e ai curricula dei candidati a componenti del consiglio di amministrazione di un ente pubblico economico provinciale
Parere su istanza di accesso civico relativa a verbale di commissione e curricula di candidati
Il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Il parere riguarda il riesame di un diniego parziale di accesso civico avente a oggetto il verbale della Prima commissione permanente e la documentazione trasmessa ai consiglieri, inclusi i curricula dei candidati alla nomina di tre componenti del consiglio di amministrazione di un ente pubblico economico provinciale.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato prevista dal d.lgs. 33/2013, in particolare l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati gli artt. 4, par. 1, n. 1, e 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR, relativi alla definizione di dato personale e ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione. L’Autorità ricorda altresì che i documenti acquisiti tramite accesso civico diventano "pubblici" ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, con un regime di conoscibilità più ampio rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990.
Curricula dei candidati alla nomina
Quanto ai curricula dei soggetti che hanno presentato la candidatura ma non sono stati selezionati, il Garante conferma la correttezza del diniego opposto dall’amministrazione. Dai documenti emergevano informazioni relative a posizione lavorativa, esperienze professionali, istruzione e formazione, lingue conosciute, competenze personali, comunicative, organizzative, gestionali e tecniche, licenza di guida e altre informazioni di varia natura. Secondo l’Autorità, la divulgazione integrale di tali dati tramite accesso civico potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati, con possibile pregiudizio concreto alla loro protezione dei dati personali.
Il Garante valorizza anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità maturate dagli interessati al momento della raccolta dei dati e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità generalizzata dei curricula. Il parere si pone in continuità con precedenti orientamenti già espressi in materia di accesso a curricula di candidati non selezionati.
Verbale della Prima commissione permanente
Per il verbale della Commissione consiliare, il Garante osserva che, secondo il regolamento interno del Consiglio provinciale, le sedute non sono pubbliche, ma i processi verbali approvati sono pubblici. Tale regime, tuttavia, non comporta un automatismo nella diffusione di dati personali: occorre sempre verificare se, ai fini dell’accesso civico, siano presenti informazioni eccedenti rispetto alla finalità di trasparenza e controllo pubblico.
Nel caso esaminato, la Commissione non ha svolto una selezione comparativa, né ha formato una graduatoria o individuato un candidato più idoneo; il suo parere ha natura non vincolante e funzione politica, di controllo e di indirizzo, rispetto al potere di nomina della Giunta provinciale. Il Garante ritiene quindi corretto che il verbale sia stato ostensibile, ma con selezione delle sole informazioni necessarie e proporzionate.
Oscuramenti ritenuti legittimi e proporzionati
Dall’istruttoria è emerso che il verbale è stato trasmesso con alcuni omissis riferiti a elementi non pertinenti o eccedenti: un passaggio relativo a un altro parere non oggetto della richiesta, i nominativi del personale amministrativo provinciale non dirigenziale presente alla seduta, alcuni periodi contenenti osservazioni su due candidati non selezionati e il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione sulle candidature. Il Garante ritiene che tali oscuramenti siano coerenti con il principio di minimizzazione e necessari a evitare la diffusione di dati personali non proporzionati alla finalità dell’accesso.
Viene inoltre osservato che i nominativi di funzionari con qualifica dirigenziale o di responsabilità restano comunque in chiaro, in ragione del ruolo rivestito all’interno dell’ente.
Esito del parere
Il Garante non si discosta dalla soluzione adottata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento: conferma la legittimità del diniego dell’accesso civico ai curricula dei candidati non selezionati e considera adeguata la trasmissione del verbale con oscuramenti limitati alle informazioni personali eccedenti. Resta ferma la possibilità di valutare l’ostensione dei dati esclusi nell’ambito di una diversa istanza di accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, qualora il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro normativo
Il parere è reso su richiesta del RPCT del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, in relazione a un provvedimento di diniego parziale di accesso civico. Il Garante richiama il regime dell’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, nonché i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati previsti dall’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR.
Curricula dei candidati non selezionati
L’Autorità ritiene corretto il rifiuto dell’accesso civico ai curricula dei soggetti che hanno presentato candidatura ma non sono stati scelti per l’incarico. Tali documenti contengono dati personali anche dettagliati su carriera, formazione, competenze e altre informazioni personali, la cui divulgazione al pubblico potrebbe arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Verbale della commissione consiliare
Per il verbale della commissione, il Garante valorizza il fatto che il documento sia già qualificato come pubblico dal regolamento interno, ma ricorda che ciò non comporta automatica diffusione indiscriminata dei dati personali. Approva quindi la selezione operata dall’amministrazione, che ha rilasciato il verbale con oscuramenti limitati alle informazioni eccedenti o non pertinenti, mantenendo il resoconto utile a ricostruire il confronto politico e la funzione consultiva della commissione.
Oscuramenti ritenuti congrui
Sono ritenuti coerenti gli omissis relativi a: un passaggio riguardante un diverso parere non oggetto dell’istanza, i nominativi del personale amministrativo non dirigenziale presente alla seduta, alcune osservazioni riferite a due candidati non selezionati e il dettaglio dei voti espressi. Restano invece leggibili i nominativi di funzionari con qualifica dirigenziale o di responsabilità, poiché il loro ruolo giustifica un maggiore grado di conoscibilità.
Rilievo della finalità di trasparenza e possibile accesso documentale
Il Garante sottolinea che l’accesso civico rende pubblici i documenti ottenuti, con conseguente ampliamento dell’esposizione dei dati personali rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990. Per i dati esclusi dall’accesso civico resta ferma la possibilità di una diversa valutazione nell’ambito di un’eventuale istanza di accesso ai documenti amministrativi, ove sia dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale.
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