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Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Redditometro - Capacità contributiva - Acquisizione quote societarie - Fittizia - Sottoscrizione e autenticazione del notaio - Legittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l'atto di cessione delle quote societarie, sottoscritto e autenticato dal notaio, costituisse elemento idoneo a dimostrare la reale acquisizione delle partecipazioni e non la sua natura fittizia. Di conseguenza, l'operazione poteva essere valorizzata nell'accertamento redditometrico quale indice di maggiore capacità contributiva. L'avviso di accertamento è stato quindi considerato legittimo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento sintetico effettuato con il redditometro, sostenendo che l'acquisizione di quote societarie indicata dall'Amministrazione fosse fittizia o comunque non idonea a dimostrare una maggiore capacità contributiva. La controversia riguardava quindi il valore probatorio dell'atto di cessione delle quote, sottoscritto dalle parti e autenticato da un notaio, nonché la possibilità di fondare su tale operazione la presunzione di disponibilità economica rilevante ai fini IRPEF.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973

    La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche e consente all'Amministrazione finanziaria di desumere una maggiore capacità contributiva da elementi indicativi di spese, investimenti o disponibilità patrimoniali, salva la prova contraria del contribuente.

  • Principio della capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione

    La disponibilità di beni, investimenti o partecipazioni societarie può costituire un indice della capacità economica del contribuente e giustificare una ricostruzione sintetica del reddito, purché l'inferenza sia ragionevole e il contribuente possa fornire una prova contraria.

Massime di principio

  • Un atto di cessione o acquisizione di quote societarie sottoscritto dalle parti e autenticato da un notaio costituisce un forte elemento probatorio della reale esistenza dell'operazione; chi ne contesta la fittizietà deve fornire elementi concreti e specifici.
  • Nell'accertamento con redditometro, investimenti e acquisizioni patrimoniali possono essere utilizzati come indici di maggiore capacità contributiva, anche se non dimostrano da soli l'esatto ammontare del reddito occultato.
  • La prova della fittizietà di un'operazione formalmente documentata richiede normalmente circostanze oggettive, come l'assenza di effettivi pagamenti, la restituzione delle somme, rapporti simulati tra le parti o altri elementi incompatibili con la reale acquisizione.
  • Il contribuente può superare la presunzione dimostrando che l'investimento è stato finanziato con redditi già tassati, somme esenti o soggette a ritenuta, disponibilità accumulate in anni precedenti, finanziamenti o altre fonti lecite e documentate.
  • La validità formale dell'atto notarile non impedisce in assoluto di dimostrarne la simulazione, ma rende insufficiente una contestazione generica e impone una prova contraria adeguata.

Testo integrale

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