Sentenza del 09/02/2017 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Impresa familiare - Criteri di imputazione dei redditi a ciascun familiare - Art. 5, comma 4, TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato confermato il giudizio di inesistenza dell'impresa familiare ai fini fiscali, poiché non era soddisfatto il requisito della prevalenza dell'attività del familiare. Di conseguenza, non è stata riconosciuta la possibilità di imputare al coniuge una quota del reddito dell'impresa familiare.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'esistenza, ai fini fiscali, dell'impresa familiare e la conseguente imputazione del reddito al familiare collaboratore ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUIR. Il riconoscimento richiede che l'attività prestata dal familiare nell'impresa sia prevalente rispetto alle altre attività lavorative svolte. Nel caso concreto, il coniuge risultava occupato anche come lavoratore dipendente per 32 ore settimanali. Tale impegno lavorativo impediva di ritenere prevalente, in termini oggettivi, il contributo prestato all'impresa familiare. Per valutare la prevalenza, il criterio decisivo è il tempo che il familiare può materialmente dedicare all'impresa.
Norme richiamate
Art. 5, comma 4, del TUIR
I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun familiare proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, purché la prestazione di lavoro sia prevalente e continuativa.
La norma è stata interpretata nel senso che il riconoscimento fiscale dell'impresa familiare presuppone una prestazione lavorativa del familiare effettiva, continuativa e prevalente. La prevalenza va valutata principalmente considerando il tempo concretamente disponibile e dedicato all'impresa rispetto ad altre attività lavorative.
Art. 230-bis del codice civile
La disciplina civilistica dell'impresa familiare costituisce il presupposto dell'imputazione fiscale dei redditi ai familiari partecipanti, ma ai fini tributari occorre comunque verificare il requisito specifico della prestazione prevalente e continuativa.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento fiscale dell'impresa familiare non è sufficiente dichiarare una collaborazione o una partecipazione agli utili: deve essere dimostrata un'attività lavorativa effettiva, continuativa e prevalente.
- La prevalenza viene valutata in modo oggettivo, considerando soprattutto il tempo concretamente dedicabile all'impresa rispetto all'orario e agli impegni di altre attività lavorative.
- Un rapporto di lavoro dipendente significativo, come un impiego di 32 ore settimanali, può escludere la prevalenza dell'attività svolta nell'impresa familiare, salvo prova concreta di un impegno nell'impresa comunque prevalente.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare orari, mansioni, presenza effettiva, organizzazione dell'attività e continuità della collaborazione familiare.
- L'assenza del requisito di prevalenza impedisce l'imputazione fiscale al familiare della quota di reddito dell'impresa, anche se il rapporto familiare o la collaborazione siano formalmente esistenti.
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