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Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sarzana n. 327 del 31 dicembre 2024, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive - legge 5 agosto 2022, n.18 come modificata dal d.l. 16 settembre 2024, n.131 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166); - della determinazione dei criteri omogenei per affidamento aree in concessione”; - della Determinazione Dirigenziale n. 136 del 19 febbraio 2026, attuativa della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sarzana n. 327 del 31 dicembre 2024 n. 327/2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202600289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale relativa alla proroga delle concessioni demaniali marittime e alla definizione delle condizioni per l’avvio delle gare, nonché determinazione dirigenziale attuativa sui criteri di aggiudicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la deliberazione comunale che aveva disposto la proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime esistenti sino al 30 settembre 2027 e subordinato l’avvio delle procedure di evidenza pubblica all’approvazione del Piano di utilizzazione delle aree demaniali, alla definizione degli indennizzi per i concessionari uscenti, al completamento delle procedure di demolizione o incameramento ex art. 49 cod. nav. e alla puntuale definizione dei criteri di valutazione delle offerte. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 12 della Direttiva Servizi, dell’art. 49 TFUE e dei principi eurounitari di libera concorrenza, trasparenza, imparzialità, non discriminazione e massima partecipazione; la necessità di disapplicare la normativa nazionale sulla proroga nella parte incompatibile con il diritto dell’Unione; la mancata corretta attuazione delle statuizioni conformative contenute nella precedente sentenza del TAR, poiché non era stata indicata una data certa per la pubblicazione dei bandi né per la conclusione delle gare entro maggio-giugno 2026; il richiamo all’art. 37 cod. nav., ritenuto idoneo a far presumere il ricorso a procedure su istanza di parte anziché a procedure aperte precedute da bando; e la subordinazione delle gare all’approvazione del Piano delle aree demaniali. Nel frattempo il Comune aveva adottato ulteriori atti, superando la proroga e autorizzando l’avvio delle gare prima dell’incameramento delle opere e indipendentemente dall’adozione del decreto ministeriale sugli indennizzi, ma non aveva ancora pubblicato gli avvisi.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare in forma propulsiva. Ha rilevato che il Comune si era attivato, mediante una successiva deliberazione, per adeguarsi alla precedente sentenza del TAR e ai principi eurounitari in materia di concorrenza, ma che non aveva ancora pubblicato i bandi. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto meritevole di tutela l’interesse dell’Autorità all’immediata indizione di procedure selettive pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Ha quindi ordinato al Comune di indire le procedure: nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione; mediante procedure selettive aperte, precedute dalla pubblicazione di un bando, e non mediante procedura a domanda ex art. 37 cod. nav.; applicando i criteri di partecipazione e valutazione previsti dalla disciplina richiamata; pubblicando i bandi entro il 30 aprile 2026; concludendo le procedure entro il 20 giugno 2026 e assegnando le aree nei giorni immediatamente successivi, così da rendere possibile l’avvio della stagione turistica estiva 2026. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 4 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 Direttiva Servizi

    La disposizione è richiamata quale fondamento dei principi che impongono procedure selettive pubbliche, trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione di risorse demaniali contingentate.

  • art. 49 TFUE

    È richiamato quale parametro eurounitario a tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza nell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.

  • art. 49 cod. nav.

    La pendenza delle procedure di demolizione o incameramento delle opere non costituisce, secondo la prospettiva cautelare accolta, ragione per differire l’indizione delle gare.

  • art. 37 cod. nav.

    Le procedure devono essere selettive e aperte, precedute dalla pubblicazione di un bando, e non svolgersi mediante una procedura a domanda ai sensi dell’art. 37 cod. nav.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Le statuizioni conformative contenute nella precedente sentenza del TAR orientano la successiva attività amministrativa, imponendo la celere indizione e conclusione delle gare.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, accolta nella forma propulsiva.

  • d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166

    La proroga generalizzata delle concessioni sino al 30 settembre 2027, disposta sulla base di tale disciplina, è contestata dall’Autorità per contrasto con il diritto eurounitario; l’ordinanza impone comunque l’immediata indizione delle gare.

  • legge 5 agosto 2022, n. 118

    È richiamata quale fonte dei criteri di partecipazione e valutazione da utilizzare nelle procedure selettive.

Massime di principio

  • L’assegnazione di concessioni demaniali marittime deve avvenire mediante procedure selettive aperte, precedute dalla pubblicazione di un bando e rispettose dei principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e massima partecipazione; non è sufficiente una procedura attivata su domanda ai sensi dell’art. 37 cod. nav.
  • La necessità di garantire l’immediata apertura delle procedure concorrenziali impedisce di subordinare l’indizione delle gare alla previa approvazione del Piano di utilizzazione delle aree demaniali, alla definizione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti o al completamento delle procedure di demolizione o incameramento delle opere.
  • Quando una precedente pronuncia abbia imposto la celere indizione e conclusione delle gare, l’amministrazione deve dare concreta attuazione alle statuizioni conformative mediante termini certi e ravvicinati, tali da rendere effettivo il subentro dei nuovi concessionari nel periodo di attività considerato.
  • In sede cautelare il giudice amministrativo può adottare una tutela propulsiva ordinando all’amministrazione di indire procedure selettive entro termini determinati, quando l’interesse alla concorrenza e all’osservanza del diritto eurounitario richieda l’immediata riedizione dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del poterePrimato del diritto UE e disapplicazione

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