Ordinanza n. 2041/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “- dell'Autorizzazione di prosecuzione temporanea prot. c_i820 – 0017043 del 27/05/2026, adottata dal Responsabile della P.O. n. 3 del Comune di Somma Vesuviana, la cui conoscenza si è appresa a seguito del deposito della medesima nel fascicolo telematico R.G. 3708/26 pendente dinanzi al Consiglio di Stato in S.G., con la quale è stata disposta, in via temporanea e revocabile, la prosecuzione dell'attività di distribuzione carburanti e delle attività di bar e tabacchi presso l'impianto ad insegna ENI della Piccolo Group S.r.l. sito in Somma Vesuviana alla Via Pomigliano, fg. 6 p.lle 348-350-681, ai sensi dell'art. 140, comma 9, della L.R. Campania n. 7/2020 e dell'art. 19, comma 4, L. 241/1990, per giorni 180 dalla notifica; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi: − l'istanza di accertamento di conformità ex art. 36-bis D.P.R. 380/2001, REP_PROV_NA/NA-SUPRO 79634 del 18/05/2026, presentata da Piccolo Umberto tramite il tecnico Arch. Osvaldo Maniaci; − l'istanza di deposito in sanatoria sismica REP_PROV_NA/NA-SUPRO 65551 del 23/04/2026; − l'istanza di collaudo ex art. 140 L.R. 7/2020 trasmessa in data 24/04/2026 e acquisita al prot. SUAP REP_PROV_NA/NA-SUPRO 66133/24-04-2026; − la nota di sollecito prot. n. 0070560 del 01/05/2026; − il parere del Segretario Generale prot. n. 17032/2026 e il parere legale prot. n. 16971/2026 richiamati nel provvedimento impugnato; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione impugnata. Ha ritenuto insussistente il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a., poiché le allegazioni della ricorrente sul danno proprio erano generiche e ipotetiche e riguardavano, comunque, un pregiudizio di natura economica. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa alla decisione definitiva.
Atto impugnato: Autorizzazione di prosecuzione temporanea e revocabile dell'attività di distribuzione carburanti e delle attività di bar e tabacchi presso un impianto di Somma Vesuviana, per 180 giorni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'autorizzazione comunale con cui è stata consentita temporaneamente la prosecuzione dell'attività di distribuzione carburanti e delle attività accessorie di bar e tabacchi presso l'impianto gestito da società controinteressate. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui le istanze di accertamento di conformità edilizia, di sanatoria sismica e di collaudo, la nota di sollecito e i pareri richiamati nel provvedimento. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che la ricorrente ha allegato un pregiudizio proprio, prospettato in termini generici e ipotetici e avente natura esclusivamente economica.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
La concessione della tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; allegazioni generiche, ipotetiche e riferite a un danno meramente economico non soddisfano tale requisito.
art. 140, comma 9, L.R. Campania n. 7/2020
Richiamato quale base normativa dell'autorizzazione comunale di prosecuzione temporanea dell'attività.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
Richiamato nel provvedimento impugnato quale ulteriore base normativa dell'autorizzazione di prosecuzione temporanea.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell'istanza di accertamento di conformità edilizia impugnata quale atto presupposto.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio allegato dal ricorrente sia prospettato in modo generico e ipotetico, senza una concreta dimostrazione della sua gravità e irreparabilità.
- Il danno esclusivamente economico, in assenza di specifiche circostanze che ne dimostrino l'irreparabilità, non integra di per sé il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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