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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2245/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva l'inosservanza dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., per mancanza di motivazione circa la sussistenza del pericolo di fuga (periculum) che giustifica l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta ai sensi dell'art. 282 cod. proc. pen., dopo la pronuncia favorevole all'estradizione verso l'Albania per una pena di 1 anno e 6 mesi. L'ordinanza impugnata non ha indicato le esigenze concrete sottese alla misura e si è limitata a considerazioni generiche, valorizzando altresì elementi (domicilio, contratto di lavoro, contratto di locazione, modesta entità della pena) che ne attenuano il pericolo di fuga.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Roma e ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente. Pur essendo il Procuratore generale in sede intervenuto chiedendo l'annullamento con rinvio, la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio e ha mandato alla cancelleria di informare immediatamente il Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 282 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione di misure cautelari non detentive come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; la Corte valuta la sua applicazione alla luce della necessità di motivare il pericolo di fuga nell'ambito dell'estradizione passiva.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiede la motivazione sulla sussistenza del pericolo che giustifica la misura cautelare; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia rispettato tale obbligo motivazionale.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di libertà personale nella procedura di consegna è ammesso per il solo vizio di violazione di legge; la Corte ha proceduto secondo questo limite di motivo.

  • art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Riferimento alla necessità di valutare il pericolo di fuga in modo concreto e coerente con i criteri costituzionali e processuali; la Corte richiama questo parametro per l'analisi del periculum nell'estradizione.

  • art. 13 Cost.

    Richiama il principio di inviolabilità della libertà personale e i principi di proporzionalità, adeguatezza e minimo sacrificio necessario; utilizzato per escludere automatismi nella restrizione della libertà in caso di estradizione favorevole.

  • art. 3 Cost.

    Citato come parametro contro trattamenti ingiustificatamente differenziati dell'estradando rispetto ad altri soggetti.

  • art. 101 Cost.

    Rilevato rispetto al ruolo del giudice, che non deve diventare mero esecutore della richiesta del Ministro; la valutazione cautelare deve essere indipendente e motivata.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma formale richiamata per gli adempimenti comunicativi alla Procura generale in sede a seguito dell'annullamento della misura cautelare.

Massime di principio

  • Una decisione favorevole all'estradizione non comporta automaticamente la permanenza di misure limitative della libertà: il giudice deve valutare in modo individualizzato il pericolo di fuga.
  • Il pericolo di fuga nell'ambito di estradizione va inteso come rischio concreto che l'estradando si allontani clandestinamente dal territorio nazionale compromettendo la consegna; deve essere documentato con elementi specifici e concreti.
  • La motivazione dell'adozione di una misura cautelare deve indicare chiaramente le esigenze che essa intende presidiare; motivazioni generiche o formali sono insufficienti e possono determinare l'annullamento.
  • Fattori quali domicilio stabile, contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratto di locazione e modesta entità della pena sono elementi che attenuano il pericolo di fuga e devono essere considerati dal giudice nella valutazione complessiva.
  • Il principio di proporzionalità e il 'minimo sacrificio necessario' impongono di preferire cautele non detentive o misure meno afflittive quando siano idonee ad assicurare la consegna.
  • In mancanza di adeguata motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga, la Corte di cassazione può annullare l'ordinanza senza rinvio e dichiarare la perdita di efficacia della misura; la cancelleria deve quindi informare la Procura generale per i conseguenti adempimenti.

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