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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8792/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello del 14/06/2023 che, riformando la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma (15/07/2019), l'aveva condannata al risarcimento dei danni della parte civile per un fatto ritenuto riconducibile al reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Morosetti contestava la violazione di legge e vizi di motivazione: la Corte di appello non avrebbe indicato condotte dissimulatorie concrete poste in essere (la sua condotta era limitata a girare e portare all'incasso assegni ricevuti dal marito), avrebbe genericamente riconosciuto la consapevolezza della provenienza illecita degli assegni senza confrontarsi con le ragioni assolutorie del giudice di primo grado, e non avrebbe risolto il dubbio se la condotta potesse piuttosto rientrare in una partecipazione a truffa (clausola di riserva). Denunciava altresì inosservanza dell'art. 533 c.p.p. relativo al principio del beneficio del dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte di appello per motivazione assertiva e carente: non ha indicato le condotte dissimulatorie di cui sarebbe stata responsabile la Morosetti e ha dedotto il dolo in modo tautologico dalla sola ricezione/incasso degli assegni, senza il necessario confronto con la sentenza assolutoria del primo grado. La Suprema Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione rafforzata quando si riforma una assoluzione e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, rinviando per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello e rimettendo a quest'ultimo la liquidazione delle spese anche per l'attuale grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di riciclaggio; la Corte ha richiesto la prova degli elementi costitutivi: elemento oggettivo (manovre dissimulatorie/condotte volte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita) e elemento soggettivo (consapevolezza/dolo). La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello non abbia adeguatamente dimostrato questi elementi.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiama il principio secondo cui, in caso di ragionevole dubbio, deve essere pronunciata l'assoluzione. La ricorrente aveva dedotto violazione di questo principio per mantenimento di dubbi non risolti dalla motivazione d'appello.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla motivazione rafforzata: la Corte ha osservato che l'obbligo di motivare con forza quando si riforma un'assoluzione prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria prevista da questa norma.

  • Giurisprudenza: Sez. 6 - Sent. n. 51898 del 11/07/2019

    Principio consolidato sulla necessità di motivazione rafforzata da parte del giudice d'appello quando riforma una sentenza di assoluzione, indicando perché le prove hanno valore dimostrativo diverso rispetto al primo grado.

  • Giurisprudenza: Sez. 4 - Sent. n. 42868 del 26/09/2019 (Miceli)

    Ulteriore conferma che l'obbligo di motivazione rafforzata sussiste anche quando la riforma riguarda solo gli effetti civili della sentenza penale.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione è obbligata a fornire una motivazione rafforzata, esplicitando perché le stesse prove vanno interpretate diversamente rispetto al giudice di primo grado.
  • Per configurare il reato di riciclaggio non basta la mera ricezione o l'incasso di proventi: è necessario provare condotte dissimulatorie o atti volti a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e la consapevolezza dell'origine delittuosa.
  • Non si può ricavare automaticamente il dolo dal mero compimento dell'atto materiale; il giudice deve motivare specificamente la conoscenza della provenienza illecita.
  • Se il giudice di primo grado ha lasciato aperta la possibilità che la partecipazione fosse a un diverso reato (es. truffa), il giudice d'appello non può trasformare automaticamente quella riserva in consenso ad una diversa qualificazione senza accurata motivazione.
  • Il principio del beneficio del dubbio (art. 533 c.p.p.) impone che, in presenza di ragionevoli dubbi non dissipati dalla motivazione, la decisione favorevole all'imputato vada preservata anche quanto agli effetti civili.
  • L'annullamento limitato agli effetti civili e il rinvio al giudice civile sono rimedi utilizzati dalla Cassazione quando la motivazione d'appello sulle responsabilità civili risulta insufficiente, lasciando al giudice civile la decisione definitiva e la liquidazione delle spese.

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