Sentenza del 12/01/2017 n. 586 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Base imponibile - Erogazioni corrisposte sotto forma di sconto tariffario al lavoratore non più in servizio - Inclusione - Fondamento - Natura di "fringe benefit".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sostenendo che lo sconto tariffario sul consumo di energia elettrica riconosciuto al pensionato ex dipendente ENEL costituisse un fringe benefit avente natura retributiva. Secondo l'Agenzia, il beneficio, previsto dalla contrattazione collettiva e collegato al rapporto di lavoro, doveva essere incluso nella base imponibile IRPEF, anche dopo la cessazione del rapporto, poiché il reddito pensionistico è fiscalmente assimilato al reddito di lavoro dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando la domanda originaria del contribuente volta a ottenere il rimborso della ritenuta fiscale di 333,87 euro applicata dall'INPS negli anni 2004 e 2005. La Corte ha stabilito che lo sconto tariffario costituisce un vantaggio accessorio collegato al rapporto di lavoro e, come tale, è imponibile IRPEF anche quando continua a essere riconosciuto al pensionato. Le spese dei giudizi sono state compensate, considerata la peculiarità della controversia e la non uniformità dei precedenti.
Norme richiamate
Art. 51, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
La norma esprime il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: vi rientrano anche i benefici non monetari e gli sconti tariffari che costituiscono vantaggi accessori collegati al rapporto di lavoro.
Art. 49, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Il reddito pensionistico è equiparato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro non esclude l'imponibilità di un beneficio che continui a derivare dal rapporto stesso tramite il trattamento pensionistico.
Art. 9 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
I fringe benefit erogati in natura devono essere valorizzati secondo il criterio del valore normale, ai fini della determinazione dell'imponibile.
Art. 384 c.p.c.
La Corte ha deciso direttamente nel merito, senza disporre ulteriori accertamenti di fatto, rigettando la domanda introduttiva del contribuente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie relative alla qualificazione e tassazione del beneficio.
Massime di principio
- Un beneficio concesso dal datore di lavoro in aggiunta alla retribuzione, anche sotto forma di sconto o agevolazione in natura, è normalmente imponibile come reddito di lavoro dipendente se presenta un collegamento diretto con il rapporto di lavoro.
- La natura non monetaria del vantaggio non ne esclude l'imponibilità: il beneficio deve essere quantificato economicamente secondo il valore fiscalmente previsto.
- La prosecuzione del beneficio dopo il pensionamento non ne modifica automaticamente la natura fiscale, quando esso deriva da condizioni riconosciute in ragione del precedente rapporto di lavoro o dalla contrattazione collettiva.
- Le agevolazioni rivolte a dipendenti o pensionati non sono automaticamente esenti per finalità sociali: occorre verificare la loro effettiva fonte, il collegamento con il rapporto di lavoro e l'eventuale previsione di una specifica esenzione.
- In situazioni analoghe, la qualificazione fiscale dipende soprattutto dall'origine del beneficio e dal suo legame con il rapporto lavorativo, non dal fatto che sia ricevuto da un lavoratore in servizio o da un pensionato.
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