Sentenza del 23/03/2016 n. 5704 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 1.276.666,51 relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2002, deducendo il difetto di motivazione e, soprattutto, l'omessa valida notifica del precedente avviso di accertamento. L'avviso era stato notificato mediante la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., ma la raccomandata informativa relativa al deposito dell'atto era stata restituita con la dicitura "sconosciuto civico". La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la procedura notificatoria, pur correttamente iniziata, non fosse stata completata regolarmente perché la raccomandata era stata inviata a un indirizzo incompleto o insufficiente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando ultrapetizione e violazione dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, escludendo che la Commissione tributaria regionale avesse deciso oltre i limiti della domanda: il giudice si era limitato a verificare la validità della notifica dell'avviso di accertamento, questione espressamente dedotta dal contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava l'effettiva motivazione della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di una valida notificazione dell'avviso di accertamento. È stata quindi confermata la decisione favorevole al contribuente, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.700,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Procedura di notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto
La procedura richiede il compimento regolare e completo delle formalità previste, incluso l'invio della raccomandata informativa a un indirizzo idoneo a consentirne la consegna. Se l'indirizzo è incompleto o inidoneo, la notifica non può considerarsi perfezionata.
Art. 139 c.p.c.
Notificazione nella residenza, dimora o domicilio
Quando possibile, il notificatore deve verificare la presenza del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere l'atto e utilizzare le modalità ordinarie prima di ricorrere alla procedura sostitutiva dell'art. 140 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
Non vi è ultrapetizione quando il giudice esamina, nell'ambito della domanda di accertamento dell'omessa notifica dell'atto prodromico, le concrete modalità con cui la notifica è stata eseguita.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3
Nel ruolo devono essere comunque indicati il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa
La norma disciplina il contenuto del ruolo e della cartella, ma il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su una ricostruzione diversa da quella posta a fondamento della sentenza: la CTR aveva accertato l'assenza di una valida notifica dell'avviso di accertamento.
Art. 360 c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione
La Corte ha esaminato le censure proposte come denuncia di error in procedendo e violazione di legge, rigettando la prima e dichiarando inammissibile la seconda per mancata corrispondenza con la ratio decidendi.
Massime di principio
- La notifica ex art. 140 c.p.c. non si perfeziona con il solo deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso: devono essere completate correttamente tutte le formalità, compreso l'invio della raccomandata informativa a un indirizzo completo e concretamente idoneo alla consegna.
- La dicitura postale "sconosciuto civico" può dimostrare non soltanto l'assenza del destinatario, ma anche l'inidoneità o incompletezza dell'indirizzo utilizzato; in tal caso l'amministrazione deve dimostrare di aver operato con la necessaria diligenza.
- La mancata valida notifica dell'avviso di accertamento, quando esso costituisce l'atto prodromico della cartella, può comportare l'illegittimità della successiva cartella, salvo che la legge consenta specificamente una diversa ricostruzione della pretesa.
- In un giudizio sulla notifica, il giudice può esaminare tutti gli elementi documentali relativi all'iter notificatorio, anche per verificare se le formalità siano state eseguite correttamente, senza incorrere in ultrapetizione.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale contestare la reale motivazione della sentenza impugnata: una censura fondata su un presupposto diverso da quello accertato dal giudice può essere dichiarata inammissibile.
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