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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25485/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 22 ottobre 2024. Dal testo emerge che il primo motivo riguardava la contestazione dell'identificazione dell'imputato come autore del fatto e della valutazione probatoria compiuta nei gradi di merito; tale doglianza è stata ritenuta meramente riproduttiva di una censura già esaminata e disattesa in appello. Gli ulteriori due motivi concernevano il trattamento sanzionatorio: secondo la Corte di cassazione, essi si fondavano su una lettura erronea della sentenza impugnata, che aveva confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze, concedendo però un'ulteriore attenuante ma senza prevalenza di questa sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., con conseguente riduzione della pena base. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, apparente e comunque non idoneo a integrare una critica di legittimità effettiva, perché sostanzialmente ripetitivo di una censura già vagliata in appello. Ha inoltre rilevato che i motivi sul trattamento sanzionatorio derivavano da una non corretta comprensione della sentenza di appello, la quale aveva mantenuto il giudizio di equivalenza tra circostanze, pur concedendo un'ulteriore attenuante, senza che questa potesse prevalere sull'art. 99, quarto comma, cod. pen. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    La presenza della recidiva di cui al quarto comma ha impedito che l'ulteriore circostanza attenuante concessa in appello potesse assumere prevalenza nel giudizio di bilanciamento, restando confermato il giudizio di equivalenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, senza offrire una critica specifica e autonoma alla decisione impugnata.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se risulta generico o solo apparente, cioè se non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con il reale contenuto della sentenza di merito: l'erronea lettura del bilanciamento tra circostanze non integra di per sé un valido motivo di ricorso.
  • Quando il giudice di merito conferma il giudizio di equivalenza tra circostanze, la concessione di un'ulteriore attenuante non implica automaticamente la prevalenza della stessa, specie se ostano specifiche disposizioni normative come l'art. 99, quarto comma, c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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