R.R. Marche 1/2024
Ordinamento del sistema fieristico regionale in attuazione degli articoli 16 e 128 della legge regionale n. 22/2021. Modifiche ai regolamenti regionali n. 7/2022, in materia di attività di distribuzione dei carburanti; n. 4/2022, in materia di attività di commercio in sede fissa; n. 2/2015, in materia di individuazione e censimento dei locali storici e n. 5/2018 in materia di sagre di qualità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Marche qualifiche, requisiti, controlli, comunicazioni e calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali, oltre all’iscrizione degli enti fieristici e alla certificazione dei dati. Prevede termini annuali stringenti e un regime transitorio di 60 giorni dalla sua entrata in vigore per confermare le qualifiche già possedute. Modifica inoltre altri regolamenti regionali su carburanti, commercio, locali storici e sagre di qualità.
Ordinamento del sistema fieristico regionale delle Marche e modifiche a regolamenti collegati
Ordinamento del sistema fieristico regionale delle Marche
Il regolamento attua, per la Regione Marche, la disciplina del sistema fieristico regionale prevista dalla L.R. 22/2021. Definisce requisiti, procedure di attribuzione e mantenimento delle qualifiche fieristiche, modalità di comunicazione, calendario regionale, controlli sui dati e iscrizione degli enti fieristici, oltre a introdurre modifiche ad altri regolamenti regionali collegati.
Finalità e criteri generali
Il provvedimento disciplina:
- i requisiti e le modalità per l’attribuzione delle qualifiche fieristiche;
- i termini e le modalità della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni;
- l’inserimento delle manifestazioni nel calendario regionale;
- i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi non permanenti;
- l’iscrizione negli elenchi regionali degli enti fieristici;
- un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali.
La programmazione del settore fieristico deve rispettare normativa europea e statale, utilizzare strumenti informatici e telematici, essere coerente con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e con la tutela ambientale, paesaggistica, urbana, rurale e del patrimonio storico-artistico. Sono esclusi requisiti vietati dalla direttiva servizi e deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi a livello nazionale.
Soggetti organizzatori e competenze pubbliche
Gli organizzatori possono essere soggetti pubblici o privati, anche esteri. I soggetti di Paesi extra UE possono operare nella Regione Marche nel rispetto del principio di reciprocità e della normativa internazionale, statale e regionale.
La calendarizzazione e l’attribuzione della qualifica sono riservate alla Regione e agli enti locali, nel rispetto dell’autonomia gestionale degli enti fieristici.
Qualifica internazionale delle manifestazioni
La qualifica internazionale è riconosciuta se la manifestazione soddisfa almeno una delle condizioni previste, con differenze a seconda del tipo di rilevazione/certificazione dei dati:
- in caso di auto-rilevazione o certificazione da organismo non riconosciuto da ACCREDIA o equivalente europeo: almeno il 15% degli espositori diretti e indiretti deve provenire dall’estero, oppure almeno l’8% dei visitatori deve provenire dall’estero;
- in caso di certificazione da organismi riconosciuti da ACCREDIA o da organismo equivalente riconosciuto con provvedimento ministeriale per la norma ISO 25369-2008: almeno il 10% degli espositori deve provenire dall’estero, oppure almeno il 5% dei visitatori deve provenire dall’estero.
Qualifica nazionale e regionale
La qualifica nazionale è riconosciuta, sulla base dell’auto-rilevazione, quando almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
- più della metà degli espositori proviene da almeno sei regioni italiane diverse dalla Marche;
- più della metà dei visitatori proviene da almeno sei regioni italiane diverse dalla Marche.
È ammessa deroga ai requisiti se risulta una quota non inferiore al 10% di espositori esteri o al 5% di visitatori esteri.
La qualifica regionale è riconosciuta, nelle ultime due edizioni e con auto-rilevazione, quando almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
- più della metà degli espositori proviene da almeno tre province diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa;
- più della metà dei visitatori proviene da almeno tre province diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa;
- partecipano almeno cento espositori di prodotti o servizi non provenienti esclusivamente dal comprensorio provinciale sede della manifestazione.
Prima edizione e perdita della qualifica
La qualifica internazionale, nazionale o regionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione se:
- dalla documentazione dell’organizzatore emerge il possesso dei requisiti richiesti e l’utilizzo di sedi fieristiche dotate dei corrispondenti requisiti;
- l’iniziativa deriva da un’altra manifestazione ed è finalizzata a valorizzare più ampiamente settori merceologici già presenti nella manifestazione originaria; in tal caso devono essere inviati i dati statistici della manifestazione di derivazione.
La qualifica non è più riconosciuta se per due edizioni consecutive la manifestazione non possiede più i requisiti prescritti. Per il mantenimento, l’organizzatore deve trasmettere il monitoraggio dei dati alla struttura regionale competente.
Requisiti dei quartieri fieristici e degli spazi permanenti
I quartieri fieristici devono rispettare la normativa igienico-sanitaria, di sicurezza ambientale e sul lavoro. I requisiti di idoneità variano in base alla tipologia di manifestazione.
Per le fiere internazionali i quartieri o centri fieristici permanenti devono disporre, tra l’altro, di:
- collegamenti funzionali e parcheggi esterni;
- sicurezza degli impianti, antincendio, vigilanza, impianti termici, aerazione e illuminazione;
- sale convegni, prenotazione viaggi e alberghi, telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- servizi bancari, ristoro, stampa, pronto soccorso, ordine pubblico, spedizioniere;
- centro affari, servizio informazioni, statistiche, sistemi informatizzati;
- servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità.
Per le fiere nazionali sono richiesti requisiti analoghi, con un livello leggermente meno esteso di servizi informativi e organizzativi. Per le fiere regionali sono previsti requisiti ridotti, ma sempre comprensivi di collegamenti, parcheggi, sicurezza impianti, sale convegni, servizi bancari, ristoro, pronto soccorso, informazione, statistiche e servizi igienici accessibili.
Per le manifestazioni locali, le sedi devono possedere i requisiti minimi stabiliti dal Comune in tema di sicurezza, ordine pubblico, agibilità di impianti, strutture, infrastrutture e aree utilizzate.
Spazi fieristici temporanei
Possono essere utilizzati temporaneamente come spazi fieristici aree ed edifici non destinati esclusivamente a fiere, compresi immobili di pregio, centri storici, piazze, strade, parcheggi, parchi, strutture ricettive, tensostrutture e simili.
Lo svolgimento delle manifestazioni in tali spazi deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, di sicurezza e agibilità, nonché quella specifica in materia di beni culturali e paesaggio quando si usano aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali.
Per le fiere internazionali, nazionali e regionali ospitate in spazi non permanenti, i servizi richiesti dai requisiti di idoneità possono essere collocati nelle immediate vicinanze, entro 500 metri; i parcheggi possono essere messi a disposizione anche mediante convenzione.
Verifica dei requisiti e adeguamento
Il Comune verifica la conformità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti.
Se un quartiere non è conforme ma continua a ospitare fiere internazionali o nazionali, il soggetto che ne ha la disponibilità può evitare l’immediato blocco presentando entro 60 giorni dall’accertamento un progetto di adeguamento con durata dei lavori e data di conclusione.
Se entro un anno dalla presentazione del progetto le irregolarità non sono sanate, nello spazio interessato è vietato svolgere manifestazioni per le quali non risulti conforme ai requisiti richiesti.
Controllo e certificazione dei dati
Per le manifestazioni internazionali e nazionali gli organizzatori devono rilevare e certificare i dati relativi a espositori e visitatori secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale competente.
La rilevazione dei visitatori avviene anche tramite biglietterie elettroniche integrate con il sistema di accesso, installate dal gestore del quartiere fieristico o dall’organizzatore.
La certificazione dei dati è volontaria e può essere svolta da organismi di certificazione accreditati. In alternativa, l’organizzatore può presentare un’autodichiarazione sulla base della scheda di rilevazione dati prevista dal regolamento.
Autodichiarazione o certificazione devono essere effettuate per ogni edizione, durante lo svolgimento della manifestazione, e completate entro 40 giorni dalla conclusione. Tale adempimento è condizione per attribuire o mantenere la qualifica. L’attestato del certificatore deve essere trasmesso alla direzione regionale competente.
Oggetto della rilevazione dati
In caso di autodichiarazione si utilizza la scheda di rilevazione dati prevista dal regolamento. In caso di certificazione si fa riferimento ai dati del certificato emesso da un organismo accreditato ACCREDIA o equivalente, secondo la norma ISO 25639:2008.
Premialità per le manifestazioni certificate
Le manifestazioni internazionali certificate con dati accreditati beneficiano di varie forme di premialità, tra cui:
- priorità nelle attività promozionali per l’internazionalizzazione del sistema fieristico;
- punteggi superiori per l’accesso ai contributi di Regioni e Camere di commercio;
- ulteriori premialità per manifestazioni legate al turismo regionale;
- sostegno a start-up innovative o riconversione innovativa di manifestazioni esistenti;
- procedura semplificata per il patrocinio ministeriale e della Conferenza delle Regioni;
- evidenziazione nel calendario fieristico italiano e nelle statistiche annuali;
- sezione dedicata nel calendario delle fiere internazionali;
- mutuo riconoscimento della qualifica di fiera internazionale certificata su tutto il territorio nazionale.
Domanda di attribuzione della qualifica
La domanda è presentata dal legale rappresentante dell’organizzatore:
- per le qualifiche internazionale, nazionale o regionale, tramite PEC alla struttura regionale competente entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
- per la qualifica locale, al Comune entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Per le qualifiche regionali, nazionali e internazionali la domanda deve essere corredata da atto costitutivo, statuto, regolamento della manifestazione, prova dei requisiti o impegno a conseguirli entro l’anno successivo a pena di revoca, documentazione igienico-sanitaria e di sicurezza, e dichiarazione sull’esercizio dell’attività fieristica nello stesso settore merceologico da almeno due anni oppure certificazione.
Per la qualifica locale sono richiesti atto costitutivo e statuto; se società, anche iscrizione in Camera di commercio; prova dei requisiti o certificazione; documentazione igienico-sanitaria e di sicurezza, sostituibile con autocertificazione ex DPR 445/2000.
Se l’organizzatore non effettua la manifestazione per due anni consecutivi, la qualifica è revocata; è però consentita una sospensione massima di due anni previa comunicazione alla struttura regionale competente.
Ai fini del mantenimento, entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere trasmesso il monitoraggio dei dati alla struttura regionale o al Comune, a seconda della qualifica. Le domande tardive sono comunque valutate ai fini dell’attribuzione, ma l’inserimento nel calendario avviene al primo aggiornamento utile.
Comunicazione di svolgimento della manifestazione
Entro il 31 marzo dell’anno precedente alla manifestazione internazionale, nazionale o regionale, il legale rappresentante presenta via PEC la comunicazione alla struttura regionale competente.
La comunicazione deve indicare:
- denominazione, qualifica, date di inizio e fine;
- luogo, orari, tipologia, settori merceologici e, per le fiere specializzate, eventuali giorni di apertura al pubblico;
- area totale interessata e superficie espositiva;
- disponibilità degli spazi espositivi;
- per le fiere internazionali e nazionali, eventuali azioni di riduzione dei consumi di materia ed energia e per la mobilità sostenibile.
Deve inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva sulla permanenza dei requisiti della qualifica e sulla sussistenza di pari opportunità di accesso agli espositori e di condizioni contrattuali trasparenti, non discriminatorie e con tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
Alla comunicazione sono allegati il regolamento della manifestazione e il programma con scopi, convegni, seminari e altri eventi collegati.
Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche
La Regione predispone ogni anno il calendario regionale delle manifestazioni che si svolgeranno nell’anno successivo. Il calendario è articolato in due sezioni: una per le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, e una per quelle locali.
L’inserimento delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali avviene sulla base della comunicazione del 31 marzo e dell’attribuzione della relativa qualifica.
Per le manifestazioni locali, i Comuni trasmettono alla Regione i dati entro il 30 aprile dell’anno precedente.
Il calendario delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali è adottato con decreto dirigenziale entro novembre e pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale. Entro il 30 giugno dell’anno precedente la Regione trasmette al coordinamento interregionale l’elenco delle fiere internazionali e nazionali per la pubblicazione nel calendario fieristico italiano, che viene pubblicato entro luglio sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Iscrizione degli enti fieristici
L’iscrizione nell’elenco regionale degli enti fieristici dotati di personalità giuridica avviene su domanda del legale rappresentante alla struttura regionale competente, corredata da copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto e da una relazione sull’attività svolta nel settore fieristico.
L’elenco è costituito e aggiornato annualmente con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
Norme transitorie
Gli organizzatori già in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore del regolamento devono presentare l’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore; in difetto perdono d’ufficio la qualifica.
Gli enti fieristici già esistenti sono iscritti nell’elenco regionale previa presentazione di una comunicazione contenente i requisiti richiesti.
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia all’Intesa del 6 febbraio 2014 in Conferenza Unificata.
Modifiche ad altri regolamenti regionali
Il regolamento introduce modifiche puntuali a:
- regolamento regionale n. 6/2022 sulla somministrazione di alimenti e bevande;
- regolamento regionale n. 7/2022 sulla distribuzione dei carburanti;
- regolamento regionale n. 4/2022 sul commercio in sede fissa;
- regolamento regionale n. 2/2015 sui locali storici;
- regolamento regionale n. 5/2018 sulle sagre di qualità.
Le modifiche sono riportate in forma di rinvii e annotazioni, senza il testo sostitutivo nel corpo consolidato fornito.
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