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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19304/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pensionata)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di vecchiaia già in godimento dal dicembre 2000. La pensionata aveva chiesto che, nel calcolo della retribuzione pensionabile, venissero inclusi anche gli emolumenti extramensili rientranti nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, per le settimane coperte da contribuzione figurativa per disoccupazione non agricola e indennità di mobilità. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda con limitazione alla decadenza triennale anteriore al ricorso; la Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’ente previdenziale, aveva invece riformato la decisione ritenendo, sulla base di una nuova consulenza contabile, che la retribuzione percepita nei periodi di CIG e mobilità fosse costantemente superiore alla retribuzione media settimanale dei periodi lavorativi e che quindi l’ente avesse già correttamente computato gli emolumenti extra mensili ex art. 12 l. n. 153/1969, escludendo ogni ulteriore credito. Nel ricorso per cassazione la pensionata ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’erronea valutazione di documenti e prove: ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe esaminato la documentazione attestante la notifica della sentenza di primo grado in forma esecutiva, che l’ente contumace in primo grado non avrebbe potuto proporre in appello eccezioni e nuove prove, che le osservazioni sulla CTU e l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo erano inammissibili, e ha censurato la condanna alle spese dei due gradi nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il motivo relativo alle spese. Ha ritenuto infondati i profili concernenti la tempestività dell’appello dell’INPS, l’ammissibilità delle eccezioni e delle difese svolte dall’ente in appello, nonché la critica alla nuova valutazione della CTU, osservando che la notifica della sentenza di primo grado era stata eseguita presso la sede territoriale e non presso la sede legale dell’INPS, con conseguente inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione; ha inoltre qualificato come mere difese, e quindi proponibili anche in appello, le deduzioni sull’adempimento e sulla retribuzione computabile. È stata invece accolta la censura sulla regolazione delle spese, perché la dichiarazione sostitutiva resa dalla pensionata consentiva l’esenzione dalla condanna alle spese in caso di soccombenza ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di lite dei gradi di merito; decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato non ripetibili le spese di primo e secondo grado, comprese quelle di CTU, poste a carico dell’INPS, e ha compensato le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’esenzione dal doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 153/1969

    La Corte richiama la norma per affermare che, nella determinazione della retribuzione annua pensionabile, l'ente aveva già computato anche gli emolumenti extra mensili rilevanti ai fini contributivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale di censura invocato dalla ricorrente per denunciare la violazione di legge e l'erronea valutazione di documenti e prove.

  • art. 292, ultimo comma, c.p.c.

    La sentenza di contumacia va notificata personalmente alla parte contumace; da tale notifica decorre il termine breve per impugnare.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve di impugnazione decorre dalla valida notificazione della sentenza alla parte contumace.

  • art. 145, primo comma, c.p.c.

    Per la notificazione della sentenza all'INPS contumace, la Corte afferma che occorre la notifica presso la sede legale di Roma, non presso la sede territoriale.

  • art. 44 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003

    La disposizione non è ritenuta applicabile alla notificazione della sentenza, essendo limitata agli atti introduttivi e ad altri atti specifici.

  • art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997

    Richiamato solo in relazione alla disciplina della notificazione presso strutture territoriali dell'ente pubblico, non estesa alla sentenza.

  • art. 10, comma 6, d.l. n. 203/2005 conv. in l. n. 248/2005

    È menzionato come disciplina speciale per l'invalidità civile, non applicabile al caso concreto.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello il giudice può disporre nuovi approfondimenti istruttori e valorizzare una nuova CTU per completare un'istruttoria non compiutamente espletata in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi possono essere rilevati d'ufficio salvo diversa previsione di legge.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione reddituale prodotta dalla parte consente l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto sul punto delle spese, la Corte ha deciso nel merito direttamente dopo la cassazione parziale.

  • art. 92, co. 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese del giudizio di legittimità è giustificata in presenza dei presupposti previsti dalla norma, richiamata con riferimento alla reciproca soccombenza parziale.

  • art. 13, co. 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'esenzione dal pagamento del doppio contributo unificato.

  • art. 76 DPR 115/2002

    È il parametro reddituale richiamato per verificare la soglia entro cui opera l'esenzione dal contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza a una parte rimasta contumace deve essere effettuata nel luogo e secondo le modalità previste dalla disciplina processuale applicabile: se il destinatario è un ente con sede legale determinata, la notifica eseguita presso una sede territoriale non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, salvo diversa espressa previsione normativa.
  • Le eccezioni che integrano mere difese o fatti estintivi dell'obbligazione, come l'adempimento, non sono soggette alla barriera delle eccezioni in senso stretto e possono essere esaminate anche in appello, se risultano provate dagli atti.
  • In appello il giudice può valorizzare una nuova consulenza tecnica d'ufficio o ulteriori approfondimenti istruttori quando ciò serva a completare un'istruttoria non esaustiva del primo grado, senza che ciò configuri di per sé una preclusione processuale.
  • La censura di legittimità che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile se non è accompagnata da un vero error in procedendo o da una specifica violazione di legge.
  • La dichiarazione sostitutiva prevista dalla disciplina previdenziale sull'esenzione dalle spese di lite impedisce la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali quando ne ricorrono i presupposti reddituali e formali.
  • Quando il ricorso è accolto solo per il capo spese e non per il merito sostanziale della pretesa previdenziale, è legittima la cassazione parziale con decisione nel merito sul solo profilo accessorio, senza necessità di rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di litePensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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