Cassazione Penale, Ordinanza n. 25068/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza della Corte di cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, con pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.200 di ammenda. In appello l'interessato era stato prosciolto per altri capi, relativi a violazioni del codice dei beni culturali e paesaggistici, per avvenuta rimessione in pristino o per oblazione. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato inoltre la sanatoria di una nullità dell'avviso di udienza per raggiungimento dello scopo, poiché uno dei difensori aveva depositato memoria senza eccepire la nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova, non dedotta in appello, e comunque manifestamente infondata perché la richiesta di riqualificazione presupponeva accertamenti in fatto sull'esistenza e sulla tipologia del vincolo ambientale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, con motivazione non illogica, avendo la Corte d'appello escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione delle notevoli dimensioni delle opere e della loro realizzazione all'interno del sito protetto delle saline di Trapani. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la sentenza impugnata aveva dato adeguata motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Fattispecie edilizia per la quale è stata confermata la condanna; il ricorrente chiedeva la riqualificazione nella ipotesi meno grave di cui alla lett. b).
art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001
Invocato dalla difesa come fattispecie più lieve rispetto a quella contestata, ma la richiesta è stata ritenuta inammissibile e comunque dipendente da accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per le notevoli dimensioni delle opere e per la loro collocazione in un sito protetto.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Richiamato per affermare che non possono proporsi in cassazione questioni non devolute con specificità al giudice di appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Richiamato per affermare che la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta in cassazione solo se non richiede accertamenti in fatto.
artt. 132 e 133 c.p.
Richiamati come criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni di diritto o di motivazione che non siano state ritualmente e specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili in precedenza.
- La questione della qualificazione giuridica del fatto può essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità solo se la sua soluzione non richiede nuovi accertamenti di fatto; quando la doglianza presuppone la verifica di circostanze fattuali, essa è inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base della dimensione dell'opera, della gravità concreta della condotta e del contesto offensivo, purché la motivazione del giudice di merito sia logica e non contraddittoria.
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando mira a ottenere una diversa valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la pena sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità nella motivazione.
- La nullità dell'avviso di udienza può ritenersi sanata quando la parte o il difensore abbia comunque partecipato al contraddittorio o abbia depositato memoria senza sollevare tempestiva eccezione, realizzandosi il raggiungimento dello scopo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24995/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25014/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25015/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25017/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25018/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25020/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →