Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22266/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da rapporti convenzionali di accreditamento per prestazioni sanitarie rese negli anni 2010, 2011 e 2012. La struttura accreditata ha chiesto la differenza di compenso sostenendo che l’ASP avesse illegittimamente applicato lo sconto tariffario del 20% previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della L. 296/2006, disposizione che, secondo la ricorrente, era operativa solo per il triennio 2007-2009 e non poteva essere estesa ai rapporti successivi. La Corte d’appello ha invece ritenuto che nei contratti stipulati nel 2010, 2011 e 2012 le parti avessero espressamente pattuito l’applicazione della tariffa regionale tempo per tempo vigente, ridotta secondo quello sconto, con conseguente superamento del problema della scadenza della norma statale. La ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo, in sintesi: violazione dell’art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 e degli artt. 112 e 116 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto pattiziamente accettata una decurtazione tariffaria derivante da una norma ormai non più vigente e sostanzialmente dichiarata transitoria dalla giurisprudenza costituzionale; nullità della clausola contrattuale ex art. 1419 c.c. per contrasto con la legge e con la Costituzione; violazione degli artt. 1362, 1370, 1419, 2709, 2710 e 2720 c.c. per avere la Corte d’appello attribuito alle clausole un significato diverso dal loro tenore letterale. La società ha inoltre sostenuto che gli accordi ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 sarebbero in realtà imposti unilateralmente dalla parte pubblica e quindi non frutto di reale autonomia negoziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la transitorietà e l’eccezionalità del meccanismo di sconto ex art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 riguardano la legittimità della norma come imposizione ope legis, ma non impediscono alle parti, in successivi contratti convenzionali di accreditamento, di richiamare quel parametro tariffario e di pattuirne l’applicazione come espressione della loro autonomia privata. In tal caso non vi è estensione imperativa della legge oltre il periodo di vigenza, ma esecuzione di una volontà negoziale relativa al corrispettivo. È stato ritenuto anche infondato il richiamo alla nullità della clausola, poiché la pattuizione contrattuale non contrasta di per sé con norme imperative. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una diversa interpretazione del contratto: la Corte d’appello aveva fornito una lettura plausibile del testo negoziale e in sede di legittimità non è consentito sovrapporre una ricostruzione alternativa, ancorché coerente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006

    sconto tariffario del 20%

    la previsione è stata considerata transitoria e rilevante come limite alla sua imposizione legale generalizzata, ma non come divieto per le parti di richiamarla contrattualmente in accordi successivi

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    gli accordi di accreditamento sono stati considerati contratti aventi natura convenzionale, nei quali è possibile pattuire il criterio di remunerazione delle prestazioni

  • art. 1372 c.c.

    il contratto ha forza di legge tra le parti, sicché la clausola pattuita sul corrispettivo vincola i contraenti

  • art. 1419 c.c.

    la nullità dedotta della clausola non è stata accolta, perché non è stato ravvisato un contrasto con norme imperative tale da travolgerla

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata respinta perché mirava a ottenere una diversa lettura del testo negoziale

  • art. 1370 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme di interpretazione contrattuale

  • art. 2709 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 2710 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 2720 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro di dedotta violazione processuale, ma la Corte non ha ravvisato ultrapetizione o vizio corrispondente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato quale parametro di dedotta violazione nella valutazione del materiale istruttorio

  • art. 2041 c.c.

    l’azione di arricchimento è stata ritenuta inammissibilmente proposta come rimedio residuale, non essendo residuale rispetto a un rapporto contrattuale già esistente

  • art. 81 Cost.

    richiamato come finalità di contenimento della spesa pubblica, compatibile con la previsione di accordi che prevedano tariffe di favore

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    è stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • Nei rapporti convenzionali tra struttura sanitaria accreditata e amministrazione sanitaria, il richiamo in contratto a un criterio tariffario tratto da una disciplina legislativa ormai non più vigente può essere valido come espressione di autonomia privata, se le parti hanno effettivamente inteso adottarlo come parametro del corrispettivo.
  • La transitorietà o eccezionalità di una norma che impone ex lege una decurtazione tariffaria incide sulla sua operatività come fonte imperativa, ma non impedisce alle parti, in un successivo accordo negoziale, di recepirne volontariamente il contenuto economico.
  • La nullità di una clausola contrattuale per contrasto con norme imperative non può essere affermata quando la clausola esprime una pattuizione lecita sul prezzo o sul corrispettivo, ancorché riproduca un assetto economico già previsto in passato da una norma di legge.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire all’interpretazione contrattuale adottata dal giudice di merito una diversa lettura del testo negoziale, ove quella accolta sia plausibile e coerente con i criteri ermeneutici.
  • L’azione generale di arricchimento senza causa è esperibile solo in via residuale e non può essere utilizzata per sostituire la disciplina di un rapporto contrattuale già regolato da appositi accordi tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàArricchimento senza causa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.