L.R. Puglia 37/2015
Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nella Regione Puglia la Sezione regionale di vigilanza, con funzioni di controllo e vigilanza ambientale e su vari settori territoriali e produttivi. Disciplina composizione del personale, trasferimenti e fase transitoria dal 1° gennaio 2016, in attesa del regolamento regionale da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia
Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia
La legge istituisce nella struttura organizzativa della Regione Puglia una Sezione regionale di vigilanza, con il compito di esercitare funzioni di controllo e vigilanza in ambito territoriale e ambientale. Il provvedimento si applica esclusivamente al territorio pugliese e disciplina anche l’assetto del personale, le misure organizzative e il regime transitorio.
Ambito delle funzioni attribuite
La Sezione è chiamata a svolgere le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali già in capo alle Province e alle Città metropolitane. Le attività riguardano, in particolare:
- vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico;
- acque interne, demanio lacuale e fluviale;
- rischi e pericoli idraulici e geomorfologici;
- comparto agricolo, agroalimentare, sanitario e turistico;
- trasporti, sicurezza rurale e protezione civile;
- edilizia, mineraria, caccia e pesca;
- ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale;
- vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza.
Organizzazione e personale
La Sezione è diretta da un dirigente regionale e si articola in due nuclei operativi:
- il Nucleo di vigilanza ambientale;
- il Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza.
Il Nucleo di vigilanza ambientale è formato mediante il trasferimento del personale di polizia provinciale dichiarato soprannumerario dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi, entro il limite complessivo di 88 unità. Il Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza è invece costituito dal transito del personale già in servizio con le medesime funzioni, con conservazione delle prerogative, dei trattamenti e delle indennità maturati fino alla data di effettivo servizio nella Sezione.
Assetto organizzativo e regolamenti attuativi
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare:
- il regolamento della Sezione;
- il regolamento sui procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di vigilanza previste.
Il Presidente della Giunta regionale provvede inoltre, con decreto, alle modifiche organizzative necessarie in conseguenza dell’applicazione della legge, nel rispetto dell’autonomia organizzativa prevista dallo Statuto regionale.
Disciplina transitoria
Fino all’approvazione dei regolamenti e al completamento delle procedure di costituzione della Sezione, il personale di cui al Nucleo di vigilanza ambientale è riallocato presso la Regione Puglia dal 1° gennaio 2016 e, in via provvisoria, incardinato presso l’Assessorato all’Ambiente. In questa fase la struttura o unità organizzativa provvisoria non esercita funzioni autorizzatorie collegate ai poteri di controllo e vigilanza.
La legge prevede inoltre che, una volta adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 4, tutto il personale individuato nei due nuclei transiti alla Sezione istituita. Era anche prevista una possibile riallocazione del Nucleo di vigilanza ambientale presso agenzie regionali di diritto pubblico non economiche, con oneri a loro carico, ma tale previsione risulta successivamente abrogata nel testo consolidato fornito.
Regime del personale nella fase iniziale
Nel testo consolidato è presente una disposizione, oggi abrogata, che riconosceva al personale riallocato la qualifica di agente di polizia giudiziaria in continuità con le funzioni svolte presso le amministrazioni di provenienza.
Attualità dell’atto
La legge risulta ancora formalmente vigente nel testo fornito e non contiene scadenze finali di efficacia, ma disciplina in modo prevalente l’istituzione e l’avvio della Sezione regionale di vigilanza e il passaggio del personale conseguente alla riorganizzazione regionale.
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