Cassazione Civile, Ordinanza n. 20986/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate a un esercente di ristorante-pizzeria per l'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione di maggiori ricavi determinati mediante studi di settore e conseguente rideterminazione di IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso, e poi aveva proposto appello, parimenti rigettato dalla CTR. In cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse motivato in modo inconferente, confondendo l'accertamento da studi di settore con un accertamento analitico-induttivo fondato su asserita antieconomicità; 2) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 L. 212/2000, deducendo che l'Ufficio non aveva adeguatamente motivato sulle circostanze giustificative evidenziate in sede di contraddittorio preventivo; 3) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 62-sexies d.l. 331/1993, contestando che non sussistesse il presupposto del grave scostamento, dato che la divergenza tra dichiarato e accertato sarebbe stata solo dell'11% circa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito era effettivamente motivata e la CTR aveva richiamato l'antieconomicità solo come elemento corroborativo dell'attendibilità dello studio di settore, trattando comunque la questione dell'applicazione degli studi di settore, delle relative condizioni e dell'assenza di prova contraria nel contraddittorio preventivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che il ricorrente non aveva indicato quali circostanze concrete fossero state trascurate; comunque la CTR aveva esaminato le deduzioni del contribuente nel contraddittorio, rilevando che gli indizi non erano stati smentiti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la valutazione della gravità dello scostamento è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in ogni caso, uno scostamento dell'11% è stato considerato idoneo a integrare un grave scostamento, essendo superiore alla soglia del 10% richiamata dalla giurisprudenza di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia si era costituita solo ai fini della partecipazione all'udienza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427
costituisce la base normativa per l'accertamento mediante studi di settore e per la determinazione presuntiva dei maggiori ricavi
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ritenuta sufficiente e non mancante
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza tributaria, ritenuto rispettato
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato per la motivazione dell'avviso di accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invocato per la motivazione dell'avviso IVA; la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte non ha ravvisato violazione
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per l'accertamento induttivo/analitico-induttivo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla gravità dello scostamento
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per il potere di rettifica IVA; la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 conv. dalla l. n. 427/1993
richiamato per il presupposto del grave scostamento nei parametri/studi di settore; la Corte ha ritenuto che l'11% integri scostamento grave
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge
art. 370, comma 1, c.p.c.
richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai soli fini della partecipazione all'udienza
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dichiarare il ricorrente tenuto all'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In materia di accertamento fondato sugli studi di settore, la sentenza di merito è immune da nullità se dà conto dell'applicazione dello strumento, delle condizioni di operatività e della mancata prova contraria emersa nel contraddittorio preventivo, anche quando richiami l'antieconomicità dell'attività come elemento di conferma.
- La censura di violazione degli obblighi di motivazione dell'avviso o della decisione è inammissibile se non indica in modo specifico quali circostanze decisive, dedotte in sede amministrativa o processuale, siano state trascurate.
- La valutazione della gravità dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi determinati tramite studi di settore è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera questione di diritto.
- Uno scostamento pari o superiore alla soglia del 10% può essere considerato idoneo a integrare il requisito del grave scostamento richiesto per l'utilizzo degli studi di settore, secondo l'indirizzo richiamato dalla Corte.
- In presenza di motivazione congrua della CTR e di mancata smentita degli elementi indiziari nel contraddittorio preventivo, il contribuente non può ottenere la cassazione limitandosi a contrapporre una diversa lettura del materiale fattuale.
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