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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20986/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate a un esercente di ristorante-pizzeria per l'anno d'imposta 2004, con recupero a tassazione di maggiori ricavi determinati mediante studi di settore e conseguente rideterminazione di IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso, e poi aveva proposto appello, parimenti rigettato dalla CTR. In cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse motivato in modo inconferente, confondendo l'accertamento da studi di settore con un accertamento analitico-induttivo fondato su asserita antieconomicità; 2) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 L. 212/2000, deducendo che l'Ufficio non aveva adeguatamente motivato sulle circostanze giustificative evidenziate in sede di contraddittorio preventivo; 3) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 62-sexies d.l. 331/1993, contestando che non sussistesse il presupposto del grave scostamento, dato che la divergenza tra dichiarato e accertato sarebbe stata solo dell'11% circa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito era effettivamente motivata e la CTR aveva richiamato l'antieconomicità solo come elemento corroborativo dell'attendibilità dello studio di settore, trattando comunque la questione dell'applicazione degli studi di settore, delle relative condizioni e dell'assenza di prova contraria nel contraddittorio preventivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che il ricorrente non aveva indicato quali circostanze concrete fossero state trascurate; comunque la CTR aveva esaminato le deduzioni del contribuente nel contraddittorio, rilevando che gli indizi non erano stati smentiti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la valutazione della gravità dello scostamento è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in ogni caso, uno scostamento dell'11% è stato considerato idoneo a integrare un grave scostamento, essendo superiore alla soglia del 10% richiamata dalla giurisprudenza di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia si era costituita solo ai fini della partecipazione all'udienza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427

    costituisce la base normativa per l'accertamento mediante studi di settore e per la determinazione presuntiva dei maggiori ricavi

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ritenuta sufficiente e non mancante

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza tributaria, ritenuto rispettato

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato per la motivazione dell'avviso di accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    invocato per la motivazione dell'avviso IVA; la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte non ha ravvisato violazione

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per l'accertamento induttivo/analitico-induttivo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla gravità dello scostamento

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per il potere di rettifica IVA; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 conv. dalla l. n. 427/1993

    richiamato per il presupposto del grave scostamento nei parametri/studi di settore; la Corte ha ritenuto che l'11% integri scostamento grave

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai soli fini della partecipazione all'udienza

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dichiarare il ricorrente tenuto all'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In materia di accertamento fondato sugli studi di settore, la sentenza di merito è immune da nullità se dà conto dell'applicazione dello strumento, delle condizioni di operatività e della mancata prova contraria emersa nel contraddittorio preventivo, anche quando richiami l'antieconomicità dell'attività come elemento di conferma.
  • La censura di violazione degli obblighi di motivazione dell'avviso o della decisione è inammissibile se non indica in modo specifico quali circostanze decisive, dedotte in sede amministrativa o processuale, siano state trascurate.
  • La valutazione della gravità dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi determinati tramite studi di settore è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera questione di diritto.
  • Uno scostamento pari o superiore alla soglia del 10% può essere considerato idoneo a integrare il requisito del grave scostamento richiesto per l'utilizzo degli studi di settore, secondo l'indirizzo richiamato dalla Corte.
  • In presenza di motivazione congrua della CTR e di mancata smentita degli elementi indiziari nel contraddittorio preventivo, il contribuente non può ottenere la cassazione limitandosi a contrapporre una diversa lettura del materiale fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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